L'acquisto della cittadinanza della Federazione Elvetica

Acquisto automatico della cittadinanza

In particolare, secondo la legge sulla cittadinanza, acquista automaticamente la cittadinanza svizzera:

  • il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;

  • il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.


Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l’acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.

L’acquisto della cittadinanza per adozione...


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La naturalizzazione ordinaria

È possibile ottenere cittadinanza svizzera mediante naturalizzazione.

Come regola generale, per essere naturalizzati, è necessario aver avuto residenza in Svizzera per almeno dodici anni, tre dei quali devono essere inclusi nel quinquennio immediatamente precedente alla richiesta. Il tempo trascorso in Svizzera tra i 10 e 20 anni d’età viene conteggiato doppio.

La relativa procedura si compone di due fasi:

1) autorizzazione federale

 
La richiesta...


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2) delibere cantonali e comunali

 
Poiché la Svizzera è una nazione federale, bisogna ottenere autorizzazione dal cantone e dal comune.

Il cantone e il comune di residenza...


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La naturalizzazione agevolata

Sono comunque previsti i seguenti casi di naturalizzazione agevolata:

a) a partire dal 1°gennaio 2006, il figlio di padre svizzero non coniugato con la madre straniera diventa automaticamente svizzero con la costituzione del rapporto di filiazione. Di conseguenza, il figlio nato prima del 1 ° gennaio 2006 da padre svizzero non coniugato con la madre straniera può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età. Compiuti i ventidue anni, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha stretti vincoli con la Svizzera;

b) il figlio straniero nato prima del 1° luglio 1985, la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata;

c) il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l’ha persa prima che egli nascesse può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, beneficiare della naturalizzazione agevolata.


La naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente:

  • è integrato in Svizzera;

  • si conforma all’ordinamento giuridico svizzero;

  • non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.


Se il richiedente non risiede in Svizzera queste condizioni si applicano per analogia.



Perdita della cittadinanza

È possibile perdere la cittadinanza svizzera per perenzione, svincolo dalla cittadinanza svizzera, annullamento della naturalizzazione o revoca della cittadinanza svizzera.

1) Perdita della cittadinanza per perenzione


La perdita della cittadinanza...


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3) Annullamento della naturalizzazione o della reintegrazione


La naturalizzazione o la reintegrazione conseguite con dichiarazioni false o tramite l’occultamento di fatti essenziali può essere annullata, in base all’art. 41 della legge sulla cittadinanza. Tale possibilità sussiste per un periodo di otto anni a decorrere dalla naturalizzazione o dalla reintegrazione.

4) Revoca della cittadinanza


L’art. 48 della legge sulla cittadinanza prevede la possibilità della revoca della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale nei confronti di chi possiede anche un’altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera. Tuttavia, si può deliberare la revoca della cittadinanza svizzera soltanto in casi estremamente gravi, come ad esempio in presenza di una condanna per crimini di guerra.


La reintegrazione

Come si è detto, i figli nati all’estero, che oltre a quella svizzera possiedono anche un’altra cittadinanza, perdono per perenzione la cittadinanza svizzera se, entro il compimento del 22° anno d’età, non sono stati notificati a un’autorità svizzera in patria o all’estero ovvero non hanno fatto una dichiarazione scritta nella quale abbiano manifestato la volontà di mantenere la cittadinanza svizzera.

Se le suddette omissioni...


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La reintegrazione non è configurata come un diritto dell’interessato e presuppone lo svolgimento di una procedura volta a consentire a coloro che hanno perso la cittadinanza svizzera di riacquistarla a certe condizioni. Inoltre, se il cittadino svizzero nato all’estero non ha presentato domanda di reintegrazione, i figli non potranno mai a loro volta presentare richiesta di reintegrazione.

In particolare, per riacquistare la cittadinanza svizzera dopo averla perduta (reintegrazione) è necessario: a) dimostrare di essere stati in possesso di cittadinanza svizzera; b) aver mantenuto legami con la Svizzera prima della richiesta, per esempio, trascorrendovi regolarmente le vacanze; c) mantenere stretti contatti con i residenti della Svizzera; d) partecipare ad associazioni svizzere all’estero; e) sapersi esprimere in una delle quattro lingue nazionali della Svizzera o in un dialetto svizzero.

La mancanza di una delle suddette condizioni può essere bilanciata dalla presenza delle altre in misura considerevole. Così, ad esempio, il fatto di non parlare alcuna delle lingue parlate in Svizzera può essere controbilanciato dall’impegno attivo nell’associazionismo svizzero all’estero.

È inoltre necessario...


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La decisione finale spetta al Ministero federale di Giustizia e Ordine Pubblico, anche se esiste la possibilità di appellarsi alla Corte Federale.