La documentazione DOCFA: l'elaborato planimetrico

L'elaborato planimetrico è stato introdotto con la circolare n. 2 del 20/01/1984 della Direzione Generale del catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, nell’intento di meglio corrispondere alle esigenze degli utenti degli atti catastali, al fine di conseguire:
  • la chiarezza della rappresentazione grafica delle parti edificate e delle parti scoperte, che generalmente la mappa catastale non è in grado di fornire;

  • la possibilità di individuare agevolmente in catasto le parti comuni.

Tale documento deve essere compilato in scala ridotta - ad esempio scala 1 : 500 – e deve riportare graficamente, per ogni piano, il perimetro dell’edificato, le porzioni comuni, la suddivisione delle aree scoperte ed infine gli . accessi alle singole unità immobiliari.

Secondo le istruzioni della suddetta circolare, nell’elaborato non vanno riportate le-delimitazioni reciproche fra le unità immobiliari; pertanto i subalterni vanno posizionati in corrispondenza del particolare grafico indicante l'accesso alle rispettive unità (ciò anche per poter consentire consultazioni e rilascio di certificazioni dell'elaborato stesso superando le limitazioni previste per le planimetrie singole.

Nella figura seguente è riportato un esempio di compilazione dell’elaborato, tratto proprio dalla circolare n. 2/84.

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Anche le “porzioni in attesa di definizione", devono essere rappresentate e subalternate.

In definitiva a ciascuna porzione coperta o scoperta deve essere attribuito un subalterno numerico, in modo che l'intera superficie di piano risulti identificata.

A completamento, l'elaborato in esame deve riportare inoltre l'orientamento, i confinanti del lotto, nonché la dimostrazione descrittiva dei subalterni assegnati che, devono trovare perfetta rispondenza con quelli indicati sulle planimetrie delle u.i.u. e sulle dichiarazioni modd. 1 o 2., come da prospetto seguente.


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La copia dell'elaborato può essere rilasciata come consultazione o certificazione, da assoggettarsi sia all'imposta di bollo oltre che ai tributi speciali, assimilandola per questo aspetto agli estratti di mappa col conteggio analogico di una particella per ogni piano rappresentato.

Altra finalità indiretta dell’elaborato planimetrico è la semplificazione della lettura della mappa catastale in quanto le suddivisioni delle aree scoperte rappresentate nell'elaborato non devono essere riportate sugli abbozzi di mappa del C.E.U., nè ovviamente sulla mappa del C. T.

Successive disposizioni in tema di redazione dell’elaborato planimetrico sono state fornite con la Circolare N. 9 del 26/11/2001 della Direzione Centrale Cartografia Catasto Pubblicità Immobiliare con la quale, contestualmente all’adozione della procedura DOCFA vers. 3.00, sono state, peraltro, anche modificate le modalità operative di produzione.

Viene evidenziato che la rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200.

Inoltre, si precisa quanto segue:

l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:
  • denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;

  • denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;

  • denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.


L’ elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;

Le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, …), devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione di singole planimetrie;

Le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica …) devono essere indicate, in modo completo, solo nell’elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo l’elaborato planimetrico aggiornato e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;

Le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc…, indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzioni della linea di confine.

Qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;

I beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica …) ed i beni comuni censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere …), indicati nell’elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (…comune ai sub…);

L’elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente. In entrambi i casi non è comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie.

Infine, ulteriori disposizioni in tema di elaborato planimetrico sono state impartite con la circolare n. 4 del 29/10/2009 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia.

In particolare è stato precisato che, per le nuove costruzioni, l’elaborato planimetrico, risulta sempre necessario nel caso che la dichiarazione interessi due o più unità immobiliari dotate di beni comuni non censibili, oppure anche un solo immobile da censire in una delle categorie del gruppo F.

L’elaborato deve contenere, sempre a pena di rifiuto, le seguenti indicazioni:
  • per ogni piano, le parti coperte e quelle scoperte;

  • il perimetro dell’edificato;

  • l’indicazione degli accessi ed il perimetro delle singole unità immobiliari;

  • per ogni porzione di fabbricato rappresentata, il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di piano;

  • a ciascuna porzione coperta o scoperta, comprese quelle raggruppabili nelle categorie fittizie F/1, F/2, F/3, F/4 ed F/5, che devono essere rappresentate con linea continua e senza interruzione della linea di confine, deve essere attribuito un subalterno, ovvero un numero di mappa per le aree urbane, in modo che l’intera superficie di piano risulti identificata;

  • l’indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade e delle acque (fiume, lago, ecc. ) a confine del lotto.

Relativamente alle pertinenze esclusive dell’unità immobiliare, è facoltà del professionista attribuire un nuovo subalterno (dando luogo conseguentemente ad un identificativo graffato) ovvero assegnare il medesimo subalterno dell’unità cui fa riferimento; in tale ultima circostanza nell’elenco dei subalterni si dovrà fare espressa menzione delle diverse destinazioni (ad es. abitazione con corte esclusiva).

Pertanto, con le nuove regole, lo stesso elaborato tecnico sopra riportato, ad oggi, va rappresentato come nella figura seguente.

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L’elenco subalterno, compilato automaticamente dalla procedura DOCFA, ed integrato manualmente ai fini di una migliore descrizione, va redatto come segue.

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