Gli strumenti normativi dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona

Gli strumenti A partire dal 1° dicembre 2009 la materia penale è stata assimilata alle competenze più tradizionali dell’azione dell’Unione e, di conseguenza, è venuta meno la specialità degli atti normativi impiegati nel settore che ci interessa [1]. Il diritto penale dell’Unione viene quindi oggi regolato mediante gli stessi strumenti impiegati per tutti gli altri settori dell’azione dell’U.E., elencati dall’art. 288 TFUE:


il regolamento, di “portata generale”, “obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabil [e] in ciascuno degli Stati membri” senza necessità di trasposizione nella legislazione nazionale tramite apposite norme di recepimento, ma passibile di essere affiancato da norme “esecutive”. Ad oggi non è stato né approvato, né è stata proposta l’adozione di alcun regolamento nel campo del diritto penale europeo, nonostante l’impi... _OMISSIS_ ...umento sia previsto almeno per l’ambito di competenza definito dall’articolo 82 comma 1 TFUE. L’argomento è “politicamente sensibile” giacché gli Stati membri hanno finora privilegiato l’impiego della direttiva, percepita come “meno invasiva” in quanto prevede la libertà di scelta degli Stati membri quanto ai mezzi per procedere al recepimento degli obblighi in essa contenuti.
la direttiva: si è già visto più sopra quale sia l’efficacia di questo strumento secondo il Trattato; si darà conto più oltre del modo in cui la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia ampliato tale efficacia sino ad attribuire alla direttiva, a certe condizioni, efficacia diretta nell’ordinamento degli Stati membri.
la decisione, non definita nel contenuto ma solo negli effetti vincolanti “in tutti i suoi elementi”;
la raccomandazione e l’opinione, atti privi di ef... _OMISSIS_ ... vincolanti; quanto alle raccomandazioni, tuttavia, la Corte di giustizia ha precisato che i giudici nazionali devono tenerne conto nel giudizio, in particolare laddove esse chiariscano l’interpretazione di norme vincolanti o le integrino [2].

I poteri della Corte di giustizia e della Commissione europea L’adeguamento delle tipologie degli atti normativi mediante i quali si disciplina il diritto penale europeo a quelle impiegate nella generalità del diritto dell’Unione nelle materie già di “primo pilastro” si accompagna all’estensione alla materia penale dei poteri conferiti alla Commissione europea ed alla Corte di giustizia per assicurare il rispetto degli obblighi da parte degli Stati membri.

Così, la giurisdizione della Corte di giustizia nei confronti degli atti normativi di diritto penale è ora generalizzata e parificata a quella esercitata su tutte le altre materie. Inoltre, una mod... _OMISSIS_ ...pposti di legittimazione delle persone fisiche o giuridiche ad impugnare direttamente (in via principale, dunque, e non tramite domanda pregiudiziale nell’ambito di un procedimento nazionale) gli atti “regolamentari” (i.e. normativi generali ed astratti) ha ampliato le possibilità di accesso alla Corte di giustizia da parte degli individui toccati da provvedimenti dell’Unione [3].

Anche in relazione agli atti in materia di diritto penale la Commissione potrà ora iniziare procedure d’infrazione qualora uno Stato membro venga meno ai propri obblighi secondo il Trattato, in primis quello di recepire le direttive entro il termine da esse previsto.

E’ facile prevedere come la combinazione di queste innovazioni porterà ad una rapida crescita tanto del corpus giurisprudenziale intorno agli strumenti normativi di diritto penale europeo, quanto del tasso di ottemperanza degli Stati membri agli obblighi di trasposi... _OMISSIS_ ...mativa in materia (per vero finora poco soddisfacenti).


Il periodo transitorio Secondo il Protocollo 36 al Trattato di Lisbona, le differenze tra gli atti adottati prima e dopo l’entrata in vigore della riforma sono destinate ad estinguersi col tempo.

Infatti, l’art. 9 del Protocollo prevede che gli effetti giuridici di tali atti restino invariati sino alla loro abrogazione o modificazione ad opera di un successivo atto: è quindi prevista la possibilità che gli atti adottati ai sensi dell’art. 34 “vecchio” TUE vengano “trasformati”, anche quanto ai loro effetti giuridici, spiegando la stessa efficacia degli atti approvati ai sensi dell’art. 288 TFUE.

L’art. 10, poi, stabilisce che i poteri della Corte di giustizia e della Commissione rispetto agli atti adottati sotto il precedente regime resteranno invariati (e dunque, limitati) sino a quando tali atti non vengano ... _OMISSIS_ ...n atto normativo successivo e comunque non oltre 5 anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ovvero dal 1° dicembre 2009.

Pertanto, dal 1° dicembre 2014 i poteri della Corte e della Commissione saranno identici sia nei confronti degli atti pre-Lisbona che di quelli successivi.