Le modalità di attribuzione o acquisto della cittadinanza in Spagna

Lineamenti generali e fonti normative

In sintesi può dirsi che in Spagna vige una versione dello jus sanguinis “ammorbidita”, secondo cui diventa cittadino spagnolo chi nasce da padre o madre spagnola oppure chi nasce nel Paese da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Spagna. Si può acquisire la cittadinanza anche per residenza, di regola dopo dieci anni (ma sono previsti regimi più favorevoli per determinati casi), oppure per matrimonio con cittadino spagnolo, dopo un anno.

La Costituzione spagnola consente...


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La normativa sulla cittadinanza si rinviene nei seguenti testi:


a) art. 11 della Costituzione del 27 dicembre 1978;

b) codice civile, libro primo “Delle persone”, titolo I “Degli spagnoli e degli stranieri”: artt. 17-28 (modificati con la legge 36/2002, dell’8 ottobre 2002);


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f) la legge n. 52/2007 (ley de Memoria Historica), in favore delle vittime della guerra civile.

 
Va anche tenuta presente la nuova legge sul diritto d’asilo: ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE núm. 263), sostitutiva della precedente legge del 1984 in materia.


Le diverse modalità di attribuzione o acquisto della cittadinanza

Cittadinanza a titolo originario

La Costituzione spagnola del 1978, all’articolo 11, rinvia ad una legge attuativa per quanto concerne le modalità di acquisizione, conservazione e perdita della cittadinanza (nacionalidad), limitandosi a porre il principio generale del divieto della privazione della cittadinanza nei confronti degli spagnoli d’origine.

La cittadinanza spagnola a titolo originario può essere attribuita jure sanguinis, jure soli, ovvero jure soli “aggravato” da jus sanguinis.

In base ai citati artt. 17-28 del codice civile, acquistano la cittadinanza a titolo originario, a prescindere da alcuna manifestazione di volontà dell’interessato:

  • i nati da padre o madre spagnoli, nati anche fuori dal territorio spagnolo (jus sanguinis);

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  • lo straniero, minore di diciotto anni, che viene adottato da almeno un genitore spagnolo.


Nel caso in cui la filiazione o la nascita in Spagna siano accertati dopo il compimento del diciottesimo anno di età, l’interessato non acquista automaticamente la cittadinanza spagnola d’origine, ma ha due anni di tempo per optare in tal senso, come si dirà nel prossimo paragrafo.

Comunque la cittadinanza spagnola di origine...


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La cittadinanza acquisita a titolo derivato

La cittadinanza si può acquisire a titolo derivato su richiesta dell’interessato con: 1) esercizio del diritto di opzione, ove previsto; 2) uso di fatto della cittadinanza spagnola; 3) certificato di cittadinanza ottenuto per decreto del Governo; 4) residenza.


Il diritto di opzione

1. Godono del diritto di opzione:

  • le persone che siano, o siano state, soggette alla patria potestà di uno spagnolo

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  • coloro i cui genitori e nonni abbiano sofferto violenze e persecuzioni nella guerra civile, nella dittatura e come conseguenza abbiano perso la cittadinanza spagnola, in base alla speciale disciplina introdotta con la settima disposizione aggiuntiva della legge della Memoria storica n. 52/2007 cit. secondo cui in via temporanea (fino al 31 dicembre 2011) è stato consentito l’esercizio del diritto di opzione a: a) le persone con padre o madre che siano stati spagnoli di origine; b) i nipoti di coloro che persero o dovettero rinunciare alla cittadinanza spagnola come conseguenza dell’esilio.


La dichiarazione di opzione va fatta dall’interessato, se maggiorenne e con piena capacità giuridica; per i minorenni, purché maggiori di quattordici anni, è richiesta l’assistenza di un rappresentante legale. Per i minori di quattordici anni, infine, è possibile soltanto la richiesta inoltrata da un rappresentante legale dell’optante, autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del domicilio del richiedente, ascoltato il parere del Pubblico Ministero e nell’interesse del soggetto.

In caso di dichiarazione effettuata direttamente dall’interessato...


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Trascorso il termine di due anni è comunque ancora possibile ottenere la cittadinanza, ma attraverso la “acquisizione” della stessa e previo il requisito della “residenza legale”.


Uso di fatto della cittadinanza spagnola

Se dopo l’acquisizione della cittadinanza originaria risulta la mancanza di uno dei requisiti fondamentali per il possesso di tale tipo di status, l’interessato, che sia in buona fede, può mantenere la cittadinanza se è stato considerato cittadino spagnolo per almeno dieci anni ininterrotti, con iscrizione regolare presso i registri dello stato civile.


Acquisto della cittadinanza con il certificato di cittadinanza e con residenza in Spagna

Come si è detto, altre due modalità di acquisizione della cittadinanza spagnola sono:

1) il “certificato di cittadinanza” (carta de naturaleza) mediante “Real Decreto”, rilasciato a discrezione dell’autorità competente e soltanto nei casi in cui il richiedente si trovi in “circostanze eccezionali”;

2) il possesso del requisito della “residenza in Spagna”, su concessione del Ministro della Giustizia (sistema più frequentemente utilizzato).

In entrambi i casi la domanda va inoltrata con gli stessi criteri già elencati per l’opzione a favore della cittadinanza spagnola, a seconda dell’età del richiedente.


Il requisito fondamentale, per la richiesta in base alla residenza, è appunto quello della “residenza legale e continuata” in Spagna per un periodo di 10 anni, come regola generale.

Per tale criterio di base sono tuttavia previste alcune eccezioni favorevoli:

  • per coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati politici: 5 anni di residenza;

  • per i cittadini d’origine dei Paesi ispano-americani, per quelli di Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale, Portogallo e per i Sefarditi: 2 anni di residenza;

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  • per i nati fuori dalla Spagna, ma con un genitore o un nonno che ha avuto, in passato, la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza;

  • per coloro che non hanno fatto valere, in passato, il diritto di opzione per la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza.


La domanda, rivolta al Ministro della Giustizia, va presentata presso l’ufficio dello stato civile dove si trova il domicilio del richiedente, corredata dai diversi certificati richiesti per le differenti fattispecie sopra elencate e, in ogni caso, da un certificato della Direzione generale di Polizia che attesti la durata della residenza legale e continuata in Spagna.

L’interessato deve inoltre attestare «buona condotta civica e sufficiente grado di integrazione nella società spagnola».

A tale proposito...


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  • dichiara o promette fedeltà al Re ed obbedienza alla Costituzione e alle leggi;

  • dichiara di rinunciare alla sua cittadinanza di origine, ad eccezione di coloro che provengono dai paesi ispano-americani e da Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e Portogallo, in base alla possibilità della “doppia cittadinanza”, prevista all’articolo 11 della Costituzione;

  • registra l’acquisizione della cittadinanza spagnola presso l’ufficio dello stato civile.


Va, infine, considerato che uno dei modi più facili per ottenere la cittadinanza spagnola resta quello del matrimonio con un cittadino o una cittadina spagnola, come si verifica in molti altri Paesi.



La perdita e il riacquisto della cittadinanza

In base al codice civile perdono la cittadinanza spagnola coloro che, divenuti indipendenti dalla loro famiglia di origine (emancipados), decidano di risiedere abitualmente all’estero, di acquisire volontariamente un’altra cittadinanza o di utilizzare esclusivamente una cittadinanza straniera, che avevano prima della loro emancipazione.

La perdita della cittadinanza spagnola avviene dopo...


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Per gli spagnoli che non sono cittadini d’origine, ma per acquisizione, la perdita della cittadinanza avviene nei seguenti casi:

  • quando, per un periodo di tre anni, utilizzano esclusivamente la cittadinanza alla quale avevano dichiarato di rinunciare per acquisire la spagnola;

  • quando entrano volontariamente al servizio di Forze Armate straniere o rivestono cariche politiche in uno Stato straniero, contro il divieto espresso dal Governo spagnolo.


La sentenza definitiva che afferma che l’interessato è incorso nei reati di falsità, occultazione o frode, con riferimento all’acquisizione della cittadinanza spagnola, produce la nullità dell’atto stesso di acquisizione, anche se non deriveranno da ciò effetti pregiudiziali per le terze persone eventualmente coinvolte, purché sia accertata la loro buona fede.

L’azione penale di annullamento...


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Coloro che abbiano perso la cittadinanza spagnola possono – seguendo la prescritta procedura – recuperarla, se sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza legale in Spagna. Tale requisito non è richiesto agli emigranti o ai loro figli. Negli altri casi è possibile, in circostanze eccezionali, ottenere la deroga rilasciata dal Ministro della Giustizia;

  • dichiarazione, innanzi all’ufficiale dello stato civile, di voler recuperare la cittadinanza spagnola;

  • iscrizione del recupero della cittadinanza nel registro dello stato civile.


Per i casi sopra menzionati di annullamento dell’atto di acquisizione della cittadinanza spagnola, per falsità, occultazione o frode, al fine di ottenere il recupero o l’acquisizione della cittadinanza è richiesta anche un’apposita abilitazione, rilasciata discrezionalmente dal Governo