DOCFA ed elaborato planimetrico: le planimetrie

 Le modalità esecutive delle planimetrie sono state disciplinate dall’articolo 57 del D.P.R. 1-12-1949 n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano), che ha previsto:

« Le planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell'art. 7 della legge devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1: 200 esclusivamente su fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli Uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei Comuni e presso i rivenditori secondari di valori bollati.

È tollerato l'uso delle scale 1: 100, ovvero 1: 50.

Le planimetrie devono essere eseguite secondo le regole correnti dei disegni edili.

Devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:

a) numero della scheda con la quale l'unità immobiliare è stata dichiarata;

b) Comune, via e numero civico relativi al fabbricato nel quale l'unità immobiliare è situata;

c) ditta proprietaria; tale indicazione quando si tratti di condominio, può essere limitata alle generalità del primo intestatario;

d) altezza media di ciascun vano;

e) destinazione dei locali accessori;

f) piano o piani nei quali si estende l'unità immobiliare;

g) confini dell'unità immobiliare verso le altre proprietà e verso le aree pubbliche. Le prime si indicano scrivendo le generalità del privato o dell'ente pubblico proprietario confinante; le seconde si indicano a mezzo della denominazione stradale.

La planimetria deve essere firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali. Per i fabbricati esistenti alla data del 13 aprile 1939 è consentito che la planimetria venga firmata dall'obbligato alla dichiarazione.

La planimetria è esente da tassa di bollo.».

L’Istruzione II - Accertamento e classamento – per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano ha fornito ulteriori specificazioni rispetto a quelle contenute nel citato regolamento ed in una nota al paragrafo 17, precisa:

« La planimetria:
  • deve essere correttamente ed accuratamente disegnata ad inchiostro di china nella scala di 1 : 200 (salvo le eccezioni ammesse);

  • deve essere tracciata su fogli di carta trasparente millimetrata del formato di cm. 37 x 24,5 o di formato doppio, messi in vendita dall'Amministrazione (salvo le eccezioni ammesse);

  • deve rappresentare la sezione di tutti i muri perimetrali ed interni •dell'unità immobiliare, nonché le porte di accesso, tutte le porte interne e gli altri vani di passaggio e tutte le finestre e gli altri vani di luce;

  • deve contenere l'indicazione dei confini con le private proprietà (a mezzo del nome dei proprietari) e con le aree pubbliche (a mezzo della denominazione stradale).

Sulla planimetria deve essere indicato l'orientamento del foglio a mezzo di freccia rivolta verso il nord, tracciata esternamente al disegno. Sulla planimetria deve segnarsi l'altezza media, in metri e frazioni fino a 5 cm. dei vani, misurata da pavimento a soffitto. - Questa indicazione potrà essere segnata una volta soltanto, se l'altezza non cambia da vano a vano. - Nell'interno del disegno in corrispondenza del vano destinato a cucina, deve apporsi la parola «cucina» ed, in corrispondenza di ciascun vano accessorio, la denominazione che ne spiega l'uso: «bagno», «latrina», «ripostiglio», «cantina », ecc.

La planimetria delle unità immobiliari a più piani deve essere estesa a tutti i piani anche se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che contiene il resto della unità immobiliare.

Le varie parti componenti la unità immobiliare denunciata, anche se sono situate su piani diversi, si possono disegnare - opportunamente distinte e con le indicazioni di confine - su di un unico foglio.».

Nella figura a seguire si riporta un esempio di planimetria, redatta secondo le specifiche suddette.


[Omissis]


Con l’adozione della circolare n. 2 del 20/01/1984 della Direzione Generale del catasto e dei Servizi Tecnici Erariali e l’introduzione dell’elaborato planimetrico, il modello per la redazione della planimetria è stato cambiato con quello della figura seguente.



[Omissis]


Con la circolare n. 9 del 26 novembre 2001, sono stati ricordati alcuni elementi importanti, a volte disattesi nella redazione delle planimetrie.
  • Il simbolo dell’orientamento della rappresentazione grafica (Nord) è ora parte integrante del disegno della planimetria e deve essere disegnato all’interno del riquadro, in qualunque posizione ma possibilmente in basso a destra;

  • non è obbligatorio riportare alcun estratto di mappa nell’ambito del disegno della planimetria, essendo la mappa stessa conservata ed aggiornata contestualmente alla presentazione della dichiarazione di accatastamento ed essendo in via di eliminazione l’arretrato dei tipi mappale;

  • il disegno dell’unità immobiliare deve contenere gli elementi utili ai fini dell’individuazione dell’ubicazione spaziale dell’unità immobiliare nell’ambito del fabbricato. A questo fine è sicuramente consigliabile riportare, mediante semplice accenno, l’eventuale posizione del vano scale comune e del corridoio di accesso, l’eventuale perimetro del corpo di fabbrica ed ogni elemento grafico che consenta di rendere immediatamente percepibile la collocazione dell’unità immobiliare. Non devono essere riportati sul disegno i nominativi delle ditte confinanti. Si rammenta che la esatta consistenza delle parti comuni (beni comuni non censibili) è rappresentata sull’elaborato planimetrico.

Contemporaneamente all’adozione della versione 3 della procedura DOCFA, è stato emanato il Decreto del 07/11/2001 del Direttore dell’Agenzia del territorio che disciplina: “Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 04/12/2001).

Nella figura seguente è riportato un esempio di redazione della planimetria secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del 20/01/1984 della Direzione Generale del catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. In particolare il disegno dell’unità e inquadrato in una cornice reimpostata dalla procedura e completata con i dati di identificazione dell’immobile e del tecnico redattore.


[Omissis]


Infine, ulteriori disposizioni in tema di elaborato planimetrico sono state impartite con la circolare n. 4 del 29/10/2009 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia.

« Sembra opportuno precisare, ad integrazione delle disposizioni già emanate con le circolari n. 9 del 26 novembre 2001 e n. 1 del 13 febbraio 2004, che ciascuna planimetria deve essere correttamente ed accuratamente disegnata, secondo le regole correnti dei disegni edili, nella scala di 1:200 tenendo presente che, per unità immobiliari di dimensioni contenute è consentito l’adozione della scala 1:100, ovvero 1:50. Per le unità immobiliari in villa, in castelli o signorili, ovvero, le unità a destinazione speciale o particolare è consentito l’uso nella rappresentazione grafica della scala 1:500.

La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica DOCFA, deve contenere le seguenti indicazioni:
  • la corretta indicazione della scala di rappresentazione che deve essere unica all’interno di una singola scheda;

  • l’indicazione dell’altezza dei singoli locali; nel caso di altezza costante su tutto il piano è sufficiente riportarne la misura una volta sola; nel caso di locali ad altezza variabile, per ciascuno di essi devono essere riportate le altezze: minima e massima; nel caso di altezza minima inferiore a m. 1,50, deve essere rappresentata, a linea tratteggiata sottile, la delimitazione tra le porzioni a diversa altezza e , a margine della stessa, deve essere riportata l’indicazione h = m. 1,50; i valori dell’altezza sono espressi in metri, con arrotondamento ai cinque centimetri, misurati da pavimento a soffitto;

  • la presenza del simbolo di orientamento a mezzo di freccia rivolta verso il Nord, tracciato esternamente al disegno, in qualunque posizione, ma preferibilmente in basso a destra del foglio;

  • la corretta indicazione del piano o dei piani in caso fossero in numero maggiore di uno; la planimetria delle unità immobiliari a più piani deve essere estesa a tutti i piani, anche se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che contiene il resto dell’unità immobiliare. Non deve mai mancare la rappresentazione della pertinenza scoperta, se presente;

  • la rappresentazione (anche mediante semplice accenno) della posizione del vano scala comune, del pianerottolo e dell’eventuale disimpegno di accesso;

  • nell’interno del disegno, in corrispondenza del vano destinato a cucina, deve apporsi la parola “cucina” o il simbolo “K” ed in corrispondenza di ciascun accessorio (a servizio diretto o indiretto) la denominazione che ne spiega l’uso: “ingresso”, corridoio”, “bagno”, “w.c.”, w.c.-doccia”, “ripostiglio”, “veranda”, “vano buio”, “soffitta”, “cantina”, “legnaia”, “retro”, ecc. Tali indicazioni non vincoleranno il calcolo della consistenza e della connessa rendita catastale.

  • la corretta rappresentazione delle corti esclusive senza interruzione delle linee di confine e quindi della loro estensione; nel caso di corti esclusive di estensione tale che la rappresentazione alla scala ordinaria dell’unità immobiliare (1:200) ecceda il formato disponibile, la corte potrà essere rappresentata in una scheda separata, nella scala più opportuna; conseguentemente al medesimo identificativo catastale vengono associate più schede, con diverse scale di rappresentazione;

  • i muri delimitanti gli ambienti, ivi compresi quelli perimetrali dell’unità immobiliare, anche se in comunione; ogni muro deve essere sempre delimitato da linee continue anche allo scopo di un corretto calcolo della superficie.

La planimetria non deve contenere:
  • le retinature, gli arredi, le informazioni superflue, quali l’indicazione dei nominativi dei confinanti, al posto dei quali verranno indicati i numeri di mappa e subalterni e/o la dicitura “altra u.i.u.”;

  • le campiture od i riempimenti che pongano in evidenza muri portanti e pilastri od altri manufatti edilizi.

  • in presenza dell’elaborato planimetrico, redatto con le specifiche che seguono (individuazione del perimetro delle unità immobiliari), nella planimetria della singola unità immobiliare non è più necessario indicare i numeri dei subalterni o delle particelle confinanti.

Per la redazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici è obbligatorio utilizzare, in presenza di planimetria articolata su più schede, la stessa scala di rappresentazione per ogni scheda. Si precisa che gli elaborati grafici debbono essere redatti nella scale 1:100, 1:200 e 1:500; sono comunque tollerati in scale diverse nei casi in cui la rappresentazione grafica lo richieda ai fini di una più chiara comprensibilità del disegno.

Per migliorare la leggibilità delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, i caratteri di testo devono essere opportunamente dimensionati, in stampatello, tratto medio-fine e colore nero. In riferimento alla scala di rappresentazione, il disegno deve essere: chiaro, essenziale e preciso, evitando tratti troppo ravvicinati (es. gradini-alzate delle scale …) che in fase di stampa possano risultare coincidenti e quindi non distinguibili. La qualità dell’immagine della planimetria deve essere verificata dal tecnico professionista in fase di acquisizione onde evitare rifiuto della stessa da parte dell’ufficio.».

Con la nota n. 17471 del 31 marzo 2010 della Direzione centrale catasto e cartografia sono stati forniti ulteriori chiarimenti per una corretta applicazione della circolare 4/2009.

Non sempre è necessario allegare la planimetria alla denuncia catastale: la planimetria non è infatti prevista per le porzioni immobiliari iscrivibili nelle categorie fittizie (F1, F2, F3, F4 e F5 ed i beni comuni non censibili) che devono essere rappresentati esclusivamente sull’elaborato planimetrico.