Gli immobili - terreni e fabbricati - sono soggetti a numerose imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all'Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Imu) e il loro trasferimento, realizzato mediante atti tra vivi - come la donazione o la compravendita - o attraverso la successione ereditaria.
Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l'imposta di registro (in alternativa, l'Iva), l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale; nel caso di trasferimento per donazione (o successione), le imposte ipotecarie e catastali più l'imposta di donazione (o di successione).
Per quanto riguarda l'Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta. Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del ...
_OMISSIS_ ...sivo nel quale è venuto a confluire.
Per l'Imu, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva del soggetto che lo possiede.
La normativa che disciplina l’imposta sul reddito ha previsto l’esenzione del reddito dei fabbricati delle costruzioni rurali, se e in quanto beni strumentali dei terreni a destinazione agricola essendo lo stesso già compreso nella redditività propria commisurata ai redditi dominicali ed agrari delle particelle di terreno delle quali costituiscono pertinenze.
Prima di pervenire al quadro giuridico attuale, poichè l’accertamento dei requisiti di ruralità ai fini fiscali dei fabbricati, ha subito una radicale rivisitazione, nel tempo, unitamente ai criteri per il loro censimento in catasto, per una migliore comprensione dei meccanismi attuali pare importante sviluppare una panoramica d...
_OMISSIS_ ...ioni a partire dal quadro normativo originario fino allo stato attualmente vigente.
La normativa che disciplinava l’ICI non prevedeva un’esenzione per i fabbricati rurali, in quanto entità non soggetta a censimento nel catasto dei fabbricati al momento dell’emanazione di tale normativa. Tuttavia, anche i fabbricati riconoscibili rurali, ancorchè censiti al catasto edilizio urbano, sono stati esentati dall’ICI, indipendentemente dalla categoria catastale loro attribuibile per un lungo lasso temporale 1993-2008. Con alcuni orientamenti giurisprudenziali anni 2008-10, poi recepiti in una recente normativa è stato precisato che poteva essere riconosciuta la ruralità ai fini fiscali, e quindi anche per l’ICI, solo alle costruzioni ad uso abitativo censite nella categoria catastale A/6 e agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola diversi dalle abitazioni, purchè censiti nella categoria D/10. Attualmen...
_OMISSIS_ ... è superata attraverso l’allineamento nella categoria D/10 di tutte le costruzioni strumentali all’attività agricola (cfr. paragrafo 1.4 e 2.1).