Aspetti procedimentali delle domande di protezione internazionale

Gli aspetti procedimentali concernenti le domande di protezione internazionale finalizzate all’ottenimento degli status di rifugiato e di protezione sussidiaria, nonché le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti, sono stati disciplinati – sempre in attuazione di una direttiva comunitaria – dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 («Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»).

La disciplina interna è notevolmente cambiata a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.vo 251/2007 che ha dato attuazione alla direttiva “qualifiche” e del d.lg.vo n. 25 del 2008 di attuazione della direttiva procedure ed appare concreto il dubbio che il d.lgs. 251/2007 costituisca attuazione dell’art. 10 Cost.

Il contenuto delle situazioni soggettive che ... _OMISSIS_ ...conoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria e dalla concessione del permesso di soggiorno umanitario sono molto differenziate tra loro.

Il rifugiato ha diritto al permesso di soggiorno quinquennale, all’accesso al lavoro pubblico e privato, allo studio e all’assistenza sociosanitaria, a un documento di viaggio valido cinque anni, al ricongiungimento familiare agevolato.

L’istituto della protezione sussidiaria coincide in modo solo parziale con la protezione umanitari che può essere accordata dalle commissioni territoriali con la sollecitazione ai questori di rilasciare permessi di soggiorno a fini umanitari [1]: dà diritto ad un titolo di soggiorno stabile, triennale ed alla fruizione di un ampio quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) [2].

Il titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari ha invece un titolo di val... _OMISSIS_ ...si a due anni e diritto di accesso al lavoro e all’iscrizione al servizio sanitario.

La Corte di cassazione è intervenuta una sola volta sulla disciplina introdotta in conseguenza dell’emanazione dei d. lgs. 251/2007 e 25/2008 con la sentenza n. 17576/2010 che si è occupata del procedimento di impugnazione del provvedimento negativo delle commissioni territoriali sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato [3].

In precedenza La Corte di cassazione era intervenuta nella sentenza delle sezioni unite n. 27310/ 2008, sui principi che regolano l’onere della prova incombente sul richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato affermando che in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, anche sotto il vigore dell’art. 1 del d.l. n. 416 del 1989, conv. in l. n. 39 del 1990, i principi regolatori dell’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati prendendo in con... _OMISSIS_ ...riteri della Direttiva 2004/83/CE (attuata con d.lgs. n. 251 del 2007), nonostante la mancata scadenza del termine di recepimento interno.

Alla luce di questi criteri ermeneutici, applicabili anche alle norme non di derivazione comunitaria, la Suprema Corte ha ritenuto che si deve tenere conto della credibilità del richiedente e della concreta possibilità di fornire i riscontri probatori necessari, ravvisando a carico del giudice un dovere di cooperazione e più ampi poteri istruttori officiosi, nell’accertamento dei fatti rilevanti per il riconoscimento dello status di rifugiato, peraltro pienamente compatibili con il rito camerale, ritenuto applicabile anche nel vigore dell’art. 1 d.l. n. 416 del 1989 conv. in l. n. 39 del 1990, prima dell’entrata in vigore dell’art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008, attuativo della Direttiva 2005/85/CE [4]. Questo orientamento appare in contrasto con quello, più restrittivo adottato in tema di valutazion... _OMISSIS_ ...ei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato.

In questo caso, infatti, non sono state ritenute sufficienti le dichiarazioni dell’interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio che facciano riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio o a fonti di stampa indeterminate.

Un apparente contrasto è poi emerso nella giurisprudenza delle Sezioni unite in punto di giurisdizione, essendo stata affermata la competenza del giudice amministrativo sull’impugnazione relativa al provvedimento del questore, di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari e di allontanamento dal territorio nazionale, emesso all’esito della decisione negativa della commissione centrale sul riconoscimento dello status di rifugiato, sul presupposto che ess... _OMISSIS_ ...ce atto meramente consequenziale del procedimento introdotto con la domanda di asilo ma, al contrario, ha ad oggetto una valutazione politico-amministrativa autonoma del questore stesso, riguardante l’esistenza delle ragioni di protezione indicate negli art. 5, 6º comma, e 19, 1º comma, d.leg. n. 286 del 1998 [5], con l’ordinanza n. 19393/2009 è stato ritenuto che la controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta in data anteriore al 20 aprile 2005 (inizio di funzionamento delle commissioni territoriali previste dalla legge 30 luglio 2002 n. 189) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uom... _OMISSIS_ ...sere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.

È stato sottolineato in dottrina che le differenti soluzioni dipendono, evidentemente, dal fatto che nel primo caso era stato impugnato il diniego di permesso di soggiorno mentre nel secondo si chiedeva l’accertamento del diritto a ottenere tale permesso.

Nella decisione più recente è stato altresì superato l’orientamento secondo cui la disposizione dell’art. 19 del t.u. dovrebbe essere letta in connessione con il successivo art. 20, il quale prevede, come limite all’apprezzamento del giudi... _OMISSIS_ ...adozione del decreto del presidente del consiglio dei ministri, d’intesa con tutti i ministri interessati, di misure temporanee da adottarsi, anche in deroga della disciplina generale dell’immigrazione, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità.

È stato evidenziato, infatti, come tale orientamento contrasti con il rilievo che l’art. 20 riguarda situazioni collettive ed autorizza deroghe alla ordinaria disciplina dell’immigrazione in favore della generalità di soggetti nei cui confronti si siano verificati gli eventi indicati nella disposizione, mentre l’art. 19 ha ad oggetto situazioni meramente individuali [6].

La normativa in esame contiene un altro momento di forte criticità nel rapporto che sussiste tra impugnazione davanti al giudice ordinario del rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle comm... _OMISSIS_ ...riali e i provvedimenti espulsivi; con riferimento a questi ultimi l’impugnazione non produce un automatico effetto di sospensione del procedimento in modo tale che possano essere valutati i presupposti della loro adozione.

L’effetto sospensivo dell’impugnazione è infatti previsto solo per ipotesi particolari quali la domanda giudicata inammissibile o manifestamente infondata, il caso di richiedente trattenuto nel CIE, perché precedentemente espulso e, i casi di persone ospitate nei CARA, quando lo straniero ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo e quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare [7].