La procedura penale nell'Unione europea

Il principio del riconoscimento reciproco, come detto, è fondato su un postulato di fiducia reciproca tra Stati membri.

Questo postulato, nel corso degli anni, si è dimostrato spesso bisognoso di conferme: le diversità strutturali, anche profonde, tra i sistemi giudiziari degli Stati membri, le altrettanto profonde diversità di presupposti politici e sociali nei quali questi sistemi operano e, non ultimi, veri e propri “difetti” di questi sistemi – tali, almeno, alla luce dei principi comunemente accettati in tema di diritti fondamentali, ed in primis alla luce della C.e.d.u. che in questo campo funge da primo metro di paragone – hanno portato negli anni ad una rivisitazione critica costante della richiesta di fiducia tra Stati membri.

Al fine di contribuire a colmare questo deficit di affidabilità, il “vecchio” articolo 31 TUE prevedeva una generica competenza dell’Unione a legiferare per “ga... _OMISSIS_ ...atibilità delle normative applicabili negli Stati membri” al fine di migliorare la cooperazione tra autorità giudiziarie (lett. c).

Da questo punto di vista, la storia dell’Unione prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona non è certo costellata di successi. La combinazione di forti resistenze politiche di tutti gli Stati membri nei confronti di ogni ipotesi di “intrusione” dell’Unione nei sistemi di giustizia penale nazionali ed del fatto che il vecchio “terzo pilastro” prevedesse una procedura legislativa con decisioni prese all’unanimità non ha certo agevolato il raggiungimento di significativi risultati in questo campo.

Possono citarsi, in tal senso:


la Decisione Quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;
la Decisione Quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi... _OMISSIS_ ...
la Decisione Quadro 2009/299/GAI – quella di maggior impatto per il nostro sistema – sulle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.

Spicca per la sua assenza un provvedimento normativo volto a riavvicinare le legislazioni degli Stati membri dal punto di vista delle garanzie per i diritti fondamentali dell’indagato o accusato, sicuramente l’ambito nel quale si registrano le frizioni maggiori allorquando si confrontano sistemi diversi. Vi era stato un tentativo ambizioso da parte della Commissione europea di colmare tale lacuna proponendo nel 2004 [1] un’articolata Decisione Quadro in materia: ma i fattori sopra richiamati avevano portato al fallimento del negoziato legislativo in seno al Consiglio dell’Unione europea ed al suo definitivo abbandono nel 2007.

Il Trattato di Lisbona ha introdotto molte e significative modifiche al quadro normativo preesistente, nell... _OMISSIS_ ...i permettere il superamento di tale situazione. In particolare, l’art. 82 comma 2 TFUE prevede specificamente la competenza dell’Unione a dettare “norme minime” mediante direttive al fine di riavvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di processo penale, aumentando il tasso di fiducia reciproca tra gli Stati membri e di conseguenza facilitando il riconoscimento reciproco delle sentenze e della altre decisioni giudiziarie.

L’art. 82 comma 2 identifica tre aree specifiche di intervento:


a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;

b) i diritti della persona nella procedura penale;

c) i diritti delle vittime della criminalità.

Vi è inoltre (lett. d) la possibilità di estendere questo novero (peraltro già molto ampio) ad ulteriori argomenti, mediante una decisione unanime del Consiglio con il consenso del Parla... _OMISSIS_ ...ENDDIV|
La competenza dell’Unione a dettare norme per riavvicinare le legislazioni nazionali in tema di processo penale viene dunque precisata rispetto a quella più ampia (ma per questo forse poco impegnativa) prevista dall’art. 31 del “vecchio” TUE. Si consideri inoltre l’ampiezza della dizione impiegata, in modo particolare nella lettera b) dell’art. 82 comma 2: tolte infatti le questioni organizzative e le prerogative degli organi inquirenti e giurisdizionali, risulta difficile individuare molte norme del c.p.p. che non siano, direttamente o indirettamente, espressione della tutela dei diritti della persona nel procedimento penale.

Se a ciò si aggiunge il radicale mutamento delle procedure legislative, che non prevedono più il voto unanime del (solo) Consiglio ma, come per la stragrande maggioranza dell’azione legislativa dell’Unione, la co-decisione Parlamento europeo – Consiglio e il voto... _OMISSIS_ ...qualificata in seno a quest’ultimo, se ne deve concludere che lo stallo in questa materia dovrebbe essere in via di superamento.

Un primo, tangibile risultato è stata l’approvazione della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, della quale ci occupiamo più oltre (Cap. IX).