La natura dell’art. 23 T.U. nei rapporti con la legislazione regionale

Una volta che con il d.l. n. 70/2011 e il d.l. n. 133/2014 si è definitivamente chiarito che la s.c.i.a. trova applicazione anche nel settore dell’edilizia, sia pure limitatamente ai c.d. interventi edilizi «minori», è necessario analizzare i profili procedimentali, la natura giuridica e il sistema sanzionatorio concepito dal legislatore.

Se, per quanto concerne le ultime due problematiche è senz’altro possibile far riferimento alle conclusioni a cui erano giunte dottrina e giurisprudenza a proposito della d.i.a., l’operazione diventa maggiormente complessa per quel che concerne il procedimento da seguire.

Questo perché l’art. 23 T.U., che disciplina la d.i.a. edilizia, non è stato minimamente modificato dal d.l. n. 78/2010, il quale, tuttavia, ha regolato la procedura che consegue alla presentazione della s.c.i.a. nell’art. 19 della legge n. 241/1990.

Nondimeno quest’ultima norm... _OMISSIS_ ...ciplina generale, e si sofferma specificamente sulla s.c.i.a. edilizia soltanto per quel che riguarda il termine per l’esercizio del potere inibitorio, dimezzato (trenta giorni anziché sessanta) rispetto a quello «ordinario».

La sovrapposizione delle due disposizioni che si sono appena menzionate, dunque, è fonte di numerose problematiche interpretative, poiché sarà necessario chiarire in che termini l’art. 23 T.U. è ancora applicabile alla s.c.i.a.; d’altronde, questa norma continua a far riferimento alla «denuncia di inizio attività» anche dopo che l’art. 17, co. 2, del d.l. n. 133/2014, ha previsto che questa espressione debba intendersi sostituita nel T.U. con «segnalazione certificata di inizio attività», giacché il comma in questione ha espressamente previsto che detta sostituzione non opera, tra l’altro, nel testo dell’art. 23 T.U..

In generale, è possibile sin ... _OMISSIS_ ...mare che l’art. 23 T.U. continua a trovare integrale applicazione a quelle fattispecie di d.i.a. edilizia che non sono state sostituite dalla s.c.i.a., ossia – stando a quanto disposto dall’art. 5, co. 2, lett. c), del d.l. n. 70/2010 – la «super d.i.a.» e le d.i.a. previste dalle leggi regionali che abbiano esteso l’ambito applicativo della stessa «super d.i.a.».

Quanto alla s.c.i.a., invece, si potrà fare riferimento all’art. 23 T.U. soltanto per gli aspetti non espressamente disciplinati dall’art. 19 della legge 241/1990, come ad esempio il termine di efficacia.

Ecco perché, per motivi di chiarezza espositiva, si preferisce prima di tutto esporre analiticamente le problematiche relative alla procedura disciplinata dall’art. 23 T.U. (paragrafi 2, 3 e 4) e, soltanto successivamente interrogarsi sui limiti di applicabilità di questa norma alla s.c.i.a. (paragrafo 6).
... _OMISSIS_ ...nto premesso, è ora importante comprendere se l’art. 23 T.U. abbia natura legislativa o regolamentare, e, almeno a prima vista, salvo per i commi che regolano la d.i.a. in ipotesi di immobili vincolati (co. 3 e 4), sembrerebbe corretta la seconda risposta.

Si è detto «a prima vista», poiché, se la formulazione originaria era contrassegnata come norma avente natura regolamentare (R), il D. Lgs. n. 301/2002 ha rimesso in discussione questo dato, sostituendo l’intera disposizione e specificando la natura legislativa dei commi 3 e 4. L’operazione non è stata, tuttavia, priva di criticità, poiché, come è stato rilevato in dottrina, il D. Lgs. n. 301/2002 ha forma non regolamentare, ma legislativa, per cui non è del tutto fuori luogo sostenere che, a seguito della sostituzione di cui si è detto, l’art. 23 T.U. sia stato integralmente «rilegificato» e che, nonostante la qualificazione come norme di natura regolament... _OMISSIS_ ...mmi 1, 2, 5, 6 e 7 abbiano in realtà natura legislativa.

Questa prima questione su cui ci si è interrogati non è puramente classificatoria, ma ha delle conseguenze rilevanti sulla potestà normativa delle Regioni.

Se si ritiene, infatti, che, salvi i commi 3 e 4, l’art. 23 T.U. abbia natura regolamentare, si dovrà ritenere che le previsioni contenute nei commi aventi tale natura non vincolino le Regioni, né siano idonee ad incidere su disposizioni regionali preesistenti, poiché nelle materie di competenza concorrente come il «governo del territorio» la potestà regolamentare è riservata alle Regioni (art. 117, co. 6, Cost.).

Esse pertanto troveranno applicazione soltanto in caso di mancanza di norme regionali, che può essere dovuta o al fatto che la Regione non ha regolato la d.i.a. oppure all’abrogazione delle disposizioni per effetto dell’incompatibilità con i principi generali fissati nel T.U., ... _OMISSIS_ ... non intervenga una normativa specifica dettata dalla Regione.

La legislazione regionale sul procedimento della d.i.a. rimarrà vincolata quindi soltanto ai principi costituzionali, comunitari e di diritto internazionale, alle norme che lo Stato ha dettato nell’esercizio della sua competenza legislativa esclusiva e, per quanto concerne le sole Regioni a statuto ordinario, anche ai principi fondamentali in materia di «governo del territorio».

A diverse conclusioni si deve giungere se invece si ritiene che l’intero art. 23 T.U. abbia natura legislativa, poiché, in questo caso, le Regioni a statuto ordinario saranno vincolate anche ai principi generali che da esso sono desumibili e si dovrà altresì ritenere che le norme regionali anteriori al T.U. incompatibili con questi principi fondamentali siano state abrogate.