Modalità di esecuzione dell'espulsione

La riscrittura delle disposizioni penali Come detto in precedenza a seguito della decisione della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 il legislatore italiano si è trovato nella necessità di riscrivere l’apparato sanzionatorio posto a corredo delle norme penali che disciplinano la procedura dell’espulsione, giudicate dalla Corte europea incompatibili con la direttiva Direttiva 2008/115/CE.

Come si è già sottolineato la Corte di giustizia ha censurato l’uso strumentale della detenzione cautelare, collegato alla misura delle pene edittali, introdotto negli ultimi anni dal legislatore per garantirsi l’effettività dell’espulsione dello straniero, prevedendo in alternativa la detenzione in carcere per gli stranieri irregolari inottemperanti agli ordini di allontanamento e di espulsione e non più trattenibili nei CIE.

La nuova disciplina ha dunque riscritto il sistema di incriminazioni con un apparato sanzionatori... _OMISSIS_ ...odulato sulle varie fasi della procedura di espulsione, caratterizzato rispetto al passato, dalla previsione esclusiva della pena pecuniaria.

Tutte le nuove figure di reato sono state attribuite alla competenza funzionale per materia del giudice di pace , come previsto dalla nuova lettera lett. s-bis aggiunta dall’art. 4 del d.l. all’art. 4, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Per i reati previsti dall’art. 14, comma 5-ter e comma 5-quater, è previsto il ricorso alle norme procedurali previste dagli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis dello stesso d. lgs. n. 274 del 2000.

Per questi reati non è richiesto il nulla osta all’espulsione, che, se eseguita, impone al giudice l’emissione di sentenza di non luogo a procedere, revocabile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. pen. qualora lo straniero violi il divieto di reingresso (circostanza che continua ad integrare il reato previsto dal comma 13 dell’art.13).... _OMISSIS_ ... Il mantenimento della natura delittuosa delle fattispecie previste va ricercato pertanto nella volontà del legislatore di mantenere l’applicabilità in tutte queste ipotesi del ricorso all’istituto dell’espulsione applicata dal giudice “penale” a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

La direttiva rimpatri non copre i rimpatri disposti a titolo di sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale (v. art. 2, § 2, lett. b) e allo stesso modo di quanto previsto per il reato di immigrazione o soggiorno illegali il legislatore ha voluto introdurre un’analoga disciplina per questo tipo di reati.

Pertanto, salva l’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in caso di condanna, se non viene concessa la sospensione condizionale della pena il giudice potrà ordinare l’espulsione dello straniero, la quale verrà eseguita mediante accompagna... _OMISSIS_ ...e senza che possa essere attivata la procedura di partenza volontaria.

Gli interventi sull’art. 10-bis d. lgs. n. 286 del 1998 L’art.3 del d.l. citato in attuazione della direttiva 2008/115/CE, modifica la disciplina del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 relativa ai cittadini extracomunitari, prevedendo all’art. 5, comma sesto, che il permesso di soggiorno per motivi umanitari sia rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione; l’innovazione appare di dubbia utilità poiché l’art. 5, comma 6, del D.lgs n. 286/98 già prevedeva la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

È stato ridotto inoltre l’ambito di applicabilità dell’illecito di cui all’art. 10 bis, introdotto dall’art. 1, comma sedicesimo, lett. a), della L. n. 94 del 2009, che è stato escluso anche nei confronti dello «straniero identificato durante i controlli della poli... _OMISSIS_ ...a, in uscita dal territorio nazionale», ai sensi dell’art. 3, comma primo, lett. b).

L’originario comma secondo di tale disposizione prevedeva che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicassero «allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1», ovvero al respingimento c.d. “immediato” nei confronti degli stranieri che si presentassero ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal testo unico; l’art. 10 bis era dunque applicabile agli stranieri colpiti dal respingimento del comma secondo (il respingimento c.d. “differito”) , in quanto nella seconda ipotesi la condotta aveva integrato l’ingresso irregolare.

Con la nuova formulazione della norma, l’illecito di cui all’art. 10 bis non viene configurato anche nei confronti dello «straniero identificato durante i controlli della poli... _OMISSIS_ ...a, in uscita dal territorio nazionale».

Il legislatore ha ritenuto inutile sanzionare una condotta pregressa accertata nel momento in cui l’autore pone in essere una sorta di “ravvedimento operoso”, dopo avere illegalmente soggiornato nel territorio nazionale, uscendo spontaneamente da esso, e, dunque sostanzialmente realizzando l’intento sotteso alla ratio dell’incriminazione in un’ottica di comprensibile riduzione dell’intervento sanzionatorio ai casi di reale ed effettiva necessità.

La fattispecie scriminante della punibilità introdotta dall’art. 3 comma primo del d.l., va inquadrata, per la sua struttura di fatto successivo, all’interno della categoria d elle cause di non punibilità, con la conseguente applicazione dei principi di cui all’art. 2 cod. pen. Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. in questione.