La Direttiva 2011/36/UE e la Decisione Quadro 2002/629/GAI

La Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 rappresenta la prima direttiva penale dell’Unione europea, adottata sulla base del nuovo contesto normativo definito dal Trattato di Lisbona (e in particolare sulla base dell’art. 83, par. 1 TFUE) ed è, al contempo, l’ultimo di una serie di strumenti introdotti a livello europeo con l’obiettivo di realizzare una più rigorosa prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, assicurando al tempo stesso una più efficace protezione dei diritti delle vittime, in linea con quei principi di tutela dei diritti umani e di centralità del ruolo della vittima di cui si è detto finora [1].

Tale atto normativo, nelle intenzioni del legislatore comunitario, dovrebbe inserirsi in una più ampia azione di contrasto da realizzarsi a livello mondiale, coinvolgendo anche i Paesi terzi, da cui provengono o in cui vengono trasferite le vittime della tratta, e nei quali è essenziale realizzare operazioni d... _OMISSIS_ ...ggiore sensibilizzazione, a ridurre la vulnerabilità, a sostenere e assistere le vittime, a lottare contro le cause profonde del fenomeno, contribuendo a elaborare un’adeguata legislazione relativa a tali fenomeni criminosi [2] .

La Direttiva ha sostituito la Decisione Quadro 2002/629/GAI ampliando il raggio d’azione dell’Unione europea con riguardo a forme di sfruttamento non espressamente previste nella citata Azione Comune 97/154 GAI del 24 febbraio 1997 prevalentemente incentrata sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambini, allineando così l’ordinamento europeo agli standard internazionali del Protocollo sulla tratta allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000.

La Direttiva 2011/36/UE si articola essenzialmente in quattro parti: la prima di diritto sostanziale relativa ai delitti e alle pene inerenti la tratta di esseri umani; la... _OMISSIS_ ...va alle misure e agli strumenti processuali da adottare al fine di rendere più efficace il contrasto nei confronti di tali reati; la terza introduce una serie di norme, anche dettagliate, a tutela e sostegno delle vittime; l’ultima parte concerne le misure di prevenzione, di formazione e di monitoraggio a livello europeo.

Il termine per l’implementazione da parte degli Stati membri è fissato al 6 aprile 2013, ad eccezione che per il Regno Unito e la Danimarca, che si sono avvalsi della specifica clausola di esenzione (opting-out) prevista dai Trattati.

In primo luogo merita di essere evidenziato che il nuovo atto normativo persegue un approccio di carattere globale al fenomeno, rispetto al passato in cui il versante della lotta alla criminalità organizzata era preponderante.

Tale nuovo orientamento è già esplicito dal titolo della direttiva e si manifesta in particolare attraverso la definizione della nozione di ... _OMISSIS_ ...lnerabilità [3] (art. 2) e l’esplicita non criminalizzazione delle vittime di tratta per eventuali reati derivanti dall’essere state oggetto di tratta (art. 8).

Ed invero, nei considerando da 14 a 25 e negli artt. da 9 a 17 si prevedono una molteplicità di forme di assistenza e di sostegno alle vittime che prefigurano un elevato livello di tutela, ulteriore rispetto a quello già assicurato nell’ordinamento italiano dagli artt. 18 del d.lgs. n. 286/1998 e 13 della legge n. 228/2003 (su cui supra).

Infatti, si stabilisce che devono essere adottate, a livello nazionale, le misure necessarie affinché le indagini o l’azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all’accusa formulate da una vittima e che il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione (art. 9); si prevede, inoltre, che l’azione penal... _OMISSIS_ ...re consentita per un congruo periodo di tempo anche dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età.

Sotto il profilo definitorio, il nuovo strumento cerca di adeguarsi alle più recenti tendenze del fenomeno, adottando una nozione ancora più ampia di “tratta” ed includendovi pressoché tutte le forme di sfruttamento, poiché vi ricomprende come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi” (art. 2, par. 3 e considerandum n.12), oltre che in generale lo sfruttamento di attività illecite; formula di chiusura quest’ultima che consente di includere lo sfruttamento di una persona anche al fine di commettere, tra l’altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e ogni altra attività analoga og... _OMISSIS_ ...ni e da cui derivi un profitto economico (considerando n. 11). [4]

È stato previsto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, con la previsione di una soglia minima di almeno cinque anni di reclusione per le ipotesi base (laddove la Decisione Quadro si limitava a richiedere l’adozione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive) e di almeno dieci anni di reclusione per le ipotesi aggravate (anziché otto anni come richiesto dalla Decisione Quadro), tra le quali la direttiva inserisce il caso in cui il fatto sia stato commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni (ipotesi non prevista né nella Decisione Quadro né nella legislazione italiana).

In particolare, si integra una delle ipotesi aggravate quando il reato:

è stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile (tra cui certamente rientrano i minorenni);
è stato commesso nel contesto... _OMISSIS_ ...ganizzazione criminale, ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;
ha messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave;
è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.
È prevista anche una possibile responsabilità diretta della persona giuridica (definita dall’art. 5 § 4 come «qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei poteri pubblici e delle organizzazioni internazionali pubbliche») qualora il reato sia stato commesso a suo vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che rivesta una posizione apicale all’interno de... _OMISSIS_ ...in quanto abbia il potere di rappresentanza di detta persona giuridica ovvero il potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o infine l’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica (art. 5 § 1).

La persona giuridica deve essere chiamata a rispondere anche nell’ipotesi in cui la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli sopra indicati abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati relativi alla tratta da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto (art. 5 § 2).

Le sanzioni per la persona giuridica sono di tipo pecuniario ovvero consistere in altre misure quali: l’esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici; l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciale; l’assoggettamento a sorveglianza giudiziar... _OMISSIS_ ...oglimento; la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per commettere il reato.
È, anche, prevista la possibilità di far ricorso al sequestro e alla confisca degli strumenti e dei proventi della tratta e dei reati a essa connessi (in senso analogo a quanto disposto dall’art. 600-septies c.p., che prevede anche la possibilità della c.d. confisca “per equivalente” che tanti effetti positivi sta determinando in molteplici settori dell’ordinamento italiano), anche al fine di finanziare l’assistenza e la protezione delle vittime, compreso il loro risarcimento e l’applicazione della legislazione transfrontaliera dell’Unione contro le attività della tratta [5].