I termini per il compimento delle attività non sono irrilevanti, potendo assumere conseguenze negative per l’Ente. Come espressamente disposto, nel caso di ritardato pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Anche nel caso di ritardata erogazione dell’acconto dell’80% rispetto all’immissione in possesso, genera interessi per il proprietario