Accatastamento degli impianti di rigassificazione nel mare territoriale

La legge di stabilità per l’anno 2018, n. 205/2017, di cui all’articolo unico, comma 728, detta disposizione per l’applicazione dell’IMU per i rigassificatori ubicati nel mare territoriale prevedendo l’assoggettabilità dell’imposta alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
La disposizione tende a fare chiarezza sull’assoggettabilità ad IMU di tali manufatti, atteso che detti immobili, al momento, non sono accatastabili e di conseguenza sembrava logica l’esclusione totale dall’imposta.
La norma, pur non prevedendo modifiche alla normativa di accatastamento per ricomprendere detti immobili nella sfera di applicazione dell’imposta, specifica che questa si applichi alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
La disposizione ripercorre il criterio già scelto dal legislatore in tema di imposizione degli allevamenti ittici ... _OMISSIS_ ...quali prescindendo dall’accatastamento ha disposto l’applicazione allo specchio d’acqua sotteso, ai soli fini fiscali, della tariffa più alta della qualità di coltura seminativo della provincia cui appartiene il comune prospiciente (si tratta dell’art. 3-ter del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 – aggiunto al medesimo decreto dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156).
Si è, ovviamente in attesa delle direttive ministeriali attuative, che stante la finalità della norma, nell’ottica di semplificazione operativa, potrebbe rapportare il valore della base imponibile alla tariffa di reddito (categoria e classe da precisare) di omologhe unità immobiliari site nella provincia cui appartiene il comune prospiciente l’impianto.

Legge 27/12/2017, n. 205 - art. 1 comma 728
728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. ... _OMISSIS_ ..., con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.