I rapporti tra la CEDU e le sentenze n.348 e 349 della Corte Costituzionale

Nozioni generali Le due sentenze 348 e 349 del 2007 della corte costituzionale, in materia di indennità d’esproprio e di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, sono solo in parte sovrapponibili nel loro percorso argomentativo, come si vedrà nel paragrafo che segue. Tuttavia, per intendere la portata delle questioni da esse sollevate, è necessaria una sintetica premessa di carattere generale sugli strumenti attraverso i quali le fonti internazionali acquisiscono efficacia nel nostro ordinamento, nonché sulla loro capacità innovativa e sulla forza di resistenza rispetto alle altre fonti dell’ordinamento.

Ai sensi dell’art. 10 cost., l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Come è unanimemente riconosciuto, l’art. 10 rinvia alle norme c.d. consuetudinarie, ossia alle norme che corrispondono ad una prassi costantemente seguita dagli ... _OMISSIS_ ...CRLF| Pur non mancando norme consuetudinarie particolari, ossia concernenti solo alcuni stati, le consuetudini internazionali sono indirizzate alla generalità degli stati. accanto a norme strumentali (quali, ad es., quelle che regolano la validità e l’efficacia dei trattati, ossia disciplinano una fonte subordinata di produzione normativa), si distinguono le norme materiali, fonte di diritti e obblighi sostanziali per gli stati [1].

Tra le norme consuetudinarie materiali di diritto internazionale si annovera quella secondo cui uno stato estero gode della immunità (espressa dalla norma consuetudinaria di diritto internazionale par in parem non habet iurisdictionem) dalla giurisdizione degli altri stati [2], e quindi, dalla passività alla potestà tributaria di questi ultimi, che della giurisdizione (in un’accezione lata) costituisce uno degli attribuiti.

Le norme di diritto internazionale consuetudinario sono gerarchicamente sovra... _OMISSIS_ ...to alle leggi ordinarie, proprio in forza del richiamo operato dall’art. 10 cost.

Quanto alle norme internazionali pattizie, esse assumono nell’ordina-mento interno il rango che, nella gerarchia delle fonti, ricopre l’atto normativo in cui l’ordine di esecuzione è contenuto. Pertanto, se l’ordine di esecuzione è, come d’ordinario, contenuto nella legge che autorizza la ratifica del capo dello stato (artt. 80 e 87 cost.), le norme convenzionali internazionali assumono la forza e l’efficacia delle leggi ordinarie.

In generale, si ritiene che la norma di fonte internazionale, anche se non costituzionalizzata per effetto del rinvio di cui all’art. 10 della carta fondamentale, gode pur sempre di una capacità di resistenza rispetto alla contraria previsione interna sopravvenuta.

Così, in particolare, corte cost. 19 gennaio 1993, n. 10 [3], occupandosi delle previsioni della con... _OMISSIS_ ... salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in italia con la l. 4 agosto 1955 n. 84, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, patto che è stato firmato il 19 dicembre 1966 a New York ed è stato reso esecutivo in italia con la l. 25 ottobre 1977 n. 881, ha rilevato che si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria [4].

Tale ricostruzione, unanimemente condivisa nel caso in cui la norma internazionale sia immediatamente precettiva e di chiara interpretazione [5], è stata prospettata come estensibile anche allo specifico caso di norme generali della citata convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, quante volte la corte europea dei diritti dell’uomo ne abbia sp... _OMISSIS_ ...ncreto significato in modo non equivoco.

Infatti, sebbene la corte europea abbia anche di recente ribadito che il suo compito non è quello di esaminare in astratto la legislazione di uno stato, ma di limitarsi ad esaminare per quanto possibile i problemi sollevati dallo specifico caso sottoposto alla sua attenzione [6], va tuttavia rilevato che dall’analisi delle motivazioni delle decisioni possono emergere le linee ricostruttive di una violazione di sistema [7], che, secondo alcuni autori [8], dovrebbe comportare, al pari del caso sopra esaminato di norme formulate in termini immediatamente precetti, l’obbligo di disapplicazione della contraria disciplina interna.

Secondo tale opinione, pertanto, per quanto generali possano essere le indicazioni della convenzione, esse sono destinate a divenire di stringente precettività a seguito delle puntualizzazioni interpretative della corte europea [9].

Senza pertanto ipotiz... _OMISSIS_ ... sovrapposizione tra problematiche legate all’applicazione del diritto comunitario e questioni poste dalle norme della convenzione, è parso che la medesima esigenza di certezza ed uniforme applicazione delle regole operi anche con riferimento alla convenzione europea una volta che si considerino l’obbligo delle alte parti contraenti di riconoscere ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti dal titolo i della convenzione stessa (art. 1 di quest’ultima), l’istituzione della corte europea, chiamata ad assicurare il rispetto degli impegni derivanti per gli stati (ossia per tutti gli organi dello stato, ivi inclusi i giudici) dalla convenzione e dai suoi protocolli (art. 19 della convenzione), la competenza assegnata alla corte, che si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della convenzione (art. 32 della convenzione).

Dubbi su tale lettura del sistem... _OMISSIS_ ...te stati sollevati dalla s.c., con l’ordinanza 11887/2006 [10], secondo la quale, in senso contrario, depongono i seguenti argomenti:

l’abrogazione della legge dello stato si verifica nelle sole ipotesi di cui agli art. 15 disp. prel. c.c. e 136 cost., che non tollerano la disapplicazione da parte del giudice, pur quando quest’ultimo possa avvalersi dell’interpretazione del giudice internazionale;

il giudice è soggetto soltanto alla legge, per cui ammettere un potere (o addirittura un obbligo) di disapplicazione significherebbe ammettere un pericoloso varco al principio di divisione dei poteri, avallando una funzione di revisione legislativa da parte del potere giudiziario che appare estranea al nostro sistema costituzionale;

le norme della convenzione europea sopra citata non possono ritenersi “comunitarizzate”, ossia assoggettate al medesimo regime, che si esaminerà nel prosieguo e che car... _OMISSIS_ ...rme di derivazione comunitaria, in virtù del par. 2 dell’art. 6 del trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, in quanto il rispetto dei diritti fondamentali della convenzione costituisce una direttiva per le istituzioni comunitarie, non una norma comunitaria rivolta agli stati membri;

Poiché anche le limitazioni della sovranità statale che consentono l’applicazione delle regole comunitarie incontrano i controlimiti rappresentati dai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dai diritti inalienabili della persona umana [11], deve in ogni caso essere verificato il rispetto dei principi costituzionali [12].

In definitiva, la s.c. ha ritenuto che l’eventuale contrasto della norma interna con la regola convenzionale non immediatamente precettiva, il cui significato sia stato precisato dalle decisioni della corte europea dei diritti deve essere sottoposto al vaglio della corte costituzionale. Prescindendo da... _OMISSIS_ ...rofili legati al caso concreto esaminato dalla cassazione, va sottolineato il richiamo della corte all’art. 117 cost. che, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, ha espressamente codificato la subordinazione della legge nazionale alle fonti internazionali.

In dottrina a tali indicazioni, è stato, peraltro, obiettato che l’art. 117 cost., se per un verso, pare dissipare i dubbi sulla possibilità per il legislatore ordinario di sottrarsi ai vincoli internazionali manifestando la specifica volontà di disattendere l’obbligo pattizio, per altro verso, non appare dotata, anche per la specifica sedes, di alcuna efficacia innovativa quanto ai meccanismi di controllo della legittimità della norma interna. In particolare, l’accostamento delle norme costituzionali con quelle internazionali non rende necessario, in caso di ritenuto contrasto con queste ultime, lo scrutinio della consulta. Se tale ricostruzione fosse esatta, ne dovre... _OMISSIS_ ...che, anche in caso di contrasto della disciplina con le norme comunitarie, occorrerebbe passare attraverso il filtro del giudice delle leggi, il che appare assolutamente contrastante con le acquisizioni raggiunte sul punto dalla stessa corte costituzionale [13].

Le sentenze 348 e 349/2007 della Corte Costituzionale Le due sentenze presentano, come si diceva in principio, tratti argomentativi e conclusioni comuni, ma anche profili di non completa sovrapponibiità, non riuscendo a delineare un quadro convincente.

Il nucleo centrale della motivazione è rappresentato dalla valorizzazione dell’art. 117 cost., nella parte in cui pone al legislatore l’obbligo di rispettare gli obblighi internazionali, in tal modo richiamando la tecnica della cd. norma interposta [14], con la conseguenza che una legge può essere dichiarata incostituzionale anche quando contrasti con fonte equiordinata (legge o atto avente forza di legge), ove, in ragione... _OMISSIS_ ...rapporto tra quest’ultima e un precetto costituzionale, sia configurabile un contrasto con la norma dettata dalla legge fondamentale.

Tra le conclusioni non equivocamente raggiunte dalle due pronunce, si coglie il fatto che i giudici comuni non possono disapplicare, come nel caso di contrasto con norme comunitarie, la legge ordinaria allorchè ritengano che la stessa si ponga in contrasto con una norma della previsione della cedu, in quanto non vale in quest’ultimo caso la copertura dell’art. 11 cost. ne discende che i giudici sono tenuti a sollevare davanti alla corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale.

Va anzi sottolineato che la sentenza 349/2007 ha cura di precisare, probabilmente anche immaginando gli scenari che si apriranno con la ratifica del trattato di lisbona (in base al quale i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati mem... _OMISSIS_ ...te del diritto dell’unione in quanto principi generali”) che “la giurisprudenza è sì nel senso che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei princìpi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri ed in particolare alla convenzione di roma (da ultimo, su rinvio pregiudiziale della corte costituzionale belga, sentenza 26 giugno 2007, causa c-305/05, ordini avvocati c. consiglio, punto 29).

Tuttavia, tali princìpi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile: in primis gli atti comunitari, poi gli atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, infine le deroghe nazionali a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali (sentenza 18 giugno 1991, c-260/89, ert). La corte di giustizia ha infatti precisato che non ha tale com... _OMISSIS_ ...fronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto comunitario (sentenza 4 ottobre 1991, c-159/90, society for the protection of unborn children ireland; sentenza 29 maggio 1998, c-299/95, Kremzow): ipotesi che si verifica precisamente nel caso di specie”.

Tuttavia, fermo restando che il controllo di legittimità della norma interna viene, per così dire, “avocato” dalla corte costituzionale, non è ben chiaro nelle due pronunce in che modo esso debba realizzarsi.

La sentenza 349 testualmente precisa:

Questa corte e la corte di Strasburgo hanno in definitiva ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali dell’uomo. L’interpretazione della convenzione di roma e dei protocolli spetta alla corte di Strasburgo, ciò che solo garantisce l’applicazione del livello uniforme di tutela all’interno dell’in... _OMISSIS_ ... membri. a questa corte, qualora sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma nazionale rispetto all’art. 117, primo comma, cost. per contrasto – insanabile in via interpretativa – con una o più norme della cedu, spetta invece accertare il contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme cedu, nell’interpretazione data dalla corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla costituzione italiana. Non si tratta, invero, di sindacare l’interpretazione della norma cedu operata dalla corte di Strasburgo, come infondatamente preteso dal...


...continua.  Qui sono visibili 14000 su 21549 caratteri complessivi dell'articolo.

 NOTA BENE: Sono omessi dal presente articolo eventuali note ed altri contenuti reperibili nel prodotto da cui il presente articolo è tratto (v. sotto)

Acquista per soli 8,00 € l'articolo, che ti verrà inviato via mail e che potrai scaricarti dalla tua area privata nella sua interezza e senza omissis.

Acquista articolo

Autore

De Marzo, Giuseppe

Magistrato della Corte di Cassazione