Lo strumento urbanistico locale ad integrazione della normativa codicistica sulla distanza tra gli edifici

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> PRESCRIZIONI LOCALI

Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio "iura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte. Una diversa distanza dal confine deve essere necessariamente rispettata, qualora si tratti di una distanza ulteriore specificamente indicata dalla normativa edilizia comunale oltre a quella tra edifici, comunque di carattere cogente, in quanto preordinata anch’essa alla tutela di interessi generali. L'art. 873 c.c. rimette ai piani regolatori e agli strumenti urbanistici locali il potere di i... _OMISSIS_ ... maggiori di quelle previste dal codice civile e, nel novero degli atti idonei ad integrare la norma codicistica, non rientrano le circolari amministrative, che in questa materia assolvono ad una funzione di mero indirizzo e di disciplina dell'attività dell'amministrazione, senza costituire né una fonte di diritto, né un atto con valenza interpretativa della legge, non potendo pregiudicare i diritti dei privati. Le norme dei regolamenti comunali le quali stabiliscano una deroga alle distanze minime previste dal D.M. 1444/1968 sono illegittime, e vanno disapplicate anche se non specificamente impugnate. Ai fini del rispetto delle norme contenute nei regolamenti edilizi - laddove stabiliscono le distanze tra le costruzioni e di esse dal confine, essendo disciplina volta non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive fra edifici frontistanti, ma anche a tutelare l'assetto urbanistico di una data zona e la densità degli edifici in relazione all'ambiente (fin... _OMISSIS_ ...tima, che viene realizzata dalle norme regolamentari stabilendo una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dall'art. 873 c.c.) - ciò che rileva è la distanza in sé delle costruzioni a prescindere dal loro fronteggiarsi o meno e dal dislivello del fondi su cui insistono. In materia di distanze, le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali integrano la disciplina dettata dal codice civile agli artt. 873 e segg., ove tendano ad armonizzare l’interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l’interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato, sicché vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell’ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e non tra contrapposti edifici. L’eventuale violazione delle disposizioni sulle distanze contenute in strumenti urbanistici o in regolamenti edi... _OMISSIS_ ... disposizioni integratrici della normativa codicistica di cui agli artt. 873 e segg., conferisce al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino. L’art. 9 del decreto interministeriale n. 1444/1968 in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico ha carattere cogente e tassativo, prevalendo anche sulle disposizioni regolamentari degli enti locali che dispongano in maniera riduttiva. Qualora i regolamenti edilizi comunali stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, non ha nessun rilievo se sussista, o meno, in concreto la facoltà per il vicino di sfruttare la residua suscettibilità edificatoria del fondo contiguo, in quanto l'imposizione di un distacco assoluto dal confine mira a tutelare interessi generali, quali l'assetto urbanistico di una certa zona e la densità degli edifici in relazione all'ambiente, e non soltanto ad evitare la formazione di intercapedini fra edifici frontistanti nocive all... _OMISSIS_ ...alute ed alla sicurezza. Le previsioni dell'art. 9 DM 1444/1968 devono considerarsi avere una efficacia immediatamente precettiva e tale da potersi sostituire alle eventuali norme di piano regolatore ad esse non conformi; pertanto, ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione o comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata. Ove il piano urbanistico comunale prescriva una distanza fra edifici maggiore di quella minima di metri 10 prevista dal D.M. 1444/1968, trova senz’altro applicazione la disposizione comunale. Se, infatti, la finalità dell'art. 9 del D.M. è da ravvisarsi nell'intento di evitare la formazione tra edifici frontistanti di intercapedini nocive, con la prescrizione di una distanza minima inderogabile, non è impedito ai Comuni di adottare, nella formazione dei piani urbanistici e dei regolamenti edi... _OMISSIS_ ... forza dell'autonomia loro riconosciuta dall'art. 128 Cost., regole che, con la medesima efficacia delle fonti primarie del diritto, siano più rigorose, sulla base di valutazioni discrezionali degli interessi pubblici da tutelare. Sono da ritenersi legittime le disposizioni attuative del piano urbanistico comunale che, nello stabilire i distacchi tra fabbricati, prevedano distanze maggiori di quanto indicato dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, o prescindano dal carattere finestrato delle pareti, oppure ancora optino per un metodo di calcolo radiale, che disegni gli intervalli tra pieni e vuoti in modo più rigoroso rispetto a quanto stabilito dal D.M. 1444/1968, perseguendo, oltre alle finalità igienico – sanitarie proprie di quest’ultimo, anche un disegno urbanistico ritenuto maggiormente rispondente all’armonico sviluppo edilizio del territorio governato. Le prescrizioni del D.M. n. 1444 del 1968 necessitano, per la loro applicazione, della ... _OMISSIS_ ...ne degli strumenti urbanistici locali, con i quali i comuni individuano le zone territoriali omogenee. Una volta che i comuni abbiano proceduto alla pianificazione del territorio, effettuando la ripartizione per zone omogenee, le distanze minime sono quelle previste dal citato D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, sia nel caso in cui lo strumento urbanistico preveda distanze inferiori, sia nel caso di assenza di previsioni sul punto. Solo in caso di adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con l'art. 9 DM 1444/1968, il giudice di merito ha l'obbligo non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata. Solo una volta che l'ente locale abbia adottato lo strumento urbanistico, contenente disposizioni sulle distanze tra le costruzioni ... _OMISSIS_ ...arametri minimi stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, il giudice di merito è tenuto a disapplicare le disposizioni del regolamento comunale illegittime e ad applicare direttamente, anche nei rapporti tra privati, la disposizione del detto art. 9, la quale diviene, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima. Poichè il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 impone agli enti locali di prevedere distanze minime per ciascuna zona omogenea, anche la mancata previsione delle distanze tra fabbricati costituisce senza dubbio violazione della previsione dell'art. 9. Ogni volta che lo strumento urbanistico pianifichi il territorio, qualificandolo secondo le zone territoriali omogenee come definite dal D.M. n. 1444 del 1968, diviene obbligatorio osservare le distanze minime prescritte dall'art. 9 del detto decreto ministeriale per ciascuna zona territoriale. Qualora lo strumento urbanistico recepisca le p... _OMISSIS_ ...materia di distanze tra costruzioni dettate dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 ovvero stabilisca distanze più rigorose, si applicheranno le norme del regolamento comunale. Qualora, invece, lo strumento urbanistico non osservi le prescrizioni del detto art. 9, o in quanto prevede distanze minori ovvero in quanto non prevede affatto alcuna distanza tra i fabbricati, si determinerà l'inserzione automatica delle prescrizioni dell'art. 9 nello strumento urbanistico, divenendo così tali prescrizioni - a mezzo dello strumento urbanistico del quale entrano a far parte - immediatamente applicabili anche ai rapporti tra privati. I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata efficacia, salvi i limiti, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti, e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Solo qualora i regolamenti edilizi stab... _OMISSIS_ ...samente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, non può ritenersi consentita (salvo concreta, diversa previsione della norma regolamentare) la costruzione in aderenza o in appoggio, poiché l'imposizione di un distacco assoluto dal confine mira a tutelare interessi generali, quali l'assetto urbanistico di una certa zona, e non soltanto ad evitare la formazione di intercapedini nocive all'igiene, alla salute ed alla sicurezza. In tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di un regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione sono efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che siano state adottate dal consiglio comunale, approvate della giunta regionale e portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficaci... _OMISSIS_ ...alla data di approvazione da parte dell'organo regionale, rimanendo, nel frattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile. In tema di distacchi tra costruzioni, le norme di salvaguardia dettate dalla Regione, in attuazione del disposto di cui alla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, sono inderogabili e cogenti unicamente in ordine al limite minimo di distanza tra edifici e sostituiscono le previsioni degli strumenti urbanistici locali quando queste siano meno restrittive. Mentre non comportano modificazione delle norme regolamentari edilizie preesistenti che impongono distacchi tra costruzioni maggiori e più ampi di quel limite. In tal caso le norme regolamentari di salvaguardia non possono costringere il regolamento locale più rigoroso ad adeguarsi perché ciò sarebbe palesemente contrario, alla logica, essendo il bene protetto maggiormente tutelato. I comuni hanno il potere di disciplinare le distanze delle costruzioni dal cigli... _OMISSIS_ ...aniera diversa e più limitativa rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada. In tema di distanze da osservarsi nelle costruzioni, le norme contenute nei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le costruzioni e di esse dal confine sono volte, non solo ad evitare la formazione di intercapedini dannose fra edifici frontistanti, ma anche a tutelare l'assetto urbanistico del territorio, finalità quest'ultima che viene realizzata dalle norme regolamentari, stabilendo una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., in cui ciò che rileva è la distanza in sé delle costruzioni a prescindere dal loro fronteggiarsi o meno. Le norme contenute nei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze t...


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