Le norme in materia di V.INC.A. (art. 5 D.P.R. 357/1997)

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI INCIDENZA - S.I.C. E Z.P.S.

Il perimetro SIC esclusivamente ‘proposto’ non vale ancora, limitativamente, nei riguardi della parte che intenda costruire.

La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e della specie e l’uso sostenibile del territorio.

La giurisprudenza comunitaria che consente la valutazione successiva, a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, benché resa in materia di valutazione di impatto ambientale, è pianamente applicabile anche alla VINCA, che è istituto analogo.

L’acquisizione postuma della vinca non è incompatibile con l’ordinamento comunitario secondo i princi... _OMISSIS_ ... affermati dalla Corte di giustizia e deve preferirsi all’annullamento (a distanza di anni) dei permessi rilasciati.

Le valutazioni di incidenza ambientale sono espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale riservato all’Amministrazione, come tale non sostituibile da giudizi operati dal privato e sindacabile dal G.A. soltanto ab extrinseco, ossia limitatamente al riscontro di palesi profili di irragionevolezza ovvero di evidenti errori di fatto, dunque senza penetrazione del nucleo vivo delle scelte di tutela ivi espresse.

In presenza di una variante ad un piano di lottizzazione che determina una modifica essenziale dell’organizzazione interna dell’area, pur confermando alcune destinazioni, la valutazione di incidenza ambientale riguarderà l’intero piano e non solo l’area interessata dalla variante.

L’art. 5, comma 6°, del DPR 357/1997 attribuisce all’ente procedente ... _OMISSIS_ ...à di richiesta di integrazioni, che l’Amministrazione può discrezionalmente ritenere di non esercitare.

Il piano paesaggistico non deve essere sottoposto a V.INC.A., in quanto esso ha la finalità di evitare la negativa incisione sui luoghi dal punto di vista paesaggistico e quindi di tutelarne l'integrità.

Le norme in materia di V.INC.A. (art. 5 D.P.R. 357/1997) vengono in rilievo soltanto ove sia dimostrato almeno un potenziale o latente stato di pericolo per il sito, ma non anche meramente ipotizzato.

In base alla direttiva 92/43/CEE ed al D.P.R. 357/1997 che ne ha dato attuazione nell’ordinamento italiano, le autorità competenti all’approvazione di un intervento da attuarsi nell’ambito di un S.I.C. debbano acquisire preventivamente la valutazione di incidenza, dando il loro assenso al progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa.
... _OMISSIS_ ...ata acquisizione della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 D.P.R. n. 357/1997 non è sanabile con l'acquisizione postuma della medesima.

E' illegittima la pretesa di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357 del 1997 e dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE per realizzazioni edilizie ricadenti in area non ancora compresa in un SIC già operante, ma ricadente soltanto tra quelle che il Comune ha chiesto di includere nel sito medesimo.

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.p.r. n. 357/97, per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, la valutazione di incidenza è ricompresa nell’ambito della procedura di v.i.a., così come sostanzialmente confermato anche dalla nuova normativa introdotta dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 152/06.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.