FABBRICATI RURALI

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La normativa in tema di accatastamento dei fabbricati rurali

Il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 ha specificato che le modalità da seguire per l’accatastamento sono quelle ordinariamente previste per i fabbricati urbani. Devono quindi essere prodotti: il tipo mappale per l’inserimento in mappa del perimetro del fabbricato, redatto con la procedura PREGEO 10 da parte di un tecnico professionista abilitato; la dichiarazione delle unità immobiliari per il censimento al catasto urbano, redatto con la procedura DOCFA 4 sempre da parte di un tecnico abilitato.

Evoluzione normativa sui criteri di accatastamento dei fabbricati rurali conseguenti alle pronunce della Corte di Cassazione

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha sciolto i dubbi in tema di censimento catastale dei fabbricati rurali, optando per la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, stabilendo che gli immobili per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali per le costruzioni rurali devono essere inquadrati nelle categorie catastali A/6 o D/10 (cfr. art. 7, comma 2bis).

Modalità di accertamento della categoria catastale dei fabbricati rurali

Per l'attuazione del processo di variazione della categoria catastale per i fabbricati rurali già censiti con effetto retroattivo all’ultimo quinquennio c’è stata una interferenza normativa tra il D.L. 70/2011 e il D.L. 201/2011: con l’entrata in vigore della seconda norma ed in particolare con l’emanazione del D.M. economia e finanze 26/7/2012, ivi previsto, sono state stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.

Riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini fiscali

A partire dall’entrata in vigore dell’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 che ha disposto la inventariazione nel catasto edilizio urbano anche delle costruzioni rurali, sono stati previsti, per la prima volta, criteri diversificati per il riconoscimento della ruralità tra abitazioni ed immobili rurali destinati ad usi diverso dalla residenza.

Il trattamento fiscale dei fabbricati rurali e dei terreni agricoli

La normativa che disciplina l’imposta sul reddito ha previsto l’esenzione del reddito dei fabbricati delle costruzioni rurali, se e in quanto beni strumentali dei terreni a destinazione agricola essendo lo stesso già compreso nella redditività propria commisurata ai redditi dominicali ed agrari delle particelle di terreno delle quali costituiscono pertinenze.