La dichiarazione di Berlino: immigrazione, diritto di asilo, protezione temporanea

Con la dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007, in occasione del 50° anniversario del Trattato di Roma, l’Unione Europea ha ribadito che tra le priorità della politica interna degli Stati aderenti all’Unione vi è la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e l’immigrazione illegale. Nello stesso contesto è stato riaffermato che questi fenomeni criminali saranno affrontati nel rispetto dei principi di libertà e dei diritti civili.

Il Trattato di Lisbona ha previsto, conseguentemente, una politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea, attraverso la definizione di un sistema europeo comune d’asilo volto a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale ed a garantire il rispetto del principio di non respingimento, conformemente alla convenzione di Ginevra e al protocollo relativi allo status dei rifugiati ed agli altri trattati pert... _OMISSIS_ ...
Il Trattato promuove, altresì, una politica comune sull’immigrazione, definita dai seguenti principi comuni:
assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri;
intensificare la prevenzione e il contrasto dell’immigrazione illegale e della tratta di esseri umani.
L’affermazione dei rappresentanti dell’Unione costituisce il riconoscimento dello stretto legame di interdipendenza tra la tutela della sicurezza e la tutela dei diritti e delle libertà dei suoi cittadini. È dunque sull’effettività e reale concretezza del corretto bilanciamento dei due principi che si misura il tasso possibile di libertà, la qualità democratica di ogni comunità.

Con il Trattato di Lisbona è stato lasciato sostanzialmente inalterato lo spazio costituzionale individuato per il set... _OMISSIS_ ...e Affari interni all’interno del Trattato costituzionale.

Anzi questo spazio ha assunto ormai un ruolo qualificato e generalizzato una volta superata la originaria struttura a “pilastri”, che relegava in un settore di specialità, all’interno del “terzo pilastro” anche gli affari della sicurezza interna e della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Il vincolo che attualmente esiste tra le due categorie fa assumere alle stesse all’interno del Trattato di Lisbona la qualità unitaria di principi ordinatori fondamentali che vincola gli Stati membri dell’Unione a garantire la sicurezza della comunità e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, secondo i principi dello stato di diritto che trova, tra le sue fonti primarie, anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’Unione Europea ha dunque permeato la sua azione con il carattere della doverosit... _OMISSIS_ ...guarda la salvaguardia dell’essenza della libertà umana e dell’integrità delle persona, secondo le linee fondamentali e i principi espressi nella Carta dei diritti, i cui valori ormai fanno parte integrante delle sue “tavole” di riferimento.

Il Titolo VI del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, denominato “Spazio di sicurezza e di giustizia” contiene disposizioni relative ai controlli di frontiera, all’asilo, all’immigrazione, alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e alla cooperazione di polizia. In tutte queste disposizioni emerge con nettezza il riferimento ai principi che trovano la loro collocazione nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Realizzare una piattaforma compatta da cui definire le linee portanti di un processo normativo flessibile, ma coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento, rappresenta una condizione di eff... _OMISSIS_ ...vizio e una garanzia di libertà per i destinatari delle norme.

Sulla base di queste premesse resta da definire in concreto il grado di cooperazione per sostenere in modo adeguato anche la sfida della dimensione internazionale del terrorismo e della criminalità con riferimento alla necessità della tutela della sicurezza interna. Occorre in particolare verificare e aggiornare l’incidenza della clausola dell’ordine pubblico presente all’interno della Carta di Nizza e riconosciuta come perimetro di competenza dei singoli Stati. Se in questo settore è stata ritenuta l’incompetenza della Corte europea di giustizia per la verifica della validità e della proporzionalità delle misure adottate dai singoli Stati membri, occorre tuttavia riflettere sulle interconnessioni esistenti nell’ambito degli affari di giustizia anche in rapporto al coinvolgimento di cittadini di Paesi terzi.

Si pone il problema, sicuramente di non fa... _OMISSIS_ ... della necessità di non importare insicurezza all’interno dell’Unione e di ciascun singolo Stato, in modo tale che lo spazio di sicurezza assicurato nell’Unione europea riversi i suoi effetti sotto il profilo della stabilità anche al di fuori dei suoi confini.

I rapporti con i Paesi terzi e la legislazione che li disciplina, per i Paesi dell’Unione devono subire lo scrutinio di compatibilità con i valori fondamentali contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e con la conformità delle singole legislazioni nazionali vagliata dalla CEDU.

Come detto, secondo il principio affermato dalla Corte europea dei diritto dell’uomo la tutela dei diritti fondamentali è ancorata al principio del no-refoulement e l’art. 10, comma 3 della nostra Costituzione prevede che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ... _OMISSIS_ ...iritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Nel comma 4 dello stesso art. 10 Cost. è previsto che non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

La mobilità delle persone, la sicurezza interna, la tutela dei diritti fondamentali vivono dunque all’interno di un quadro di profonde interconnessioni dove l’ampliamento della sfera di ognuno può avere come conseguenza un restringimento dell’altro.

La necessità di armonizzare le tre categorie, pur in presenza delle loro rigidità strutturali, deve passare attraverso un equilibrio di garanzia che renda compatibili i sistemi e le procedure di verifica, in modo tale da escludere i contrasti tra gli stessi.

Sotto questo profilo la necessità di un adeguato livello di informazioni ed assicurazioni tra gli Stati dell’Unione e i Paesi terzi sembra costituire una condizione imprescindibile p... _OMISSIS_ ... in concreto di questioni attinenti alla sicurezza e al contrasto del terrorismo internazionale [5].

Se il Trattato di Lisbona e i valori della Carta dei diritti che esso incorpora rappresentano il valore aggiunto di un sistema di diritti che non può assurgere nella sua applicazione concreta alla categoria dei buoni propositi, l’inveramento di questi principi necessita di procedure di accertamento accurate dove il valore assoluto di questi si posizioni all’interno di un giudizio di bilanciamento non “aperto” tout court, ma che specifichi preventivamente i canoni di “trattamento” dei diritti fondamentali rispetto alle restrizioni che in concreto essi vanno specificamente a sopportare.

In sostanza il riconoscimento della diretta rilevanza del principio di tutela dei diritti fondamentali all’interno del diritto comunitario, non si coniuga esclusivamente sull’analisi della procedura di controllo d... _OMISSIS_ ...tà, rispetto ad eventuali deroghe, ma la loro protezione rafforzata richiede un opportuno bilanciamento procedurale per ciò che riguarda la qualità e l’allocazione dell’onere della prova.