INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE
Non sussiste il vizio di omessa indicazione dell’indennità provvisoria di esproprio nel relativo decreto se lindennità sia stata comunque determinata e offerta.
Tutti gli atti amministrativi, relativi alla determinazione dell'indennità (provvisoria o definitiva) di espropriazione per pubblica utilità, assumono la configurazione di atti paritetici, nei confronti dei quali i soggetti privati interessati vantano sempre la posizione giuridica di diritto soggettivo.
La provvisorietà o definitività dell'indennità non dipende dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel subprocedimento previsto dalla L. n. 865 cit., art. 11, relativo alla stima provvisoria, si esaurisce con l'offerta in misura congrua all'espropriando ed il tentativo di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile che ne sostituisce comunque l'ammontare (art. 12, comma 1), mentre nel prosieguo, e qualora non venga accettata dal proprietario, tale sostituzione è richiesta dall'espropriante dopo l'adozione del decreto di esproprio alla Commissione provinciale di cui agli artt. 15 e 16 della Legge citata, la quale la determina in via definitiva, rendendola incontestabile ove non tempestivamente impugnata davanti alla corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma.
Il presupposto di determinazione della mera indennità provvisoria ex art. 22 DPR n. 327/2001 è la sussistenza di una efficace dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Il proprietario sottoposto a espropriazione, anche se non aderisce alla richiesta di cessione bonaria, ha l'onere di rimuovere le strutture produttive, come le serre agricole, e spostare altrove la relativa attività. Se questo non avviene, la demolizione dovrà essere eseguita dal soggetto espropriante, e inciderà necessariamente sull’indennità di espropriazione. Più precisamente, inciderà, da un lato, sulla base di calcolo, in quanto non sono indennizzabili quei beni che il proprietario avrebbe potuto conservare in tutto o in parte tramite rimozione, e dall’altro sull’importo complessivo, in quanto non devono rimanere a carico del soggetto espropriante costi che il proprietario avrebbe potuto evitare prestando leale collaborazione.
Con il Programma urbano dei parcheggi di cui alla L. n. 188 del 1989, art. 6, i comuni interessati provvedono ad una zonizzazione di parte del proprio territorio, tale da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, per cui, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio di un'area ivi inserita, l'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di tale area va effettuato tenendo conto delle previsioni del Programma, in quanto idoneo a determinare una nuova conformazione dell'assetto urbanistico.
La determinazione dell'indennità di esproprio deve avvenire solo successivamente alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (artt. 20 e seg. D.P.R. n. 327/2001), con la conseguenza che alcuna illegittimità può essere ravvisata per la mancata previsione della stessa negli atti progettuali.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE - IN CASO DI ASSERVIMENTO
Qualora il privato sia stato coinvolto fin dall'origine nel procedimento ablatorio, inizialmente volto all'acquisizione della proprietà del fondo, e soltanto in un secondo momento ridotto all'imposizione di una servitù di passo carrabile finalizzata a consentire l'accesso ai lotti rimasti interclusi e lo svolgimento dell'attività di manutenzione della strada da costruire, deve escludersi l'illegittimità del ricorso al procedimento previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, e l'asserita configurabilità della stima effettuata dal collegio dei periti come perizia contrattuale, suscettibile d'impugnazione esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento e risoluzione.
L'applicabilità del procedimento previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, non dipende dalla circostanza che la realizzazione della opera pubblica comporti l'ablazione del diritto di proprietà sul fondo, anziché l'imposizione di un vincolo suscettibile di menomare le facoltà di godimento e disposizione del proprietario, bensì dal coinvolgimento di quest'ultimo nel procedimento espropriativo, reso possibile dalla diretta incidenza del vincolo sul bene, che, consentendo d'identificare immediatamente l'avente diritto all'indennità , impone all'espropriante di procedere alla determinazione della stessa in via provvisoria, dando in tal modo l'avvio al subprocedimento disciplinato dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e ss..
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE - IN CASO DI ASSERVIMENTO - ART. 52-OCTIES DPR 327/01
L’art. 52 octies del DPR 327/01 delinea, per gli espropri in caso di infrastrutture lineari energetiche, una procedura sovrapponibile a quella che per gli altri tipi di interventi sarebbe definita urgente (art. 22), in quanto consente la determinazione delle dovute indennità con una procedura più rapida di quella delineata dagli artt. 20 e 21 del DPR.
Il decreto di asservimento indica segnatamente, secondo l'art. 52-octies d.P.R. 327/2001, le indennità che si accompagnano all'asservimento dell'area e che consistono: nella indennità dovuta per l'occupazione temporanea dei fondi, ovverosia del tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori e la riconsegna delle aree a ripristini effettuati; nel risarcimento del danno cagionato alle colture ed a quanto insista sul Fondo; nella indennità di servitù.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE - INDENNITÀ DEFINITIVA
Se è pur vero che il procedimento preordinato alla quantificazione dell'indennità di esproprio, tramite stima peritale, in caso di mancata accettazione di quella provvisoria, si configura, ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 327/2001, non già come meramente facoltativo per l'autorità espropriante, bensì come una fase necessaria, laddove l’interessato attivi la procedura arbitrale, la norma contempla, tuttavia al comma 15, l'ipotesi che l'espropriato non comunichi l’intenzione di accedere alla determinazione dell'indennità a mezzo di periti, nel qual caso l'autorità espropriante deve investire di tale determinazione l'apposita Commissione provinciale di cui all'art. 41 dello stesso d.p.r.
L’intervenuta determinazione dell’indennità ad opera della Commissione provinciale esclude che vi possa essere – retroagendo - la determinazione dell’indennità medesima da parte dei tecnici di cui all’art. 21, commi 3 e 4 DPR n. 327/2001. Tale ultima ipotesi, infatti, presuppone un diverso (ed anteriore) sub procedimento di determinazione, proprio mancando il quale, l’espropriante ricorre alla determinazione da parte della Commissione (co. 15 art. 21 cit.). Intervenuta la determinazione dell'indennità tanto basta ad escludere che possa formarsi un silenzio inadempimento in ordine all’istanza rivolta all'Amministrazione per la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art 21 DPR n. 327/2001.
Le questioni attinenti alla determinazione della indennità di esproprio possono essere fatte valere con il ricorso ex art. 54 T. U. espropriazioni; la citata norma prevede che il dies a quo per introdurre il giudizio di opposizione alla stima, decorre successivamente alla procedura amministrativa di determinazione dell'indennità, ossia dal decreto definitivo di esproprio, ovvero dalla stima peritale, nel solo caso in cui il deposito della stima sia successivo al decreto definitivo di esproprio. Solo l'indennità determinata a seguito di decisione ex art. 54 T.U. espropriazioni o di omesso esperimento della relativa azione assume carattere di definitività.
Il combinato disposto di cui al commi 15 e 2 dell'art. 21 DPR 327/2001, rimette al privato la “scelta” della procedura di cui avvalersi.
La natura provvisoria o definitiva dell'indennità non dipende, pertanto, dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore.
In base alla sequenza procedimentale prevista dal TU sulle espropriazioni, quando manchi l'accordo, la determinazione dell'indennità definitiva va effettuata, a norma dell'art. 21, mediante la stima del collegio dei tecnici, o, alternativamente, mediante la determinazione a mezzo della commissione con sede presso l'UTE, prevista dall'art. 41. In entrambi i casi, la relazione di stima è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni (art. 21 comma 10, richiamato dal successivo comma 16). Il procedimento amministrativo di stima dell'indennità c.d. definitiva si conclude con il pagamento o deposito.
A mente dell'art. 21 D.P.R. n. 327 del 2001, non ricorre alcun onere sul proprietario di attivarsi al fine di procedere alla formazione in via amministrativa dell'indennità definitiva di esproprio, correndo invece l'obbligo in capo alla P.A. interessata.
Il carattere provvisorio o definitivo dell'indennità di espropriazione non dipende dalla qualifica attribuitale nel decreto di esproprio, ma dalla funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel primo caso si esaurisce con la formulazione dell'offerta in misura congrua all'espropriando, al fine di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile, che ne sostituisce comunque l'ammontare, mentre nel prosieguo, qualora l'indennità offerta non venga accettata dal proprietario, presuppone il procedimento di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21, attivato ad iniziativa dell'autorità espropriante, che conduce alla determinazione dell'indennità definitiva, destinata a divenire incontestabile ove non tempestivamente impugnata dinanzi alla corte d'appello.
Il procedimento descritto dall’articolo 21 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (titolato “Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione”) intende definire la fase della determinazione dell’indennità, funzionale al completamento della procedura espropriativa, ove vi sia disaccordo tra le parti sulla relativa quantificazione, rimessa a un collegio peritale all’uopo costituito.
Il carattere provvisorio o definitivo dell'indennità di espropriazione non dipende dalla qualifica attribuitale nel decreto di esproprio, ma dalla funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel primo caso si esaurisce con la formulazione dell'offerta in misura congrua all'espropriando, al fine di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile, che ne sostituisce comunque l'ammontare, mentre nel prosieguo, qualora l'indennità offerta non venga accettata dal proprietario, presuppone il procedimento di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21, attivato ad iniziativa dell'autorità espropriante, che conduce alla determinazione dell'indennità definitiva, destinata a divenire incontestabile ove non tempestivamente impugnata dinanzi alla corte d'appello.
La provvisorietà o definitività dell'indennità non dipende dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel subprocedimento relativo alla stima provvisoria, si esaurisce con l'offerta in misura congrua all'espropriando ed il tentativo di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile, che ne sostituisce comunque l'ammontare, mentre nel prosieguo, e qualora non venga accettata dal proprietario, tale sostituzione è richiesta dall'espropriante dopo l'adozione del decreto di esproprio alla Commissione provinciale, la quale la determina in via definitiva, rendendola incontestabile ove non tempestivamente impugnata davanti alla Corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE - INDENNITÀ DEFINITIVA - COMMISSIONE PROVINCIALE
Il termine di novanta giorni fissato dall'art. 21, comma 15, del testo unico n. 327 del 2001 non è perentorio.
Nel caso in cui l'espropriato non opti per il procedimento arbitrale per la definizione dell’indennità definitiva, l'autorità espropriante deve chiedere la determinazione dell’indennità alla commissione di cui all’art. 41 del DPR 327/2001. Ciò a prescindere dal fatto che le contestazioni mosse dal proprietario alla quantificazione dell’indennità d’esproprio non attengano strettamente all’applicazione dei criteri di calcolo della medesima [ma, nella fattispecie, al mancato riconoscimento di un indennizzo per la svalutazione subìta dalla proprietà per effetto della realizzazione dell’opera ex art. 44 del DPR 327/2001]. La norma, infatti, non consente all’autorità espropriante di entrare autonomamente nel merito della rilevanza e fondatezza delle contestazioni mosse alla quantificazione dell’indennità, essendo essa obbligata, a fronte della mancata accettazione dell’indennità e della riscontrata omissione dell’opzione per il procedimento arbitrale, a deferire la quantificazione dell’indennità definitiva alla competente commissione provinciale.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE - INDENNITÀ DEFINITIVA - COMMISSIONE PROVINCIALE - ISTANZA
L’art. 21, comma 15, del d.P.R. n. 327/2001, per l’ipotesi di mancata accettazione dell'indennità di esproprio da parte del proprietario, demanda all'autorità espropriante il potere di chiedere la determinazione dell'indennità alla Commissione di cui all’articolo 41 del predetto decreto. Ne consegue che la richiesta di determinazione della indennità alla Commissione provinciale non può essere presentata dai proprietari.
La mancata osservanza del procedimento di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 può, al più, costituire vizio di legittimità della procedura espropriativa, ma certamente non legittima il proprietario a sostituirsi all'amministrazione procedente nella formulazione della richiesta di determinazione della indennità alla competente Commissione provinciale.
La Commissione Provinciale che sia stata investita della determinazione dell'indennità di espropriazione da parte dell'Autorità espropriante, è tenuta a riscontrare l'istanza presentata dal soggetto espropriato con cui è richiesta tale determinazione, dando conto dei procedimenti relativi alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE - INDENNITÀ DEFINITIVA - COMMISSIONE PROVINCIALE - ISTANZA - SILENZIO
Ai sensi dell’art. 31 c.p.a., è inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato su un’istanza dell’interessato quando il g.a. sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta nell’ambito di posizioni di diritto soggettivo. E' inammissibile quindi il ricorso avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione a diffida diretta ad ottenere la determinazione della stima dell'indennità definitiva di espropriazione da parte della Commissione Provinciale Espropri; ciò in quanto la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente si configura in termini di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al G.O. alla stregua del generale criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva.
La procedura del silenzio può applicarsi con riferimento all'obbligo della p.a. di provvedere in ordine all'istanza di attivazione del sub-procedimento di cui all'art. 21, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327”. In tali casi, il procedimento ex art. 31 e 117 cpa è finalizzato (unicamente) ad ottenere che la p.a. ponga in essere un incombente procedimentale (nomina dell’esperto, etc) ed interseca una posizione di interesse legittimo del privato, conoscibile dal GA. Detti approdi non sono traslabili alla determinazione della indennità di espropriazione laddove la questione sia già stata rimessa alla Commissione Provinciale di cui all’ articolo 41 del dPR n. 327/2001.
Il pronunciamento della Commissione di cui all'art. 41 DPR 327/2001, attiene ad una posizione di diritto soggettivo perfetto, conoscibile dal GO e sulla quale il g.a. non ha giurisdizione ed in ordine alla quale non è attivabile il rimedio ex art. 31 e 117 del cpa. Diversamente opinando potrebbe accadere che: a) il G.A. dichiarata l’illegittimità dell’inerzia della Commissione, ed assegnato alla stessa un termine per provvedere, ove quest’ultimo rimanesse inevaso, potrebbe (e dovrebbe) nominare un commissario ad acta; b) successivamente, poi, potrebbe essere chiamato a conoscere “ di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.” E’ agevole riscontrare come una simile opzione ermeneutica – ove accolta - sarebbe in grado di scardinare il riparto di giurisdizione “disegnato” in materia dal legislatore.
Il pronunciamento della Commissione di cui all'art. 41 DPR 327/2001, attiene ad una posizione di diritto soggettivo perfetto, conoscibile dal GO e sulla quale questo il giudica amministrativo non ha giurisdizione ed in ordine alla quale non è attivabile il rimedio ex art. 31 e 117 del cpa.; non può al contrario affermarsi che i precetti di cui agli artt. 31 e 117 del cpa potrebbero essere interpretati in senso restrittivo, mutilando il GA adito della possibilità di conoscere “ di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.” Né la lettera delle citate disposizioni, di cui agli artt. 31 e 117 del cpa, né la ratio delle stesse, autorizza una artificiosa “scomposizione&rd...