Effetti del ritardato pagamento o deposito dell'indennità di esproprio

Come emerge dall’analisi delle disposizioni concernenti il pagamento ed il deposito dell’indennità, i termini per il compimento delle relative attività non sono irrilevanti, potendo assumere conseguenze negative per l’Amministrazione procedente.

Come espressamente disposto dall’art. 20.8, nel caso di ritardato pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Anche nel caso di ritardata erogazione dell’acconto dell’80% rispetto all’immissione in possesso, previsto dall’art. 20.6, genera interessi a favore del proprietario. Dispone infatti l’articolo 20.6 che dalla data dell’immissione in possesso il proprietario ha diritto agli interessi nella misura del tasso legale sull’indennità, sino al momento del pagamento dell’eventua... _OMISSIS_ ...l saldo.

E’ difficile pensare che tali interessi configurino un danno erariale sanzionabile in termini di responsabilità contabile, se lo sforamento dei termini si verifichi nonostante l’osservanza da parte dell’Autorità espropriante e del promotore dell’espropriazione della procedura prevista dall’articolo 26 (a meno che non si ritenga, per l’acconto, che questa possa essere obliterata).

In ogni caso sia gli interessi di cui all’articolo 20.6, che quelli di cui all’articolo 20.8, non hanno natura moratoria, dipendente dalla colpa dell’Amministrazione procedente, ma compensativa, cioè sono dovuti al proprietario per il solo fatto che la relativa somma è rimasta a disposizione dell’ente espropriante anche dopo che è sorto il diritto alla percezione da parte del proprietario, e ciò a prescindere dalla responsabilità dell’ente per il ritardo nel pagamento.

Ora, per... _OMISSIS_ ...e in particolare l’acconto, vien da chiedersi se gli interessi di cui all’articolo 20.6 rappresentino e assorbano l’indennità di occupazione, oppure costituiscano un onere ulteriore rispetto ad essa.

Nel testo unico sono previste tre occupazioni temporanee: quella non preordinata all’esproprio, disciplinata dagli articoli 49 e 40, quella preordinata all’esproprio di cui all’articolo 22 bis, e quella preordinata all’esproprio di cui all’articolo 20.6.

In tutti e tre i casi si verifica una formale immissione in possesso del bene ad opera dell’Autorità espropriante senza che l’occupante sia divenuto preventivamente proprietario del bene.

Nel caso dell’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, l’indennità di occupazione è data da un dodicesimo annuo della virtuale indennità di esproprio (50), dove il dies a quo è il giorno dell’immissio... _OMISSIS_ ... e il dies ad quem è il giorno della restituzione del bene.

Il criterio del dodicesimo vale anche per quanto riguarda l’indennità per l’occupazione d’urgenza non preordinata all’esproprio di cui all’articolo 22 bis (22bis.5), dove il dies a quo è sempre il giorno dell’immissione in possesso, ma il dies ad quem è il giorno della corresponsione dell’indennità di esproprio o del corrispettivo dell’atto di cessione.

Invece nulla si dice espressamente all’articolo 20.6 – ove sono menzionati gli interessi legali – a proposito dell’indennità di occupazione.

Tuttavia è agevole osservare come gli interessi legali di cui all’articolo 20.6 sono anch’essi calcolati sull’indennità di esproprio non percepita, e anch’essi, in maniera consimile all’articolo 22 bis, a decorrere dalla data dell’immissione in possesso e fino all’erog... _OMISSIS_ ...uo;indennità di esproprio.

Cioè gli interessi di cui all’articolo 20.6 condividono la natura dell’indennità di occupazione preordinata all’esproprio (come ora prevista dal testo unico) di compensazione per la mancata percezione dell’indennità di esproprio, e per tale ragione potrebbero essere definiti anch’essi come “indennità di occupazione”, dovendosi escludere che costituiscano una posta aggiuntiva ad essa, in primo luogo, e innanzitutto, perché non vi è alcun cenno ad una indennità di occupazione ultronea agli interessi nella fattispecie di cui all’articolo 20.6, e in secondo luogo perché potrebbe astrattamente configurarsi un cumulo solo se gli interessi in questione avessero una (diversa) natura dichiaratamente moratoria.

Un elemento di dubbio, in ordine all’eventuale possibilità di cumulo tra gli interessi e il dodicesimo, può derivare dal fatto che l’articolo 22 bis stabilis... _OMISSIS_ ...ma che al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 20: vien fatto di chiedersi se codesto richiamo al sesto comma dell’articolo 20 contenuto nell’articolo 22 bis valga ad estendere all’articolo 22 bis l’obbligo di erogare gli interessi ivi previsti, in aggiunta all’indennità di occupazione prevista dall’art. 22 bis.5.

Dal punto di vista sostanziale, il cumulo tra il dodicesimo e gli interessi legali non ha senso, perché si tratta di due poste volte a compensare il medesimo pregiudizio, e cioè il mancato godimento dell’indennità di esproprio da parte del proprietario dal momento dell’immissione in possesso, mancato godimento che è fisiologico e necessitato nella procedura accelerata, laddove l’accettazione e la mancata accettazione, e dunque il conseguente ordine di pagamento... _OMISSIS_ ... segue necessariamente l’immissione in possesso, mentre non è fisiologico nella procedura ordinaria, laddove – viceversa – l’immissione in possesso segue e non precede l’accettazione dell’indennità. Evidentemente, gli interessi legali sono stati previsti nella procedura ordinaria per compensare il proprietario di un eventuale ritardo nell’erogazione dell’indennità di esproprio, ma sono del tutto estranei alla struttura della procedura accelerata di cui all’articolo 22 bis, ove la “fisiologica” indennità di occupazione trova una sua puntuale ed espressa disciplina, incompatibile – in quanto avente la stessa funzione compensativa – con il contemporaneo riconoscimento degli interessi.

Inoltre, sul piano pratico, optando nell’articolo 22 bis per il cumulo tra interessi e indennità di occupazione, si arriverebbe al risultato improbabile, e verosimilmente estraneo alle intenzioni... _OMISSIS_ ...e, che – giusta il combinato disposto art. 22bis.5 e 20.6 – nella procedura accelerata l’indennità di occupazione ammonterebbe al 10,83% in caso di accettazione dell’indennità di esproprio, e all’8,33% in caso di mancata accettazione.

Appare pertanto ragionevole ritenere che il richiamo al comma 6 contenuto nell’articolo 22 bis non si estenda agli interessi legali.

Rimane il fatto che (a differenza del regime previgente dove era previsto a titolo di indennità di occupazione il dodicesimo per le aree agricole e gli interessi legali per le aree edificabili) è stata introdotta una inesplicabile differenziazione di importi tra interessi aventi la funzione dell’indennità di occupazione dovuti nella procedura ordinaria (tasso legale, attualmente il 2,5%), e l’indennità di occupazione “ufficiale” prevista nella procedura accelerata (tasso del 8,33%, a cui corrisponde il dodicesimo annuo).|... _OMISSIS_ ...Ciò è causa di una diversità di trattamento indennitario – di discutibile legittimità costituzionale – dei proprietari a seconda della procedura prescelta dall’amministrazione procedente, che potrebbe a sua volta dipendere da una circostanza fattuale e del tutto accidentale quale il numero di destinatari o il fatto che si tratti di opera della legge obiettivo (22 bis.2).

Anche il ritardato pagamento dell’indennità di occupazione, che deve avvenire al termine di ciascun anno, genera interessi di natura compensativa: di questo non vi è cenno nel testo unico, ma risponde a incontrastato principio giurisprudenziale (APP NA 3.5.2007, APP PZ 22.1.2007, CASS 13406/2006, 9410/2006, 7892/2006).


Per quanto riguarda il pagamento dell’indennità definitiva o giudizialmente accertata, ovvero lo svincolo dell’indennità depositata, il testo unico non prevede termini né sanzioni per la loro inosservanza (27, 28).
... _OMISSIS_ ...CRLF| Tuttavia si osserva che la giurisprudenza formatasi con riguardo al previgente sistema è pacifica nel riconoscere gli interessi compensativi sulla eventuale differenza tra l’indennità definitiva (per la giurisprudenza è tale quella giudizialmente determinata, ma analogo principio non può che valere anche per quella amministrativamente determinata e non opposta in Corte d’Appello) e quella provvisoria, dalla data dell’esproprio alla data del soddisfo, inteso come pagamento o deposito della differenza rispetto alla somma già depositata (CDS 8085/2006, CASS 5520/2006, APP CT 30.6.2005).

In definitiva, il concetto emerso finora in giurisprudenza, è che al momento dell’esproprio il proprietario deve avere ricevuto il controvalore indennitario del bene, come definitivamente accertato, o sotto forma di pagamento, o sotto forma di deposito: l’eventuale differenza definitivamente accertata in più rispetto a quanto depositato o p... _OMISSIS_ ...etario al momento della vicenda ablatoria, anche se quantificata successivamente alla vicenda stessa, produce interessi fino al soddisfo, nella misura del tasso legale, salvo la prova del maggior danno (ex art. 1224 c.c.: CASS 11523/2007, 8328/2005).

E’ pertanto evidente che, una volta emanato il decreto di esproprio a seguito del deposito dell’indennità provvisoria (20.14 ultimo cpv e 26.11), è conveniente per l’Amministrazione procedente attivare senza perdite di tempo la procedura di determinazione dell’indennità definitiva di cui all’articolo 21 (per quanto poi i tempi della Commissione provinciale non siano sotto il suo controllo), in modo da minimizzare gli interessi sull’eventuale differenza aggiuntiva emersa da quest’ultima: certamente i tempi del pagamento o deposito della eventuale differenza, una volta depositata la definitiva, dovranno essere solleciti.

Il deposito dell’indennità pr... _OMISSIS_ ...epositi e Prestiti ha effetto liberatorio per l’espropriante – come se si trattasse di un pagamento diretto all’espropriato – dalla data del deposito stesso, decorrendo su tale somma in favore dell’espropriato solamente gli interessi previsti dalla Cassa, con esclusione dell’obbligo di corresponsione di ulteriori interessi (APP CT 6.3.2007, CDS 8085/2006, CASS 1823/2005). Viceversa il ritardato deposito – nei casi evidenziati – dà luogo all’obbligo di corresponsione degli interessi legali per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell’ente espropriante, prescindendo, come si è detto, da ogni indagine in ordine alla sussistenza di comportamento colposo della Amministrazione per il ritardo.

Anche nel regime introdotto dal testo unico, nonostante nulla sia ivi espressamente disposto in proposito, non vi è motivo di ritenere che si debba pervenire a diverse conclusioni: pertanto nel mome... _OMISSIS_ ...quo;indennità di esproprio viene determinata nella misura definitiva successivamente al decreto di esproprio (e ciò si verifica quando il decreto di esproprio sia stato emanato dopo il deposito dell’indennità provvisoria ai sensi degli articoli 20.14 ultimo cpv e 26.11), il deposito o il pagamento della eventuale differenza in aumento, deve essere eseguito con la massima sollecitudine, perché è da ritenersi che la differenza maturi interessi compensativi fino al soddisfo.

Se invece al momento in cui l’indennità di esproprio diviene definitiva non c’è ancora stato il decreto di esproprio, non decorrono interessi: si ricorda a tal proposito che l’Autorità espropriante è libera di emanare il decreto di esproprio entro la durata della dichiarazione di pubblica utilità (13.3), e pertanto (a parte l’indennità di occupazione – o interessi aventi tale natura – a compensazione dell’eventuale immissione in possesso ant... _OMISSIS_ ...to dell’occupazione preordinata all’esproprio ex art. 20.6 o 22 bis), qualora il decreto di esproprio sia emanato dopo il pagamento o deposito dell’indennità definitiva (27.3), non si producono interessi.


Pertanto, in tale fattispecie, nessuna conseguenza economica potrà ricadere sull’amministrazione procede...

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