Quando è necessario comunicare al Comune l'intervento edilizio

Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

Questa categoria rappresenta, per certi versi, una «codificazione» della giurisprudenza formatasi in tema di concessione edilizia e di permesso di costruire, che, in ragione della mancanza del presupposto della trasformazione edilizia e urbanistica richiesta dall’art. 1 della legge n. 10/1977 e dall’art. 3, co. 1, lett. e), T.U., aveva escluso la necessità del titolo edilizio per le c.d. «opere precarie», ossia per quei manufatti destinati ad alterare in modo soltanto temporaneo l’assetto del territorio.

Invero, il problema che si era presentato era l’individuazione dei criteri alla luce dei quali definire la precarietà di un’opera, visto che, astrattamente, è possibile definire come tale o... _OMISSIS_ ...stabilmente infisso al suolo (criterio strutturale) oppure ciò che è destinato a soddisfare un’esigenza temporanea (criterio funzionale) o ancora ciò che la normativa urbanistica definisce come tale (criterio normativo) o infine il manufatto che il provvedimento dell’autorità amministrativa autorizza per un periodo temporalmente delimitato (criterio costitutivo).

A parte un’eccezione poco significativa, dovuta alla peculiarità della normativa regionale siciliana, la giurisprudenza ha aderito al criterio funzionale, affermando che ai fini della precarietà non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità o la non stabile infissione al suolo, ma le esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente assolva. Tale temporaneità deve quindi essere ricavata dall’intrinseca destinazione materiale del manufatto ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, conting... _OMISSIS_ ... nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, senza che assuma rilievo la destinazione soggettivamente data dal costruttore.

La precarietà non va peraltro confusa con la stagionalità, ossia con l’utilizzo della struttura in un determinato periodo dell’anno, che non implica automaticamente la precarietà, potendo essere l’opera destinata a soddisfare bisogni non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo o comunque regolarmente ripetibili.

L’adozione del criterio «funzionale» ha portato altresì al rifiuto degli altri criteri, tanto che è stata ritenuta illegittima una norma di regolamento comunale che aveva fatto rientrare tra i manufatti precari le installazioni di tipo semifisso collegate, in via esclusiva, ad un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che non avessero alcun tipo di fondazione, ancorché fossero fissate al suolo mediante appositi sistem... _OMISSIS_ .... Così disponendo, il regolamento comunale si basava su una nozione scorretta di manufatto precario e pertanto finiva con l’introdurre nel sistema un titolo abilitativo atipico e contrastante con quello che deve ritenersi un principio generale fissato dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, secondo il quale è inammissibile la configurazione di provvedimento abilitativo che consenta di realizzare opere edilizie in contrasto con la normativa urbanistica.

Resta fermo, nondimeno, che se l’opera è oggettivamente inamovibile e saldamente assicurata al suolo, essa non può mai essere considerata precaria e ritenersi sottratta a permesso di costruire, anche se intende soddisfare esigenze temporanee.

Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza penale e amministrativa sono state avallate dalla giurisprudenza costituzionale, come si è visto al paragrafo precedente, e dal d.l. n. 40/2010, che, nel momento in ... _OMISSIS_ ...nto alle «obiettive esigenze contingenti e temporanee» adotta un criterio proprio funzionale, per cui sembra ancora possibile fare riferimento all’elaborazione giurisprudenziale sopra sinteticamente delineata.

La norma fa poi riferimento al fatto che le opere siano destinate «ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni». Non è chiaro se, così disponendo, il legislatore abbia inteso definire un requisito ulteriore che devono possedere le opere «dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee» oppure se abbia voluto enucleare una categoria di manufatti sottoposti ad attività edilizia libera distinta da quella descritta nella prima parte della norma.

La prima soluzione è quella maggiormente condivisibile, poiché, se il legislatore avesse voluto enucleare due categorie autonome di opere avrebbe formulato ... _OMISSIS_ ... norma, ad es. prescrivendo che sono liberalizzate le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee «e quelle destinate» (corsivo nostro) ad essere rimosse al cessare della necessità e comunque non oltre novanta giorni.

Discussa è inoltre la natura del termine, da alcuni ritenuto inderogabile e improrogabile, da altri considerato ordinatorio e prorogabile e anche la sua decorrenza, se dalla realizzazione delle opere o dalla cessazione delle esigenze contingenti e/o temporanee a cui è preordinato il manufatto.

Se gli si riconosce natura perentoria, l’opera dovrà considerarsi «nuova costruzione» ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e.5), T.U. e per realizzarla sarà necessario il permesso di costruire.

La giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 40/2010 sembra aver aderito a quest’ultima impostazione, dal momento che si è chiarito che, una volta tra... _OMISSIS_ ...giorni dalla realizzazione dell’opera, la stessa deve essere sempre rimossa e che se le esigenze contingibili e temporanee perdurino oltre detto termine, gli interessati debbono necessariamente acquisire un idoneo titolo abilitativo.

Deve osservarsi, peraltro, che tale conclusione appare in linea con l’orientamento della giurisprudenza penale di legittimità, che ritiene integrato il reato di costruzione abusiva di cui all’art. 44, co. 1, lett. b), T.U. nelle ricorrenti ipotesi in cui un soggetto sia autorizzato a mantenere un’opera sul demanio marittimo per un determinato periodo e non la rimuova alla scadenza del termine prefissato, affermando che il mantenimento oltre la scadenza fa perdere al manufatto la natura precaria.

Una specifica ipotesi di opera precaria ex lege è stata prevista dall’art. 5, co. 1, lett. d), del d.l. 43/2013, conv. con modif. in legge n. 71/2013, che annovera in questa categoria i Pad... _OMISSIS_ ...si, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all’Expo 2015 per i quali sussista l’obbligo di smontaggio o di smantellamento al termine dell’evento.

In questo specifico caso, dunque, non rileverà in alcun modo il termine di novanta giorni previsto in via ordinaria dall’art. 6, co. 2, lett. b), T.U., ma unicamente il fatto che la struttura sia destinata ad essere rimossa al termine dell’Expo 2015.

La norma prosegue mantenendo ferma l’applicazione della normativa in materia di risparmio energetico e di autorizzazione paesaggistica, che, pertanto, dovrà essere acquisita ove necessario nonostante la precarietà della struttura.


Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini intera... _OMISSIS_ ... e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Non è ben chiaro, in primo luogo, rispetto a cosa debbano essere «esterni» gli spazi a cui si fa riferimento in questa fattispecie: secondo la lettura maggiormente condivisibile, il legislatore intende riferirsi alle aree situate all’esterno di fabbricati già esistenti e legittimamente edificati e non suscettibili di autonoma destinazione, mentre dovrebbe escludersi che costituisca attività edilizia libera la destinazione di ampie aree da destinare a parcheggio per autoveicoli.

In quest’ultimo caso, pare che si possano mantenere ferme le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza ante riforma, che ha ritenuto che non necessitasse di permesso di costruire soltanto la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non fossero state realizzate opere murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato il terreno.

Succes... _OMISSIS_ ...squo;entrata in vigore del d.l. n. 40/2010 sono stati considerati interventi di attività edilizia libera il rifacimento di un vialetto di accesso ad un edificio, la realizzazione di pavimentazione in mattonelle previa posa in opera di massetto del cortile di un fabbricato già edificato e la posa di pozzetti per la raccolta di acque reflue, lo spandimento di materiale stabilizzante sul tracciato stradale, in quanto intervento di tipo manutentivo-conservativo, un intervento di risistemazione di una strada bianca già esistente attraverso la posa di materiale stabilizzato, di un’intercapedine di tessuto e di materiale ghiaioso, e la diffusione sul terreno di materiale ghiaioso leggero, inframmezzato alla vegetazione spontanea, facilmente asportabile e rispondente ad esigenze di drenaggio, in assenza di coltivazioni in corso.

Naturalmente, ove lo strumento urbanistico generale vieti in via generale l’impermeabilizzazione delle superfici esistenti, l... _OMISSIS_ ...e degli spazi esterni non sarà consentita e sarà inapplicabile l’art. 6, co. 2, lett. c), T.U..

Infine, resta fermo che dovranno essere considerate «nuova costruzione» tutte quelle opere di pavimentazione che, in ragione delle dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati determinino una significativa trasformazione dello stato dei luoghi, come: la pavimentazione di un’area in battuto di cemento o con tappeto bituminoso o con mattonelle in cotto o con autobloccanti, la costruzione di una piattaforma in cemento o in calcestruzzo, lo spianamento e la deruralizzazione di un piazzale, la pavimentazione di un’area già allo stato naturale e la destinazione della stessa a parcheggio di autoveicoli, il livellamento e l’innalzamento della quota di un terreno e lo spargimento di pietrisco di lava, la realizzazione di un vialetto con la posa di betonelle sulla sabbia, la realizzazione di un viale interpoderale in getto di calc... _OMISSIS_ ...rature di delimitazione e cordoletti, e lo spargimento di ghiaia su un’area che in precedenza ne era priva che, tuttavia, non sia finalizzato alla realizzazione di un generico accesso all’area stessa.

Sotto altro profilo, si è escluso che possano rientrare tra le «finiture di spazi esterni» dei paletti in ferro ancorati al suolo tramite calcestruzzo e bulloni, al fine di evitare il parcheggio di auto e motorini sull’area di proprietà.


Interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile e di impianti solari termici.

L’art. 6, co. 2, lett. d), T.U. – così come modificato dall’art. 7, co. 3, del D. Lgs. n. 28/2011 – tra le ipotesi di interventi edilizi liberi sottoposti al regime della comunicazione di inizio lavori annovera «i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona ... _OMISSIS_ ...creto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».

Presupposti per l’applicazione di tale norma, pertanto, sono la natura pertinenziale dei pannelli rispetto agli edifici e la collocazione degli immobili a cui accedono al di fuori della zona di interesse storico, artistico e ambientale.

Nondimeno, si deve avvertire il lettore che gli interventi contemplati dall’art. 6, co. 2, lett. d), T.U., possono astrattamente rientrare anche nell’ambito della manutenzione straordinaria e che tale disposizione non va letta isolatamente, ma nel quadro della complessa normativa in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con la quale presenta notevoli problemi di coordinamento.

La prima norma che interferisce con quella che si sta esaminando è l’art. 123, co. 1, T.U., che, riprendendo quanto previsto dall’art. 26, co. 1, della legge n. 10/1991 prevede che: a) i nuov... _OMISSIS_ ...ori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, siano soggetti a permesso di costruire gratuito, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale; b) gli interventi di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali sono assimilati alla manutenzione straordinaria; c) l’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzio...