La Decisione Quadro 2002/629/GAI: allineamento delle disposizioni legislative degli Stati membri

La Decisione Quadro n.2002/629/GAI del 19 agosto 2002 (pubblicata in data 1 agosto 2002 ed entrata in vigore lo stesso giorno) è stata adottata con l’obiettivo di allineare le disposizioni legislative e normative degli Stati membri, in particolare sulla cooperazione giudiziaria e di polizia, al fine di combattere più efficacemente la tratta degli esseri umani, nella consapevolezza che un così grave reato non possa essere efficacemente affrontato solo attraverso azioni individuali da parte degli Stati membri, ma richiede necessariamente un approccio globale comune. [1]

Del resto, la preoccupazione delle Istituzioni europee in ordine a tale grave forma criminosa emerge già tra i considerando della Decisione ove si legge che la tratta degli esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti e della dignità dell’uomo e comporta pratiche crudeli quali l’abuso e l’inganno di persone vulnerabili, oltre che l’uso di vio... _OMISSIS_ ... sottomissione tramite debiti e coercizione.

Con tale atto di persegue, dunque, l’obiettivo di introdurre su scala europea un quadro di disposizioni comuni per affrontare le questioni di maggior rilevanza – ad es. la penalizzazione, le sanzioni applicabili, le circostanze aggravanti, la competenza, la giurisdizione, l’estradizione – prevedendo, in primo luogo, una serie di obblighi di incriminazione, delineando in modo analitico gli elementi costitutivi delle relative fattispecie criminose e fissando soglie non riducibili per la determinazione delle pene.

Già in occasione della Conferenza di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale, la Commissione Europea aveva firmato, a nome della Comunità, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli contro il traffico di esseri umani e contro l’introduzione clandestina di persone migranti per via terr... _OMISSIS_ ...a ed aerea.

Ebbene, la decisione quadro ha voluto ulteriormente integrare quegli strumenti già presenti in ambito comunitario, e conformi ai citati Protocolli ONU, per contrastare il fenomeno della tratta degli esseri umani, e in particolare:
le iniziative francesi per contrastare il favoreggiamento dell’ingresso non autorizzato, della circolazione e del soggiorno legati al traffico di migranti (Direttiva 2002/90/CE e Decisione Quadro 2002/946/GAI);
i programmi d’azione STOP [2] e Daphne [3];
la Rete Giudiziaria Europea;
lo Scambio di Magistrati di Collegamento.
Peraltro, una armonizzazione del delitto di tratta degli esseri umani a livello continentale appariva ormai indifferibile sia a seguito della citata adesione alla Convenzione di Palermo, sia perché il reato di tratta era stato incluso nella lista dei reati in relazione ai quali è possibile l’emissione ... _OMISSIS_ ...arresto europeo (e, in seguito, anche nella lista di quelli per i quali è applicabile il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di blocco e sequestro probatorio di cui alla Decisione Quadro 577 del 22 luglio 2003 e di quelli, di cui alla Decisione Quadro n. 212 del 24 febbraio 2005, per cui può essere disposta la confisca di beni, strumenti e proventi di reato).

I contenuti della Decisione sulla tratta in sostanza ricalcano quelli del Protocollo Addizionale sulla tratta, anche se, a differenza del Protocollo la cui entrata in vigore sul piano internazionale era successiva al novantesimo giorno successivo al deposito della quarantesima ratifica o adesione, la Decisione Quadro ha dato termine per conformarsi agli Stati membri fino al 1 agosto 2004, indipendentemente dalla loro adesione alla Convenzione ed ai Protocolli di Palermo, anticipando così a livello comunitario l’adeguamento degli ordinamenti interni degli Stati membri agli obblighi ... _OMISSIS_ ...rotocollo.

Inoltre, dal confronto tra i diversi atti normativi emergono anche significative differenze.

In primo luogo, la Decisione non contiene esattamente tutti gli elementi contenuti nella definizione data al fenomeno nell’atto delle Nazioni Unite poiché non è applicabile, ad esempio, alla tratta avente come scopo l’espianto di organi. Ancora, alcune parti della definizione della condotta adottate nella Decisione, sono più precise e riflettono il carattere proprio dello strumento, caratterizzato dalla obbligatorietà per tutti gli Stati membri di recepirne i contenuti, adeguando la legislazione nazionale alle finalità di armonizzazione. [4]

Altra differenza è che i Protocolli delle Nazioni Unite considerano i fenomeni della tratta e del traffico in modo onnicomprensivo, perché affrontano sia aspetti definitori e di incriminazione sia aspetti connessi alla protezione delle vittime, così come le misure di c... _OMISSIS_ ...rontiera e le esigenze di sicurezza dei documenti, laddove gli strumenti comunitari costituiscono, piuttosto, atti normativi dell’Unione Europea specifici per le aree del diritto penale e della procedura penale.

(Come detto, s)otto l’aspetto definitorio la Decisione presenta una maggiore precisione rispetto alla normativa ONU. [5]

L’articolo 1, infatti, introducendo la definizione di tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale, fa obbligo agli Stati membri di punire qualsiasi forma di reclutamento, trasporto, trasferimento o accoglienza qualora i diritti fondamentali di tale persona siano stati conculcati.

È, dunque, punibile l’insieme dei comportamenti criminali che traggono profitto dalla situazione di vulnerabilità fisica o mentale della persona ed il consenso della vittima è del tutto irrilevante quando si è fatto ricorso ad uno dei comportamenti tipici ... _OMISSIS_ ...no sfruttamento ai sensi della Decisione Quadro:
l’uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento;
l’uso di inganno o frode;
l’abuso di autorità, influenza o pressione;
l’offerta, o ricezione, di pagamenti o benefici per ottenere il consenso della persona che ha il potere di disporre sulla persona oggetto di tratta.
Peraltro, l’art. 1 par. 1 c della Decisione specifica che vi è comunque abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità quando la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima.

Sono, altresì, punibili le condotte di favoreggiamento della tratta degli esseri umani, la complicità o il tentativo di commettere tale reato.

Una attenzione particolare è riservata ai minori vittime di tratta, anche in forza dell’esplicito richiamo alla citata deci... _OMISSIS_ ...01/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. [6] In ogni caso, qualora una di queste condotte venga posta in essere a danno di minori, verrà considerata e punita come tratta anche nel caso non si sia fatto ricorso a violenza, abusi, frode o offerta di pagamenti o benefici.

Le sanzioni previste dalle legislazioni nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare, il livello minimo di pena edittale che ciascuno Stato deve prevedere è la reclusione per una durata massima non inferiore a 8 anni, qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

a) il reato, commesso intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo a repentaglio la vita della vittima;

b) il reato è stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile ed è stato commesso a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell... _OMISSIS_ ...pornografia;

c) il reato è stato commesso ricorrendo a violenza grave o ha provocato un danno particolarmente grave alla vittima;

d) il reato commesso rientra fra le attività di un’organizzazione criminale.

La Decisione consente, espressamente, l’applicazione di altri strumenti legislativi già adottati in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia come l’azione comune 98/699/GAI, sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato e l’azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione ad organizzazioni criminali.

Inoltre, a seguito della Decisione Quadro n. 212 del 24 febbraio 2005 – relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato – tale crimine costituisce una delle sei tipologie di delitti per i quali sono previsti dei c.d. poteri ... _OMISSIS_ ...sca: gli Stati dovranno introdurre una previsione per attuare la confisca dei beni detenuti da una persona condannata per uno di tali delitti, se commesso nel quadro di un’organizzazione criminale.

Di particolare rilievo è la possibilità di prevedere una responsabilità penale e civile delle persone giuridiche, complementare a quella della persona fisica. In particolare, la persona giuridica sarà ritenuta responsabile per i reati commessi a suo vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica o che eserciti all’interno di essa un potere di decisione. Anche le sanzioni per le persone giuridiche devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e comprenderanno ammende di carattere penale o non penale e sanzioni specifiche come l’interdizione temporanea o definitiva dall’attività commerciale, provvedimenti giudiziari di scioglimento o misure di esclusione dal god... _OMISSIS_ ...ici o aiuti pubblici.

La Decisione, inoltre, adotta una serie di regole finalizzate a regolamentare possibili conflitti di giurisdizione e/o di competenza in un settore ove, più che altrove, tali conflitti possono sorgere, stante la natura in re ipsa transnazionale della condotta criminosa e dei suoi effetti. A tal proposito, vengono introdotti tre diversi criteri di attribuzione stabilendo che il potere di giurisdizione spetta allo Stato:
qualora il reato sia commesso sul suo territorio (principio di territorialità);
qualora l’autore del reato sia un cittadino di quello Stato (principio della personalità attiva);
qualora il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di quello Stato membro.
Il secondo criterio è particolarmente importante per gli Stati che non autorizzano l’estradizione dei loro cittadini, i quali devono stabilire le misure ... _OMISSIS_ ...ine di perseguire i loro cittadini per i reati commessi al di fuori del loro territorio.

In sintesi, nello strumento adottato dall’Unione Europea, l’elemento caratterizzante la tratta di persone è la persona stessa del migrante ed il suo sfruttamento. Lo straniero che subisce la tratta è vittima del reato e resta in secondo piano la sua situazione soggettiva di soggetto migrante (che può quindi essere anche un migrante “legale”, ossia in regola con la normativa che disciplina le procedure di immigrazione o transito in uno dei vari Stati interessati).

È evidente che, nelle intenzioni del legislatore comunitario, si è voluta porre in primo piano la volontà della vittima ed elemento essenziale della condotta diviene, dunque, l’obiettivo illecito perseguito dall’autore del crimine contra voluntas (configurato, in via alternativa, nella finalità di sfruttamento del lavoro o dei servizi prestati ovvero nella fi... _OMISSIS_ ...tamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale). [7]