La sentenza n.348 della Corte Costituzionale e gli effetti dello ius superveniens

La natura sui generis della CEDU Al momento ci si deve accontentare dell’affermazione circa la natura “sui generis” della CEDU che, pur non giungendo ad essere di tale portata da giustificare la non applicazione della normativa interna - come aveva ipotizzato Corte cost.n.10/1993- condiziona l’operato del giudice nazionale e della stessa Corte costituzionale.

E’, del resto, Corte cost.n.348/2007 a riconoscere, senza mezzi termini, ed in modo inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, pur poi ritenendo che le norme CEDU sono di rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria-punto 4.5. sent.n.348- o, detto in diverse parole, dotate di livello sub-costituzionale- p.4.7.sent.n.348/2007-.

Quando la Corte afferma che essa è tenuta ad accertare «il contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, ... _OMISSIS_ ...rpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana» il giudice delle leggi, certo, intende porre le basi dogmatiche per eventuali- e forse ipotetiche- decisioni di non accoglimento di questioni di costituzionalità basate sulla CEDU. Ma questa riserva, a ben considerare, sembra essere una riserva di sistema.

Essa si inserisce in un momento storico nel quale i “controlimiti” rilevanti ai fini del rapporto fra diritto interno e diritto comunitario tendono a stemperarsi- pur se continuamente riaffermati dal giudice delle leggi—v. sul punto i diversi contributi resi da Antonio Ruggeri-.

Ed in ogni caso non sembra ammettere che il sindacato di costituzionalità possa prescindere da una tutela maggiore eventualmente apprestata ad un diritto dalla CEDU- allorché ciò non si ponga in contrasto con altro canone costituzi... _OMISSIS_ ...
Il test di controllo sulle norme CEDU, in altre e diverse parole, sarà rivolto esclusivamente ad acclarare che il valore protetto dalla Convenzione in modo da verificare che lo stesso non sia in contrasto con un valore costituzionale.

In questa prospettiva, l’affermazione che il parametro rappresentato dalla norma interposta può individuarsi solo “nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo” costituisce un pieno riconoscimento di quello che più volte si era detto anche dalla giurisprudenza di legittimità circa il ruolo della giurisprudenza europea (come non ricordare Cass.S.U. nn.1341 ss 2004 in tema di legge Pinto e/o Cass.28507/2005) e sull’efficacia di cosa interpretata che va attribuita alle pronunzie di Strasburgo.

Si tratta di una conclusione che la Consulta trae da un principio generale –«poiché le norme giuridiche vivono nell’interpretazione che ne danno gli operatori d... _OMISSIS_ ...iudici in primo luogo (p.4.6. sent.n.348/2007), applicato alla peculiare forza della Convenzione ed al suo modo di operare nei singoli ordinamenti-» la naturale conseguenza che deriva dall’art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione-.

Se dunque la norma CEDU vive «nell’interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri» si comprende ancora una volta quanto rilevante ed immanente diventi per il giudice la conoscenza della giurisprudenza di Strasburgo.

Non può, allora, non cogliersi una straordinaria sinergia fra la posizione espressa dal giudice delle leggi e quanto affermato ... _OMISSIS_ ...della Corte dei diritti dell’uomo Jean-Paul Costa in occasione di un incontro di studio tenuto dal Consiglio Superiore della Magistratura il 10 ottobre 2007, allorché dichiarò che il giudice nazionale è il giudice sia naturale che primario della Convenzione, avendo la Corte un ruolo ultimo di “controllo” europeo.

Conclusioni che fin d’ora chiamano la giustizia italiana a nuove sfide di professionalità.


La sentenza 24 ottobre 2007, n. 348 della Corte costituzionale. L’illegittimità del calcolo dell’indennità di esproprio La sentenza 24 ottobre 2007, n. 349 della Corte costituzionale trova una conferma nella sentenza 24 ottobre 2007, n. 348, emanata lo stesso giorno, che boccia gli attuali criteri per il calcolo degli indennizzi nelle procedure di espropriazione.

I risarcimenti assegnati ai proprietari di aree edificabili, infatti, sono troppo bassi.

Le precedenti sent... _OMISSIS_ ...83/1993, nel dichiarare non fondata la questione relativa all’art. 5-bis della l. 359 del 1992, hanno in ogni modo affermato che l’indennità di espropriazione non garantisce all’espropriato il diritto ad un indennizzo esattamente commisurato al valore venale del bene.

Esse in ogni caso impongono che l’indennità non possa essere meramente simbolica ed irrisoria, ma debba essere congrua, seria, adeguata.

La Corte ha sempre posto in rilievo il carattere transitorio di tale disciplina, giustificata dalla grave congiuntura economica che il Paese sta attraversando ed ha precisato che la valutazione sull’adeguatezza dell’indennità deve essere condotta in termini relativi, avendo riguardo al quadro storico-economico ed al contesto istituzionale.

Il criterio dichiaratamente provvisorio previsto dalla l. 359/1992 è divenuto oggi definitivo, ad opera dell’art. 37 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327,... _OMISSIS_ ...a norma di contenuto identico.

È venuta meno, in tal modo, una delle condizioni che avevano indotto questa Corte a ritenere la norma censurata non incompatibile con la Costituzione.

La sfavorevole congiuntura economica non può essere considerata come motivo persistente. Essa riveste il carattere della eccezionalità.

I problemi di equilibrio della finanza pubblica permangono anche al giorno d’oggi; essi, però, non hanno il carattere straordinario ed acuto della situazione dei conti pubblici verificatasi nel 1992, che ha portato allora il Parlamento e il Governo italiano ad adottare misure di salvataggio drastiche e successivamente non replicate.

Un’indennità congrua, seria ed adeguata, richiesta dalla sentenza n. 283 del 1993, non può adottare il valore di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli successivi che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato, concepiti in mod... _OMISSIS_ ...are alle spalle la valutazione iniziale, per addivenire ad un indennizzo troppo distante dal valore reale.

Per la Corte europea dei diritti dell’uomo la legislazione dello Stato deve prevedere un idoneo meccanismo di determinazione dei valori di espropriazione che possa rientrare in quel margine di apprezzamento, all’interno del quale è legittimo che il singolo Stato si discosti dagli standard previsti in via generale dalle norme CEDU.

La relatività dei valori è stata affermata dalla stessa Corte costituzionale italiana.

I criteri di calcolo fissi e indifferenziati rischiano, invece, di trattare allo stesso modo situazioni diverse, rispetto alle quali il bilanciamento deve essere operato dal legislatore avuto riguardo alla portata sociale delle finalità pubbliche che si vogliono perseguire.

I criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fond... _OMISSIS_ ...la base del valore del bene avendo riguardo alla situazione reale delle disposizioni di piano che regolano il suo utilizzo in rapporto alle diverse destinazioni generali attribuite dalla zonizzazione.

Non possono essere utilizzati criteri astratti che portano a differenziazioni di valori che, non essendo supportate da dati reali, determinano inevitabilmente situazioni di diseguaglianza contrarie all’art. 3 cost.


Gli effetti dello ius superveniens Gli effetti della sentenza si manifestano sotto due profili. Il primo impone di considerare gli effetti che la sentenza comporta sulla determinazione delle future indennità. Il precedente è quello relativo al vuoto normativo, derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’indennizzo basato sul valore agricolo medio disposto dalla l. 865/1971 (Corte cost. 385/1980). La carenza di disposizioni è stata colmata dal legislatore in via transitoria con l’art. 1 della l.... _OMISSIS_ ..., n. 385.

La norma ha ripristinato gli stessi criteri di commisurazione dell’indennità di esproprio, dichiarando provvisorio l’indennizzo, con la possibilità che una futura disciplina applichi eventuali conguagli agli indennizzi così determinati; essa ha subito poi una successiva censura dalla Corte per avere conservato sostanzialmente il regime precedente con chiaro intento dilatorio (Corte cost. 223/1983).

In carenza di normativa è stato ripristinato il criterio del valore venale disposto dalla legge sulle espropriazioni abrogata dalla normativa dichiarata incostituzionale. (Centofanti N. L’espropriazione per pubblica utilità, 2006, 323).

Il secondo profilo rileva nell’esame della normativa che devono osservare i procedimenti in corso. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata rileva, infatti, sull’applicabilità della stessa ai giudizi in corso. Essa non può a... _OMISSIS_ ...azione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 30, comma 3, l. 11.3.1953, n. 87.

La giurisprudenza ha precisato che le sentenze di accoglimento di un’eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per il fatto che il relativo rapporto si è definitivamente esaurito. (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2007, n. 5074, in Guida Dir., 2007, 16, 80).

In via generale sul procedimento di esproprio si può affermare che le cessioni bonarie, ad esempio, se formalizzate nella stipulazione del relativo atto, sono indenni dagli effetti della sentenza. Se, invece, il proprietario si è rifiutato di stipulare l’atto entro i termini di deposito della sentenza e il decreto di esproprio non è stato emanato, lo stesso proprietario può esigere il pagamento dell’indennizzo secondo i nuovi emanandi c... _OMISSIS_ ...
Così, se il decreto di esproprio è stato impugnato presso la giustizia amministrativa o l’indennità è stata impugnata presso la Corte d’Appello competente, l’indennità deve essere calcolata secondo i nuovi parametri ed il procedimento non può dirsi chiuso.

Le stesse considerazioni valgono per i depositi e i pagamenti da effettuare di somme quantificate con il sistema precedente. Trattandosi di atti parziali di un procedimento, non impediscono gli effetti della nuova sentenza della Corte costituzionale poiché il procedimento non può essere considerato concluso. E’ concluso, infatti, il procedimento sfociante in un provvedimento di esproprio che non è stato ritualmente impugnato entro i termini.

Per quanto riguarda più specificatamente l’occupazione d’urgenza si può affermare che tutte le occupazioni illegittime che sono state oggetto di impugnazione giurisdizionale e che non sono state chius... _OMISSIS_ ...i acquisizione, ex art. 43 d.p.r. 327/2001, sono destinate a rientrare nell’ambito di applicazione della nuova emananda normativa.

Autore

Conti, Roberto

Magistrato della Corte di Cassazione