L’area stradale destinata a parcheggio è nella detenzione del concessionario

Sintesi: L’area stradale destinata a parcheggio con appositi stalli dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non è sottoposta all’uso indiscriminato della generalità dei cittadini, ma anzi è sottratta all’uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione.

Sintesi: Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l’area adibita a parcheggio quando gli stalli non sono occupati, è fatto irrilevante rispetto all’uso specifico e limitato dell’area stessa, a cui nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa.

Sintesi: Il concessionario del servizio è detentore dell’area destinata a parcheggio con appositi stalli dipinti.

Estratto: «Ritenuto che analoghe controversie tra le stesse parti sono state decise (Cass. n. 15950 e 15851 del 2011) con il rigetto del ... _OMISSIS_ ...ase della seguente motivazione che il collegio condivide anche in relazione alla identica fattispecie alla base del presente ricorso: "I motivi di diritto paiono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto i quesiti di diritto sopra riportati, peraltro di identico contenuto, (per cui il secondo nemmeno è conforme alla censura evidenziata in motivazione) risolvendosi in quesiti astratti privi di ogni riferimento alla regula iuris adottata nella sentenza impugnata (basata peraltro su un presupposto di fatto diverso) sono inidonei alla definizione del tema controverso (v. Cass. n. 28054/08). Peraltro, l’assunto di fondo della contribuente, riportato anche in sede di censura di motivazione, non pare fondato. L’area stradale destinata a parcheggio con appositi stalli dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non è sottoposta all’uso indiscriminato della generalità dei cittadini, ma anzi è sott... _OMISSIS_ ...;uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione. Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l’area quando gli stalli non sono occupati, è fatto irrilevante rispetto all’uso specifico e limitato dell’area stessa, a cui nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa. Ne consegue che il concessionario del servizio è detentore dell’area, per cui non vi è alcun difetto di motivazione nella impugnata sentenza, in quanto non esiste la eccezione al generale principio ivi enunciato (pacifico, v. Cass. 28003 del 2008) sostenuta dalla ricorrente, e quindi non vi era obbligo di specifica motivazione".»