Onerosità e gratuità degli interventi sottoposti a d.i.a. e s.c.i.a.

La questione dell’onerosità o della gratuità degli interventi sottoposti a d.i.a. era stata risolta dal T.U. accogliendo il principio per cui a tal fine occorreva fare riferimento non tanto al titolo abilitativo, ma all’incidenza dell’intervento sul territorio: in buona sostanza, gli interventi sottoposti a d.i.a. «semplice» erano gratuiti, anche se il soggetto richiedeva il rilascio del permesso di costruire c.d. facoltativo, mentre quelli che potevano essere realizzati con «super d.i.a.» erano comunque sottoposti al pagamento del contributo di costruzione anche se l’interessato sceglieva di ricorrere alla procedura semplificata.

Restava ferma, comunque, la possibilità per la legge regionale di classificare come onerosi anche taluni interventi sottoposti a d.i.a. «semplice», definendo criteri e parametri per la relativa determinazione (art. 22, co. 5 e 7, T.U.).
L’introduzione della... _OMISSIS_ ...a assolutamente influito su tale regime, e pertanto gli interventi oggi assentibili con s.c.i.a. rimangono gratuiti, salvo diversa previsione della legge regionale, mentre quelli previsti dall’art. 22, co. 3, T.U. continuano ad essere sottoposti al pagamento degli oneri concessori.

Peraltro, un’eccezione alla gratuità degli interventi edilizi c.d. «minori» sembrerebbe essere stata introdotta dall’art. 17, co. 1, lett. h), del d.l. n. 133/2014, il quale ha modificato l’art. 17, co. 4, T.U., prevedendo che gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, co. 2, lett. a), T.U. che comportano un aumento del carico urbanistico e della superficie calpestabile sono assoggettati al pagamento di un contributo di costruzione sia pure commisurato alla sola incidenza delle opere di urbanizzazione.

Maggiori difficoltà parrebbero aversi, invece, sul versante delle modalità di pagamento, poiché... _OMISSIS_ .... 3, T.U. – che, con riferimento al permesso di costruire, prevede che il contributo di costruzione sia determinato all’atto del rilascio del titolo e che il pagamento avvenga in corso d’opera secondo le modalità stabilite dal comune – non sembra analogicamente applicabile alla «super d.i.a.» e alla s.c.i.a., poiché in entrambi i casi è assente una preventiva attività amministrativa.
In assenza di una disposizione di legge regionale o di regolamento comunale, si può convenire con l’opinione di chi ha ritenuto che la corresponsione del contributo debba avvenire al più tardi entro la scadenza del termine per l’esercizio del potere inibitorio, dovendo garantire la necessaria parità di trattamento tra chi si avvale della «super d.i.a.» e chi richiede il permesso di costruire, e che il privato possa comunque chiedere, contestualmente alla presentazione della denuncia, che siano determinati gli oneri previsti, ... _OMISSIS_ ...peraltro che la «super d.i.a.» diventerà efficace a prescindere dal relativo pagamento.

Quanto alla s.c.i.a., il problema si porrà, evidentemente, in presenza di una normativa regionale che sottopone al pagamento degli oneri concessori anche un intervento edilizio c.d. «minore», e, nonostante la possibilità di iniziare immediatamente l’intervento, appare ragionevole pervenire ad una soluzione analoga a quella prospettata per la «super d.i.a.».