Diritto di asilo, rifugio e protezione umanitaria

Il diritto di asilo viene definito dall’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 come «diritto di cercare e di godere in altri paesi protezione dalle persecuzioni, non invocabile, però, da chi sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite».

L’art. 10, 3° comma cost. afferma, invece, che «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.» Vi è dunque una riserva assoluta di legge, che comunque mai potrebbe restringere il dettato della norma costituzionale, ma soltanto ampliarlo.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha peraltro affermato che l’art. 10, comma 3 «attribuisce direttamente allo... _OMISSIS_ ...quale si trovi nella situazione descritta da tale norma un vero e proprio diritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso specifichi condizioni di esercizio e modalità di godimento».

Nel comma 4 dello stesso art. 10 Cost. è previsto che non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. La giurisprudenza ha dunque sempre riconosciuto immediata precettività alla norma costituzionale che riconosce allo straniero un diritto soggettivo pieno [2]; con la sentenza n. 25028/2005, seguita da altre successive, in assenza di una legge organica sull’asilo politico il diritto di asilo dovrebbe intendersi non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato politico e non ha contenuto legale diverso e p... _OMISSIS_ ...ritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell’istruttoria della relativa pratica.

L’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, definisce come rifugiato chiunque «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure a chiunque, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra».

Sostanzialmente nello stesso senso è la definizione contenuta nel d. lgs. 251/2007 che prevede inoltre che ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciu... _OMISSIS_ ...to ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

La stessa Carta dei diritti, cui fa riferimento il Trattato di Lisbona, all’art. 18 non definisce in modo puntuale il contenuto del diritto d’asilo, limitandosi a richiamare lo status di “rifugiato”, quale scaturisce dalla Convenzione di Ginevra del 1951. La posizione tutelata fa dunque riferimento a chi «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione , nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi d... _OMISSIS_ ... di questo Paese». Il quadro normativo di riferimento ricopre quindi la condizione di chi fugga da una situazione di persecuzione di carattere personale, e non presta una adeguata tutela a chi sia vittima, invece, di una situazione di violenza e persecuzione di carattere generalizzato.

La norma pertanto introduce uno “zoccolo duro” di tutela, parametrato sulle previsioni normative della Convenzione di Ginevra, lasciando poi agli Stati la possibilità di ridefinire ed integrare ad un livello più alto, all’interno del loro ordinamento o con accordi con gli altri singoli Stati, condizioni più favorevoli per tutti coloro che dal ritorno nel paese di origine potrebbero soffrire una lesione alla loro sicurezza ed alla loro integrità fisica.

L’art. 33 della Convenzione si basa dunque sul divieto di refoulement, per cui sussiste il divieto per gli Stati di respingere il rifugiato verso i luoghi ove la sua vita o la sua l... _OMISSIS_ ...essere minacciate in base alle ragioni che hanno dato origine al rifugio. Tale condizione è derogata dalla Convenzione nell’ipotesi in cui il rifugiato rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero una minaccia per la comunità, avendo subito una condanna definitiva per un delitto particolarmente grave. Vedremo che tale previsione è stata messa in discussione dalla più recente giurisprudenza della CEDU.

L’art. 18 della Carta europea richiama l’art. 63 del TCE, relativo alle misure da adottare da parte del Consiglio in materia di asilo ed immigrazione, in conformità dei parametri previsti dalla Convenzione, per l’accoglienza dei richiedenti asilo, per l’attribuzione della qualifica di rifugiato e per le procedure relative alla concessione e alla revoca del relativo status nonché per l’assicurazione di una condizione di protezione temporanea per i rifugiati in paesi terzi.

Si tratta evidentemen... _OMISSIS_ ...amento della tutela da una sfera personalistica ad una dimensione collettiva, in aderenza alla previsione dell’art. 64 del Trattato che al comma 2 prende in considerazione l’ipotesi di “un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi”. È necessario aggiungere che in base alla Conferenza intergovernativa di Nizza del dicembre 2000, per l’adozione delle misure in materia di asilo deve farsi ricorso alla procedura della codecisione, in forza della quale deve essere coinvolto anche il Parlamento europeo ex art. 251 TCE, sempre che il Consiglio abbia predisposto una normativa che definisca norme e principi essenziali, anche in base al par.5 dell’art. 67 TCE previsto dal Trattato di Nizza.

Il diritto d’asilo non trova una espressa menzione neppure nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e recepita con la legge n. 848/195... _OMISSIS_ ...F| Tuttavia la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha provveduto ad elaborare una serie di principi giurisprudenziali che hanno provveduto a rendere concreti e definiti i confini del diritto d’asilo, in particolare in riferimento all’art. 3 e al connesso divieto di sottoposizione a tortura o a pene e trattamenti inumani o degradanti.

Sin dal 1991 [3] la Corte ha affermato che l’espulsione disposta da uno Stato contraente nei confronti di un richiedente asilo, può comportare, per lo Stato medesimo, una responsabilità in base all’art. 3 CEDU, quando vi siano fondate ragioni per ritenere che il destinatario del provvedimento correrebbe il rischio effettivo di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti nel paese ricevente.

Ed in ogni caso è stato sottolineato come sia necessario mantenere standard di trattamento compatibili con il rispetto dei diritti fondamentali nella fase dell’ammiss... _OMISSIS_ ...dente asilo, senza frapporre alcun ostacolo all’effettivo accesso alla procedura di determinazione dello status, come potrebbe invece avvenire con l’adozione di misure di detenzione, anche amministrativa, alle frontiere [4].

Per quanto riguarda le violenze sessuali verificatesi in tempo di guerra appare opportuno ricordare la sentenza del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, del 22 febbraio 2001, secondo la quale lo stupro sistematico etnico e la schiavitù sessuale usate come strumento di terrore sono da considerarsi crimini contro l’umanità.