Ancora sul “decreto procedure” n.25 del 2008

dquo;decreto procedure” n.25 del 2008, dopo aver esplicitato all’art.1 la finalità di stabilire forme e tempi per l’esame della domanda di protezione internazionale presentate dagli “stranieri” (tali dovendosi intendere i cittadini di Paesi non appartenenti all’UE e gli apolidi) e per la revoca e la cassazione degli status in precedenza riconosciuti, all’art.2 lett.b) afferma che per “domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda” deve intendersi la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria”.

Il legislatore del 2008, introducendo il giudizio “d’impugnazione” davanti al tribunale del provvedimento sulla protezione internazionale dello straniero ha scelto espressamente il procedimento camerale, rito già applicabile anche in precedenza secondo l... _OMISSIS_ ...ne data da Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310 all’art. 1 co. 6 del D.L.. n. 416 del 1989 (conv. In L. n. 39 del 1990) [1]

Con il deposito del ricorso normalmente si sospende ex lege l’efficacia del provvedimento che ha respinto la domanda di protezione internazionale o che ha dichiarato la revoca o la cessazione dello status (art.35, comma 6) tranne nei casi espressamente previsti nei commi 7 e 8 dell’art.35 [2]. Nei casi in cui non opera la sospensione automatica la stessa può essere chiesta dall’interessato contestualmente al deposito del ricorso, quando ricorrono “gravi e fondati motivi”.

A seguito del deposito del ricorso il giudice fissa con decreto in calce all’atto introduttivo l’udienza camerale di comparizione delle parti e dispone che, a cura del cancelliere, il ricorso ed il decreto siano notificati al ricorrente e al Ministero dell’Interno presso la commissione amministrativa... _OMISSIS_ ...il provvedimento impugnato e comunicati al Pubblico Ministero (comma 5 dell’art. 35).

Trattandosi di un giudizio contenzioso su diritti fondamentali della persona deve essere assicurato il diritto al contraddittorio e di difesa [3].

Il sistema dunque è composto di una prima fase amministrativa di fronte alla commissione territoriale o alla commissione nazionale e di una seconda fase di fronte al giudice.

Il ricorso in opposizione ex art. 35 comma 1 D.Lvo 25/2008 avverso il provvedimento della Commissione territoriale, va proposto al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello in cui ha sede la commissione territoriale, ovvero al tribunale del capoluogo del distretto di corte in cui ha sede il centro di accoglienza per i richiedenti asilo o il centro di identificazione ed espulsione, nel caso in cui al momento della domanda avanzata in sede amministrativa lo straniero fosse stato accolto o trattenuto in... _OMISSIS_ ...ntri previsti dagli artt. 20 e 21 del D.Lvo 25/2008.

La competenza territoriale per l’opposizione in tal caso va individuata nel tribunale del capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la commissione territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero nel tribunale distrettuale presso il quale ha sede il centro in cui lo straniero è stato accolto o trattenuto al momento della presentazione della domanda di protezione in sede amministrativa.

La giurisprudenza della Cassazione ha affermato che, ai fini dell’individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere dell’opposizione, non ha alcun rilievo che, al momento in cui viene proposto il ricorso giurisdizionale, lo straniero non si trovi più presso il centro di identificazione o di accoglienza in cui era stato ospitato o trattenuto inizialmente, poiché in tal caso il “foro speciale” previsto dal legislatore si fonda sulla ... _OMISSIS_ ...iale e non sulle modifiche medio tempore intervenute, per cui l’opposizione va comunque proposta davanti al tribunale del distretto in cui si trova il centro ove è stato accolto/trattenuto lo straniero [4] .

La natura di procedimento camerale dell’impugnazione con la presenza necessaria del Pubblico Ministero comporta che la competenza per territorio è inderogabile a norma dell’art. 28 c.p.c. e l’incompetenza del giudice adito deve essere rilevata anche d’ufficio (art. 38 c.p.c.), senza che operi in tal caso la preclusione temporale della “prima udienza” prevista dal comma 3 dell’art. 38 c.p.c.

Il comma 1 dell’art. 35 prevede che il ricorso vada proposto “a pena di inammissibilità” nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di rigetto allo straniero non ospitato o non trattenuto in uno dei centri previsti dagli artt. 20 e 21, mentre il termine per propor... _OMISSIS_ ...sizione è di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo qualora l’opponente sia accolto o trattenuto in uno di tali centri. In base al comma 1 dell’art. 35 l’onere di provare la tempestività dell’opposizione grava sull’opponente attraverso l’allegazione di copia del provvedimento impugnato.

Alla tardiva proposizione dell’opposizione consegue la pronuncia di inammissibilità della stessa.

La mancata comparizione delle parti non comporta l’applicazione dell’art. 348 co. 2 c.p.c. che disciplina la mancata comparizione delle parti alla prima udienza nel giudizio di appello, né tantomeno il giudice dell’opposizione ex art. 35 può applicare il disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. previsto per il giudizio ordinario di cognizione. Secondo la dottrina tenuto conto della natura dei diritti in conflitto e della peculiarità del procedimento camerale de quo, in caso di mancat... _OMISSIS_ ...delle parti e qualora risultino ritualmente effettuate le notificazioni e le comunicazione previste dal comma 5 dell’art. 35, il giudizio va comunque deciso con sentenza sul “merito” della domanda di protezione, in base agli elementi istruttori disponibili, sempre che l’opposizione sia stata proposta tempestivamente e che il giudice adito sia competente per territorio [5].

In base alla previsione contenuta nell’art. 32 comma 3 del D.Lvo 25/2008 e alle possibili “forme di protezione” che possono essere riconosciute allo “straniero” la prevalente giurisprudenza di merito e la Cassazione ritengono che il giudice dell’opposizione ex art. 35 sia investito degli stessi poteri attribuiti dalla legge alla Commissione territoriale (e alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo in sede di revoca o cessazione della protezione) e, quindi, anche della domanda di “protezione umanitaria” ... _OMISSIS_ ...o avanza spesso in via subordinata, qualora la commissione amministrativa nel respingere la domanda di protezione internazionale non abbia ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al questore per il rilascio del permesso ex art. 5 co. 6 T.U. Immigrazione.

Una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza ritiene invece che la “protezione umanitaria” non sia invece oggetto del processo di opposizione ex art. 35, che è limitato ad una delle due forme di protezione internazionale previste e disciplinate dal D.Lvo 251/2007, sia perché la cd “protezione umanitaria” non pare essere (propriamente) oggetto neppure della “domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria”, in base all’art. 2 lett. b) del D.Lvo 25/2008 sia in ragione del fatto che, qualora “non accolga la domanda di protezione i... _OMISSIS_ ...dquo; (ovvero revochi o dichiari cessato lo status in precedenza riconosciuto), l’autorità amministrativa è tenuta, se ritenga che sussistono gravi motivi di carattere umanitario a trasmettere gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6.

Inoltre, l’art. 35 prevede, nelle forme e nei tempi dettati dal medesimo decreto procedure, l’impugnazione/opposizione solo avverso la decisione della commissione amministrativa che non ha riconosciuto (in tutto o in parte) la protezione internazionale attribuendo uno dei due status previsti dal decreto qualifiche o che ha revocato o dichiarato cessato lo status in precedenza riconosciuto (D.Lvo 251/2007), mentre nulla dice per il caso in cui la commissione amministrativa nel provvedimento impugnato ha espressamente negato la ricorrenza dei presupposti che legittimerebbero il rilascio del permesso umanitario ex art. 5 co. 6 o ha omesso qualsiasi motivazione al riguardo.... _OMISSIS_ ...l medesimo art. 35 afferma che il Tribunale, all’esito del procedimento di opposizione, “rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria”.

Il legislatore sembra dunque prevedere quali unici possibili esiti del giudizio di opposizione ex art. 35 davanti al tribunale monocratico il rigetto del ricorso, per ragioni di rito o di merito, ovvero il riconoscimento del diritto dello straniero alla protezione internazionale in una delle due forme “tipiche” del rifugio e della protezione sussidiaria [6].