Per l’attuazione del processo di variazione della categoria catastale per i fabbricati rurali già censiti con effetto retroattivo all’ultimo quinquennioc’è stata una interferenza normativa tra due norme.
Il processo è stato avviato in esecuzione delle previsioni del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con la legge 12 luglio 2011, n. 106 (art. 7, comma 2-bis) e poi modificato con il disposto di cui al decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito con Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 13, comma 14-bis).
Il secondo provvedimento ha fatto salve le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2 -bis dell’articolo 7 del D.L. 70/2011, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino ai nuovi termini (30/9/2012), benchè prodotti con la nuova modulistica e relativi criteri.
Con l’entrata in vigore della seconda norma ed in...
_OMISSIS_ ...squo;emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ivi previsto (emanato il 26/7/2012), sono state stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, oltre che modificare i modelli per la presentazione della domanda di variazione.
Il quadro normativo illustrato appare intrecciato e con disposizioni ad indirizzo discorde, nel tempo, tale da rendere necessario riportare in forma estremamente sintetica i vigenti criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, riassunti nei seguenti punti essenziali, sia per la fase transitoria, sia per la fase di regime.
-Le unità immobiliari urbane ad uso abitativo sono censite in qualsiasi categoria catastale del gruppo A compatibile con le unità di tipo residenziale e, se riconosciute rurali ai fini fiscal...
_OMISSIS_ ...egli atti catastali una specifica annotazione al riguardo.
-Le unità immobiliari urbane ad uso diverso dalle abitazioni, se strumentali all’esercizio dell’attività agricola, sono censite nella categoria catastale D/10, di per sè stessa attestante il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali sempre che rivestano i caratteri di immobili speciali, o altrimenti, se fosse attribuita la categoria ordinaria più appropriata, è apposta una specifica annotazione attestante la ruralità.
-In caso di variazioni oggettive dell’immobile l’aggiornamento catastale è predisposto attraverso la procedura informatica DOCFA con l’allegazione della documentazione attestante, ove presente, il possesso della ruralità ai fini della identificazione in catasto.
-In caso di variazione dei soli requisiti di ruralità (perdita o acquisizione) l’aggiornamento degli atti cat...
_OMISSIS_ ...a mezzo di domanda di parte da presentarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. La mancata o tardiva dichiarazione di perdita dei requisiti di ruralità è soggetto a sanzionamento. Le domande di ruralità presentate dopo il 30/9/2012 non hanno effetto retroattivo al quinquennio precedente.
Tutti i fabbricati rurali (in quanto riconoscibili tali all’attualità), benchè già censiti al catasto dei terreni e anche se non abbiano subito modifiche, debbono, comunque essere dichiarati a cura della proprietà al catasto edilizio urbano (e questo doveva avvenire entro il 30 novembre 2012).