Reati relativi alla tratta di esseri umani e reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

In ambito internazionale l’elemento distintivo dell’area di applicazione dei Protocolli addizionali alla Convenzione di Palermo contro la tratta di persone da un lato e contro il traffico di migranti dall’altro, è essenzialmente fondato sul consenso della vittima, per così dire, all’espatrio: estorto o viziato, in concreto od in via presuntiva, nel Protocollo contro la tratta di persone; sussistente nel Protocollo contro il traffico di migranti.

Tale discrimine sostanzialmente orienta il rapporto tra i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. ed il più volte modificato art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Nei primi commenti alla Legge 228/03 la dottrina è stata sostanzialmente concorde nel ritenere che qualora la tratta abbia comportato l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato trovi applicazione anche l’art.12 TU 286/98.

C’è sicuramente una differ... _OMISSIS_ ...ca tra lo smuggling e il trafficking, che non è stata tradotta in modo tale da conciliarsi in modo omogeneo al fine del concorso dei reati nei reati di cui all’art.12 TU 286/98 e all’art.601 cp, con le rispettive circostanze aggravanti.

Lo stessa clausola iniziale “salvo che il fatto costituisca più grave reato” comune al 1°co-3°co-5°co dell’art. 12 TU 286/98, causa incertezze interpretative, soprattutto con riferimento al 3°comma , posto che nel Testo Unico non si ravvisano altri reati più gravi (se non determinati dalle circostanze aggravanti di cui al co.3 bis e 3 ter che si innestano sullo stesso comma 3°) . Tuttavia la sola clausola non sembra possa suggerire un assorbimento dell’art.12 TU 286/98 nel più grave reato di tratta come riformulato dalla legge 228/03.

A favore del concorso e non dell’assorbimento deve considerarsi infatti:
il concorso è stato sempre p... _OMISSIS_ ...conosciuto nella vigenza de lprecedente testo degli artt. 600 e ss. cp;
l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di concorrenza dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di induzione a recarsi nel territorio di altro Stato per esercitarvi la prostituzione , per la diversità degli interessi tutelati dalle due norme;
la diversità di interessi giuridici protetti che si registra anche tra l’art.12 TU 286/98 e la tratta di cui all’art.601 cp: infatti nelle ipotesi di procurato ingresso illegale è lo Stato ad essere tutelato (ossia i confini nazionali e la corretta attuazione delle politiche migratorie), mentre è evidentemente la persona, la dignità personale e la libertà individuale nelle norme su schiavitù e tratta. L’ingresso o l’uscita illegale dal territorio dello stato sanzionati dall’art. 12 TU 286/98 sono quelli che avvengono in violazione delle d... _OMISSIS_ ...lo stesso TU 286/98.
Quando tali disposizioni non vengano osservate si ha ingresso e/o soggiorno illegale: esso può, concettualmente e normativamente, concorrere con il reato di tratta di persona già asservita o di tratta diretta all’asservimento della persona [1].

Comunque è ormai prevalente l’indirizzo secondo cui la fattispecie di cui al comma 3 costituisca reato autonomo e non mera circostanza aggravante dell’ipotesi di cui al primo comma [2] e la giurisprudenza di legittimità che ha applicato le fattispecie in tema di immigrazione ha escluso l’assenza di rapporto di sussidiarietà tra le norme ed il concorso dei reati affermando che «in tema di immigrazione clandestina, nella previsione di cui all’art. 12, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina), l’inciso “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, presuppone, perché operi il... _OMISSIS_ ...uo;assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse» [3], escludendo che nel caso in esame si rinvenga tale identità stante la diversità ontologica tra il bene giuridico della “sicurezza interna e della disciplina del mercato del lavoro” e quello della “dignità umana”.

Quanto, invece, ad alcune delle forme aggravate della fattispecie di cui al 3° comma, può notarsi che
la sottoposizione, da parte dell’autore del reato, “a trattamento inumano e degradante” dello straniero di cui illegalmente si favorisce l’ingresso [ipotesi sub art. 3 bis lett. b)] costituisce una circostanza, di natura obiettiva riguardando le modalità dell’azione, in rapporto di specialità con quella prevista dall’art. 61 n. 4 c.p.
l’esistenza della finalità di sfruttamento (prostituzione e minori) di cui al comma 3 ter, implica pur sempre il non as... _OMISSIS_ ...ella vittima e la non presenza dell’ulteriore fine di commettere i delitti di riduzione in schiavitù o servitù, pena il possibile mutamento del titolo di reato in presenza degli ulteriori presupposti (art. 600, anche nella forma tentata, ovvero art. 601) [4].