Esperienza italiana
In Italia i contenziosi inerenti la tutela del diritto patrimoniale d’autore in Rete sono stati diversi.
Come già accennato, uno dei più noti concerneva altresì la natura di dato personale dell’Internet Protocol.
Si tratta del caso “Peppermint”. Molti si ricorderanno della casa discografica tedesca che aveva utilizzato un certo programma software (Logistep) per la raccolta degli indirizzi IP di coloro che si connettevano a reti peer to peer onde scaricare materiali anche protetti dal diritto d’autore. Dopo la raccolta di tali dati, i difensori della casa discografica si rivolgevano al Tribunale di Roma, competente per territorio, considerata la sede dei provider convenuti, ai quali veniva chiesta con p...
_OMISSIS_ ...a rigettato tali richieste poichè “non può ritenersi sussistere a carico del “provider” alcun obbligo di comunicazione ed estensione dei dati anagrafici necessari all’identificazione degli autori delle suddette violazioni allorché i titolari del diritto d’autore agiscano in sede civile (anche con istanza cautelare) per la tutela dei propri interessi economici.
Invero, l’applicazione del combinato disposto degli art. 156 e 156 bis l. auton. non è estensibile ai dati e informazioni che attengono alle comunicazioni “lato sensu” elettroniche, né ai dati di traffico da queste generate, visto l’espresso divieto che deriva sia dal sistema normativo interno (primario e costituzionale) sia da quello comunitario.
U...
_OMISSIS_ ...di sistemi informatici” [2]. Anche l’Autorità Garante della Privacy ha accolto questa impostazione [3], tuttavia la questione è stata riproposta, sempre presso il Tribunale di Roma, in materia di “dati aggregati” sulla fruizione di contenuti cinematografici illeciti attraverso reti peer to peer [4]. Il giudice romano ha confermato l’impostazione già accolta nella precedente controversia riguardante Peppermint aggiungendo che ai sensi della disciplina sul commercio elettronico non grava sull’intermediario della comunicazione alcun generico obbligo di sorveglianza ma solo taluni obblighi c.d. di protezione accomunati dall’avere ad oggetto comportamenti di collaborazione con l’Autorità giudiziaria o amministrativa di vigilanza investite nel...
_OMISSIS_ ...la informativa ricevuta attraverso la diffida inviata dalla Fapav Telecom non solo non avrebbe dovuto ma nemmeno avrebbe legittimamente potuto interrompere il servizio, non essendo responsabile delle informazioni trasmesse, ai sensi dell’art. 14, comma 1 [della Direttiva 31/2000/CE] ed essendo contrattualmente tenuta alla prestazione [5].
Vi sono i contenziosi tra produttori di materiali televisivi e gestori di condivisione di documenti video. Va sottolineato che la giurisprudenza di merito afferma che è onere di chi agisce chiedendo la rimozione di un contenuto audiovisivo e/o l’inibitoria alla sua ulteriore diffusione al pubblico, individuarne ed indicarne, in atti, l’URL attraverso la quale il contenuto medesimo è accessibile. Ciò significa che non esis...
_OMISSIS_ ...parte degli utenti [6].
Tuttavia la stessa Curia cade in contraddizione, come avvenuto nel recente caso MediaseTV. Yahoo [7]. In detto contenzioso, come in molti ad esso assimilabili, il detentore di diritti patrimoniali d’autore su materiali televisivi postati su una piattaforma di condivisione dei contenuti chiedeva al giudice, tra le altre cose, la rimozione dei medesimi nonché il risarcimento del danno per la subita violazione. Nella fattispecie esaminata la parte attrice è Mediaset, oligopolista del mercato della trasmissione televisiva italiana, e la richiesta di rimozione concerneva oltre 200 spezzoni di molte trasmissioni di grande successo (“Grande Fratello”, “Zelig”, “Amici”, “Striscia la notizia”, “Le Ien...
_OMISSIS_ ...i su motori di ricerca attraverso keywords e l’assenza di un sistema di verifica preventiva della violazione dei contenuti prima del completamento dell’upload.
Dall’altro lato, Yahoo! rispondeva che la parte attrice non l’aveva preventivamente diffidata alla rimozione, come previsto dalla normativa vigente e che in quanto hosting provider era un semplice gestore della piattaforma telematica. Dopo un’attenta disamina delle condizioni di servizio di Yahoo!, della normativa comunitaria e nazionale in tema il tribunale ambrosiano ha parzialmente accolto le domande di Mediaset, specie sul punto di maggiore interesse per i produttori televisivi, ovvero la rimozione dei materiali e, in separata sede, la liquidazione del danno.
Occorre ...
_OMISSIS_ ...bsolescenza delle normative comunitarie, in particolare la Direttiva 31/2000/CE, e quindi di quelle nazionali di recepimento, in riferimento alla figura dell’hosting provider. In merito alla natura dell’hosting provider giudici affermano che: “L’evoluzione della rete informatica mondiale sembra però aver superato nei fatti tale figura di prestatore del servizio, che all’epoca in cui detta direttiva veniva elaborata delineava tale soggetto come del tutto estraneo rispetto alle informazioni memorizzate sia a livello di gestione dei contenuti, che di regolamentazione contrattuale con i destinatari di servizio”.
In realtà, la Rete non ha mutato il suo funzionamento dal 2001, anno di emanazione della Direttiva sul commercio elettronico, ad ogg...
_OMISSIS_ ...e personalità individuale, dall’altro lato è cambiato il paradigma di godimento dei contenuti: non più passivo, ma paritario da parte degli spettatori/fruitori.
Risulta difficile quindi continuare a giustificare la censura se non penale, almeno civile, di comportamenti ormai socialmente accettati. La questione non è più solamente giuridica, ma culturale e politica: è vero che occorre cambiare la regolamentazione della materia, ma nel senso di modifica di regole proprietarie che privilegiano gli interessi di pochi, cioè i detentori dei diritti patrimoniali su opere protette dal diritto d’autore, per troppo tempo, settant’anni, a scapito dei diritti di condivisione e manifestazione del pensiero collettivi.
Esperienze europee
P...
_OMISSIS_ ...o, ovvero i sistemi di file sharing che, essendo strumenti tecnologici, sono di per sé neutrali.
La vertenza più nota negli ultimi anni sulla legittimità dello scambio attraverso sistemi di condivisione di file contenenti opere digitali riguarda The Pirate Bay [8], un sito svedese in grado di consentire lo scambio di documenti digitali nel formato BitTorrent [9] al centro di diversi contenziosi giudiziari in molti Paesi europei. Tale sito utilizza(va) le reti peer to peer attraverso lo scambio di dati tra i computer degli utenti finali (client) consentendo la creazione di una rete a “geometria variabile, dinamica, il cui assetto contingente è determinato dall’identità dei singoli apparati degli utenti connessi tra loro in un determinato momento” [10].
...
_OMISSIS_ ...o ovvero allo scambio di dati sia in grado di sapere se questi sono disponibili nel momento in cui si connette alla rete, dove e in quale misura. Tali accertamenti sono preclusi agli ordinari motori di ricerca poichè questi non sono in grado di analizzare il contenuto dei singoli computer. Ci si chiede: detto sistema è intermediario neutrale ovvero favorisce lo scambio illegale di materiali protetti dal diritto d’autore?
La Corte distrettuale di Stoccolma ha condannato i gestori del sito www.thepiratebay.org per violazione del diritto d’autore per aver messo a disposizione in modo illegale file protetti attraverso le reti peer to peer [11]. La motivazione della sentenza svedese è interessante perché si occupa del ruolo della tecnologia utilizzata, dando quindi un...
_OMISSIS_ ...a diffusione illegale di materiale protetto dal diritto d’autore, rendendo disponibile il materiale protetto in quanto mette in contatto, attraverso il motore di ricerca dei trackers, domanda e offerta di file anche illeciti.
I commentatori si sono divisi su questa decisione, alcuni hanno salutato la decisione come fondamentale nella difesa della protezione dei diritti d’autore in Rete, altri hanno sottolineato che se venisse seguito il ragionamento posto in essere con la decisione svedese, anche i motori di ricerca più generalisti, come Google, potrebbero essere chiamati in causa per responsabilità indiretta nella violazione del diritto d’autore, altri ancora evidenziano come il discrimine in questo tipo di contesa risieda nella formulazione letterale dell...
_OMISSIS_ ...ito di tracking è stata organizzata su due livelli: da un lato di fronte ai giudici svedesi, dall’altro di fronte ai giudici degli ordinamenti nazionali degli utenti che effettuano gli scambi di file, nei diversi procedimenti si segnalano le decisioni italiane, per ora ancora relative alla fase istruttoria e non dibattimentale del processo, danesi e spagnole.
Nel nostro ordinamento la questione giuridica concerneva la modalità di impedimento dello scambio di materiali protetti dal diritto d’autore attraverso il sequestro preventivo delle risoluzioni DSN degli operatori italiani, in modo tale che non fosse più possibile per gli internauti italiani accedere al sito situato all’estero [12]. Tuttavia, i gestori svedesi nelle immediatezze dell’oscuramento...
_OMISSIS_ ...mità, questi risposero che il sequestro preventivo “ha carattere reale nel senso che esso ha ad oggetto l’apprensione di una res, pur non necessariamente materiale in senso stretto” [13] ed il sito è stato considerato “cosa pertinente al reato” poichè può aggravare o protrarre le conseguenze del reato medesimo [14].
Entrambe le decisioni sono criticabili perché non distinguono tra la consumazione del reato in sé dallo strumento con il quale esso è compiuto ponendo una pesante ipoteca sulla neutralità della tecnologia ed il suo futuro sviluppo.
In Francia si è deciso di dare realizzazione legislativa alla policy del “three strikes” che, invece di bilanciare gli interessi in modo equo, privilegia gli interessi dei pochi...
_OMISSIS_ ...oncerne il progetto DADVSI [15] (acronimo di Loi sur le Droit d’Auteur et les Droits Voisins dans la Société de l’Information) che avrebbe dovuto implementare nell’ordinamento francese tanto la direttiva 2001/29/CE e del Trattato WCT del 1996. La prima versione prevedeva l’istituzione di una “Haute Autorité pour la diffusione des œuvreset la protection des droits sur internet” (l’Hadopi) incaricata di disciplinare le sanzioni di coloro che, avvertiti formalmente per due volte dell’illiceità della condivisione di contenuti protetti dal diritto d’autore avessero continuato a utilizzare programmi di file sharing. Al terzo avvertimento l’Autorità Hadopi interdiceva al soggetto colpito la connessione Internet per un periodo tra i...
_OMISSIS_ ...à [16].
Il Conseil Constitutionnel aveva parzialmente dichiarato illegittima tale impostazione legislativa perchè prevedeva uno sbilanciamento di tutela a favore dei detentori di diritti patrimoniali ed a sfavore dei diritti fondamentali, quali quello di comunicazione e informazione degli utenti nonché la garanzia di un processo equo poichè il meccanismo adottato dalla legge Hadopi comporta il ribaltamento della presunzione di innocenza. Il cittadino colpito dalla sospensione della connessione avrebbe dovuto dimostrare la propria innocenza, invece, ai sensi dell’art. 9 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789, che in Francia è fonte di importanza costituzionale, chiunque è presunto innocente fino a che non sia stato dichiarato colpevole da ...
_OMISSIS_ ...
La seconda stesura della legge HADOPI è stata promulgata in data 22 ottobre 2009. Il Conseil constitutionnel, nuovamente interpellato [18], ha sostanzialmente confermato la costituzionalità della nuova versione del provvedimento in quanto consente l’intervento dell’autorità giudiziaria nella procedura sommaria di contraffazione commessa attraverso un servizio telematico [19]. Ciò nonostante va rimarcato come la strategia del “three strikes” stia ottenendo risultati controversi.
Secondo una indagine recentemente pubblicata da un ente di ricerca francese (si tratta dell’istituto Môle Armoricain de Recherche sur la Société de l’Information et les Usages d’INternet, M@rsouin, istituito presso l’Università di Rennes) ...
_OMISSIS_ ...l 3% [20]. Tali dati tendono a dimostrare come la criminalizzazione di un protocollo di comunicazione, ovvero le reti peer to peer, abbia colpito soprattutto l’utilizzo legale della tecnologia in questione. Nella medesima indagine empirica viene evidenziato come la produzione e lo scambio di beni digitali a contenuto culturale sia diminuita nella misura del 27%, ma non abbia intaccato, piuttosto il contrario, lo scambio illegale di materiale protetto [21].
Da questi dati è possibile dedurre come la tecnologia vada trattata in quanto tale e non criminalizzata, mentre gli operatori di settore dovrebbero concentrare i loro sforzi relativamente al miglioramento ovvero al mutamento del loro modello di business, come già avvenuto in altre esperienze commerciali. Un possibile...
_OMISSIS_ ... online, per mezzo un apposito lettore di files in formato mp3 (iPod) a costi notevolmente più bassi di quelli abituali sul mercato fonografico [22].
In questo senso si pone il primo rapporto annuale redatto dall’Haute autorité pour la diffusion des œu...