L'espulsione amministrativa e le modalità di esecuzione

La nuova disciplina dell’espulsione amministrativa Il decreto legge in esame modifica in maniera significativa la disciplina dell’espulsione amministrativa contenuta negli artt. 13 e 14 TUS.

Viene infatti precisato che il provvedimento è adottato dal prefetto «caso per caso» e chiarisce che l’espulsione non può essere né disposta né eseguita coattivamente nei confronti dello straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione sorpreso all’uscita dal territorio nazionale ai controlli di frontiera.

La nuova disciplina ripropone sostanzialmente, al comma 2 dell’art. 13, i medesimi presupposti richiesti dalla normativa originaria per procedere all’espulsione e, al successivo comma 4, individua l’accompagnamento coattivo alla frontiera come modalità esclusiva di esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto (il cui contenuto continua ad essere disciplinato nel pre... _OMISSIS_ ..., non interessato dall’intervento normativo) soltanto nei casi di pericolo di fuga, di respingimento della domanda di soggiorno perché manifestamente infondata o fraudolenta ovvero di pericolosità per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale dello straniero. Il legislatore ha così utilizzato tutte le ipotesi previste dall’art. 7 §4 della direttiva che consentano di derogare al rimpatrio mediante partenza volontaria.

A tal fine è stato introdotto anche il nuovo comma 4-bis dell’art. 13 con cui sono state precisate le circostanze che legittimano di ritenere il pericolo di fuga, inteso come pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione – individuandole: nel mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, nella mancanza di documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove sia possibile ri... _OMISSIS_ ...olmente lo straniero, nel fatto che quest’ultimo in passato abbia falsamente dichiarato o attestato le proprie generalità ovvero violato il termine per il rimpatrio volontario o un ordine di allontanamento o il divieto di reingresso ovvero le misure cautelari poste a presidio dell’effettività del rimpatrio volontario o dell’allontanamento Il legislatore ha scelto in questo modo di ridimensionare la portata del meccanismo imperniato sulla partenza volontaria pensato dal legislatore comunitario, in particolare con la presunzione introdotta attraverso i richiami alla mancanza di documenti validi per l’espatrio o di un alloggio stabile, anche quando il loro verificarsi non gli sia in alcun modo rimproverabile, come nel caso dell’incolpevole smarrimento del passaporto o alla presenza di una normativa che impedisce all’immigrato irregolare di reperire un alloggio in affitto, per il divieto di legge che impedisce al proprietari... _OMISSIS_ ...con lui un contratto di locazione.
Allo stesso modo suscita notevoli perplessità la valutazione operata sulla circostanza di aver fornito in precedenza false generalità. Tale situazione già sanzionata a livello penale, arriva ad assumere un tale disvalore sociale da concretizzare il pericolo di fuga dello straniero che magari sia in possesso del passaporto e di un alloggio, mentre in realtà, nella direttiva, il pericolo di fuga non trova considerazione esplicita, a differenza della difficoltà di identificazione richiamata però per giustificare il rinvio dell’allontanamento ai sensi dell’art. 9 § 4.

Tuttavia formalmente la “partenza volontaria” deve essere considerata, ai sensi del nuovo comma 5 dell’art. 13, la modalità ordinaria di rimpatrio. Essa si attiva a seguito dell’adozione del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto, solo se espressamente richiesta dall’interessato cui il provve... _OMISSIS_ ...otificato. È esclusa ogni automaticità, secondo la facoltà in tal senso attribuita agli Stati membri dall’art. 7 §1 della direttiva.

Deve essere osservato che il decreto non precisa le modalità con cui tale richiesta debba essere avanzata, né configura specifici rimedi per il caso che la stessa venga illegittimamente rigettata, con la conseguenza che poiché la mancata richiesta del termine per la partenza volontaria automaticamente costituisce presupposto per procedere all’accompagnamento coattivo, la stessa rischia di diventare il principale strumento per il rimpatrio, anche se il comma 5.1 dell’art. 13 prevede la necessità che il provvedimento di espulsione contenga espresso avvertimento multilingue della facoltà di attivare la procedura di partenza volontaria, la cui omissione è destinata a compromettere la legittimità del provvedimento medesimo e a riverberarsi conseguentemente sull’effettiva operatività delle norme penali... _OMISSIS_ ...nzionare l’inottemperanza alle procedure di rimpatrio.

Il termine concedibile per la partenza, conformemente a quanto previsto dalla direttiva, varia da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni e deve essere fissato dal prefetto, che può anche prorogarlo, caso per caso. Ai sensi del comma 5.2 dell’art. 13 è richiesta poi la dimostrazione allo straniero del possesso di disponibilità economiche di fonte lecita proporzionate alla durata del termine concesso, in tal senso richiamando la possibilità prevista dall’art. 7 §3 della direttiva di imporre al rimpatriando la costituzione di una garanzia finanziaria a prevenzione del rischio di fuga, anche se letteralmente tale condizione non può essere ritenuta un presupposto per la concessione del termine.

In pendenza del termine per la partenza possono essere disposte dal Questore, con provvedimento motivato convalidato entro 48 ore dal giudice di pace, nei confronti d... _OMISSIS_ ...una o più delle seguenti misure cautelari amministrative: consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Il relativo provvedimento deve essere motivato e deve essere trasmesso entro quarantotto ore al giudice di pace per la convalida, che può revocare o modificare il provvedimento stesso.

Il decreto legge interviene anche sui commi 13 e 14 dell’art. 13, nei quali è contenuta la disciplina del divieto di reingresso per lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione. Il legislatore ha ridotto ad un limite non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, la durata di tale divieto, fissata in precedenza in dieci anni, per... _OMISSIS_ ...tibile con i limiti previsti dall’art. 11 della direttiva, lasciando al prefetto il compito di determinarla in concreto in relazione alle circostanze del singolo caso.

La possibilità di fissare un termine più lungo è prevista nel caso si tratti di soggetto espulso ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 31 luglio 2005, n. 155.

Le modalità di esecuzione dell’espulsione Il decreto legge modifica anche la disciplina relativa al trattenimento e all’allontanamento dello straniero, già regolata dall’art. 14 del TUS [1]. Il trattenimento nei Centri di Identificazione ed Espulsione rimane ancorato all’impossibilità di procedere all’accompagnamento coattivo alla frontiera o al respingimento «a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento».

In base alla direttiva queste situazioni sono identificate nella s... _OMISSIS_ ...pericolo di fuga dello straniero, che rimanda alla previsione di cui all’art. 13, comma 4-bis, nella necessità di prestare soccorso al rimpatriando ovvero di procedere ad accertamenti sulla sua identità o nazionalità o in quella di acquisire i documenti di viaggio o di reperire un mezzo di trasporto idoneo al rimpatrio.

La specificità delle singole previsioni esclude che il trattenimento possa essere disposto nei confronti dello straniero in pendenza del termine concesso per la partenza volontaria. La novità della normativa è costituita dalla possibilità, contenuta nell’art. 14, comma 1-bis dove viene dato al Questore la facoltà di applicare una o più delle misure cautelari amministrative ricordate in attesa della partenza volontaria.

Questa soluzione è condizionata dalla sussistenza del fatto che lo straniero sia in possesso del passaporto o di altro documento equipollente e che non ricorra una delle situazioni previste nei com... _OMISSIS_ ... c) dell’art. 13 o si tratti espulsione per motivi di terrorismo.

A differenza dell’ipotesi della partenza volontaria in questo caso l’applicazione delle misure cautelari rimessa alla discrezionalità del questore, con l’assenza di precisi parametri in base ai quali assumere tale decisione, e la mancanza di termini di durata delle misure adottate, ove il sistema consente invece di ricavare un termine implicito di durata legata a quello fissato per la partenza nella prima ipotesi, suscitano una serie di dubbi sulla compatibilità dell’art. 14, comma 1 bis con l’art. 13 della Costituzione, a meno che il termine non possa essere ricavato dalla scansione temporale prevista dal trattenimento nei CIE in considerazione della funzione sostitutiva di queste misure, fino al termine massimo di diciotto mesi.

Anche in questo caso il provvedimento applicativo deve essere convalidato dal giudice di pace con la procedur... _OMISSIS_ ...per la partenza volontaria, oltre le ulteriori proroghe di sessanta giorni, fino ad un massimo di dodici mesi, come previsto dal novellato comma 5 dell’art. 14 TUS.

La legge di conversione 2 agosto 2001, n. 129 ha chiarito che in caso di evasione dal CIE, oltre la possibilità di utilizzazione della forza pubblica, «il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento» indicato nel comma 5 dell’art. 14, eliminando il dubbio ingenerato dalla locuzione originaria secondo cui il ripristino della misura violata avveniva mediante «l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento», che sembrava escludere la computabilità del periodo già sofferto dal computo complessivo dei diciotto mesi. Allo stato, pertanto, lo straniero non può, anche in forza di plurimi e successivi provvedimenti, essere trattenuto per più di diciotto mesi, anche qualora abbia violato la... _OMISSIS_ ...
Ai sensi della nuova formulazione del comma 5-bis dell’art. 14 il questore nell’impossibilità di procedere al trattenimento o alla cessazione del medesimo ordina, con provvedimento scritto, allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni; in base al successivo comma 5-ter all’inottemperanza all’ordine di allontanamento consegue l’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo in relazione al quale non appare possibile richiedere un termine per la partenza volontaria.

Se l’espulsione non è immediatamente eseguibile con l’accompagnamento coattivo la norma prevede la possibilità di procedere al trattenimento nei CIE, come previsto dal successivo art. 5-quater, per la violazione del nuovo ordine di espulsione motivato dalla violazione di quello di allontanamento.