Il proprietario confinante che lamenti la violazione delle distanze ha diritto sia al ripristino che al risarcimento del danno

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> DOPPIA TUTELA

In tema di violazione delle norme sulle distanze, una volta che venga disposta la demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali, il risarcimento del danno deve essere computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate e non già avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, essendo il relativo pregiudizio suscettibile di essere eliminato.

L'art. 872 c.c., attribuisce al privato la tutela risarcitoria del proprio diritto soggettivo a seguito della violazione delle norme urbanistiche integrative del codice civile, senza subordinarla all'annullamento di provvedimenti amministrativi.

La questione del rapporto tra privati e della lesione di diritti soggettivi risulta diversa rispetto a quella riguardante l... _OMISSIS_ ...'atto amministrativo, non rilevando dunque la disapplicazione del medesimo quale presupposto della azione risarcitoria promossa dal terzo contro il privato richiedente. Laddove il danno da violazione della normativa edilizia in tema di distanze, volumi e altezze di cui all'art. 872 c.c., consiste nel deprezzamento commerciale del fabbricato danneggiato per diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere.

Nel caso in cui siano violate disposizioni non integrative delle norme sulle distanze, ma norme amministrative diverse da quelle in materia di distanze, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornirne una dimostrazione precisa, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro, oltre che l'accertamento del nesso tra la violazione e il pregiudizio subito, la prova del quale, a c... _OMISSIS_ ...te interessata, deve riguardare sia la sussistenza che l'entità del danno.

Dalla violazione delle norme relative alle distanze tra le costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali, incidenti sui rapporti di vicinato, deriva a favore del privato, che si pretenda leso, un'azione per la eliminazione dello stato di cose abusivamente creato (vera e propria azione reale avente per oggetto la riduzione in pristino), ed altresì un'azione per il risarcimento del danno che ne sia derivato.

In tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d."doppia tutela", per cui il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell'autore dell'attività edilizia illecita (con competenza del G.O.) e, dall'altra, dell'interesse legittimo alla ... _OMISSIS_ ...rovvedimento invalido dell'amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa (conosciuto dal G.A.).

In tema di violazione delle distanze tra costruzioni, previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria.

Nelle controversie concernenti le distanze vige il regime ... _OMISSIS_ ...a tutela, per la quale il soggetto che si ritiene danneggiato può ottenere dal giudice amministrativo solo l’eventuale rimozione del titolo edilizio che ha autorizzato lo svolgimento di un’attività in violazione di norme di legge, facendo valere la propria posizione che ha i caratteri propri dell’interesse legittimo, mentre ove voglia far valere il proprio diritto soggettivo al risarcimento o alla riduzione in pristino, deve rivolgersi al giudice ordinario che può eventualmente disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.

In tema di violazione delle distante tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, si... _OMISSIS_ ...itoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria.

In tema di violazione della distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo ... _OMISSIS_ ...si traduce in una limitazione temporanea del valore della medesima, deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria.

L'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione delle prescrizioni del codice civile e delle norme speciali in materia di distanze legali e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni.

In tema di violazione delle distanze tra costruzioni al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godime... _OMISSIS_ ...duce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria.

Le norme degli strumenti urbanistici, disciplinanti le distanze tra costruzioni, comunque queste siano considerate, nella loro accezione di spazio tra edifici frontistanti o in riferimento al distacco tra fabbricato e confini ovvero nel loro rapporto con l'altezza dell'opera, hanno carattere integrativo delle norme del codice civile, onde la loro violazione comporta la sanzione sia del risarcimento del danno e sia della riduzione in pristino, ai sensi dell'art. 872 c.c., trattandosi di norme destinate a tutelare l'interesse dei vicini alla fruizione di un distacco congruo e quello della collettività ad un assetto urbanistico ordinato.

Il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarc... _OMISSIS_ ...o o alla riduzione in pristino nei confronti dell'autore dell'attività edilizia illecita e, dall'altra, dell'interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell'amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata.

L'atto edificatorio del vicino in violazione delle norme, del codice o regolamenti comunali, sulle distanze, oltre a ledere gli interessi pubblici sottesi alla disciplina concernente l'assetto del territorio, pone in essere un'attività edilizia eccedente, quanto è previsto, nei rapporti tra confinanti, dalla normativa conformativa del diritto di proprietà, sicché il privato che, nei confronti dell'edificante illegittimo, lamenti la lesione della sua sfera proprietaria, ha diritto, ai sensi dell'art. 872 c.c., comma 2, a una doppia tutela: all'eliminazione dello stato di cose che si è illegittimamente creato e al risarcimento del danno patito medio tempore.

Laddove un atto amministrativo autorizzi la realizzaz... _OMISSIS_ ...icio in violazione di diritti di natura civilistica, spetta al titolare di tali diritti la c.d. doppia tutela, e cioè la possibilità di esperire sia l'azione demolitoria avanti al Giudice Amministrativo, onde ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo che autorizza la realizzazione della costruzione, sia l'azione possessoria o di reintegra, di natura civilistica, da esperire avanti alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, allo scopo di ottenere il ripristino del diritto leso dalla nuova costruzione.

La disciplina delle distanze prevista dall'art. 17 legge 765/1967 è possibile unicamente quando sia stato adottato un provvedimento integrativo del P.R.G. ma in difetto non può escludersi l'applicazione della generale disciplina codicistica, dettata dagli arti 873 e ss. c.c., poiché la tutela ripristinatoria prevista dal c.c. non può venir meno per il fatto che lo strumento urbanistico, vietando nella zona ogni costruzione, non contenga prescrizioni sulle dis... _OMISSIS_ ... meno, per il fatto che la P.A. ometta o ritardi di sanzionare con provvedimenti a carattere reale la violazione del vincolo di inedificabilità.

In materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria.

L'inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni sui fondi finitimi costituisce per il vicino una limitazione al godimento del bene, e quindi all'esercizio di una delle facoltà che si riconnettono al diritto di proprietà: per questo il danno è in re ipsa, perché l'azione risarcitoria è volta a porre rimedio ... _OMISSIS_ ... di una servitù di fatto e alla conseguente diminuzione di valore del fondo subita dal proprietario in conseguenza dell'edificazione illegittima del vicino, per il periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso.

L'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali non si estingue per il decorso del tempo, essendo imprescrittibile, salvi gli effetti dell'eventuale usucapione.

L'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù.

Gli artt. 871, 872 e 873 c.c. distinguono, nell'ambito delle leggi speciali e dei regolamenti edilizi, le norme integrative delle disposizioni del c.c. sui rapporti di vicinato dalle norme che, prive di tale portata, pur se dirette incidentalmente ad... _OMISSIS_ ... migliore coesistenza fra ed una più razionale utilizzazione delle proprietà private, tendono in via principale a soddisfare interessi di ordine generale, quali le esigenze igieniche, il godimento della proprietà, la tutela della estetica edilizia, ecc.. A tale distinzione corrisponde, in caso di violazione della norma, una diversa tutela del privato, assicurata nel secondo caso, e prescindendo dal potere autonomo della P.A. di imporre la osservanza coattiva del precetto, dalla sola azione di risarcimento del danno, e nel primo caso anche dalla azione reale tesa alla eliminazione dello stato di fatto originato dalla violazione edilizia.

L'inosservanza delle prescrizioni locali in materia di distanze legittima il proprietario non soltanto all'azione di risarcimento del danno, ma anche a quella di riduzione in pristino.

Il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia di distanza fra costruzioni o di q... _OMISSIS_ ...fini è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell'autore dell'attività edilizia illecita e, dall'altro, dell'interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell'amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.