Lotta al traffico di esseri umani: obiettivi dei protocolli sulla tratta e sul traffico

Gli obiettivi specifici attribuiti ai due Protocolli sono stabiliti nei rispettivi articoli 2, norme apparentemente simili, ma caratterizzate da una diversità di struttura. In particolare gli scopi sono quelli di prevenire e combattere lo smuggling ed il trafficking promuovendo a tal fine la cooperazione tra gli Stati Parte e, per il solo Protocollo Tratta, tutelare ed assistere le vittime nel pieno rispetto dei loro diritti umani, laddove il Protocollo Migranti, più riduttivamente, afferma tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Entrambi i Protocolli attribuiscono un ruolo centrale alla vittima poiché il Protocollo sulla tratta, che riserva a questo tema l’intero capo II, prevede lo scopo di tutelare ed assistere le vittime nel pieno rispetto dei loro diritti umani, con obbligo per gli Stati di introdurre dettagliate misure nel diritto interno [1], laddove il Protocollo sui migranti, più sinteticamente, afferma ... _OMISSIS_ ...cessità della contestuale tutela dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

In particolare, il solo Protocollo sulla tratta contiene norme a tutela delle vittime che prevedono, fra l’altro, la protezione della loro riservatezza ed identità, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari, introduce disposizioni finalizzate all’informazione, assistenza (anche tecnico-legale durante le fasi del procedimento) e protezione, con misure di recupero fisico, psicologico e sociale (anche in collaborazione con le organizzazioni non governative –tutti interventi non previsti per le vittime del semplice traffico) [2], mentre l’aspetto più pregnante del Protocollo traffico, in materia, è quello di garantire al migrante la non punibilità penale per il fatto di essere stato coinvolto, quale oggetto, nelle condotte criminose individuate dal protocollo medesimo (art.5). [3]

Inoltre, gli obblighi di criminal... _OMISSIS_ ...anti dai Protocolli hanno determinato l’impegno, per gli Stati Parte, di prevedere come reati nelle legislazioni nazionali le fattispecie sopraindicate, con una funzione di armonizzazione e progressivo avvicinamento delle legislazioni e di superamento delle problematiche di doppia incriminazione che frequentemente ostacolano la cooperazione in materia.

Gli assetti normativi riferibili ai profili di accertamento dei fatti criminosi o alle modalità di tipizzazione delle condotte delittuose esistenti in ogni singolo Stato Parte non possono, peraltro, essere derogati, anche per effetto del disposto dell’art.11, paragrafo 6, della Convenzione, che prescrive che la descrizione dei reati e gli altri principi di attribuzione della responsabilità siano riservati alla legislazione nazionale. [4]

Altre convenzioni ONU di rilievo in materia che appare opportuno richiamare sono le seguenti:
Convenzione sulla schiavitù (1926); ... _OMISSIS_ ...Convenzione contro lo sfruttamento della prostituzione (1949);
Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, sul commercio di schiavi e sulle pratiche analoghe alla schiavitù (1956);
Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) ed il protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, sul commercio di bambini, sulla prostituzione e la pornografia minorile (2000);
Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (2000).
Tale ultima fonte normativa è quella che assume particolare rilievo poiché, in linea con la giurisprudenza delle corti penali internazionali (ed in particolare dei cc.dd. Tribunali ad hoc), la tratta (ed in una certa misura anche il traffico) è stata ritenuta un vero e proprio crimine contro l’umanità. La tratta di esseri umani come crimine contro l’umanità negli Statuti e nelle decisioni dei Tribunali Internazionali Tale configurazione della trat... _OMISSIS_ ...ani come crimine contro l’umanità è stata il frutto di una progressiva tendenza nell’ambito del diritto penale che, negli ultimi 20 anni, ha visto travalicare il suo tradizionale ambito nazionale per assumere, sin dalla istituzione nei primi anni 90 da parte delle Nazioni Unite dei primi Tribunali Internazionali ad hoc dalla fine della seconda guerra mondiale – il Tribunale per i crimini di guerra commessi nella ex Yugoslavia (ICTY) ed il Tribunale per i crimini di guerra commessi in Ruanda (ICTR) – una dimensione internazionale.

Molto sinteticamente, i crimini contro l’umanità vengono identificati in gravi violazioni dei diritti umani perpetrate, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, in occasione di un esteso o sistematico attacco contro una popolazione civile. In linea con lo stato attuale del diritto internazionale consuetudinario (per esempio nello Statuto della Corte penale internazionale [5] adottato a Roma nel 19... _OMISSIS_ ...ssario che i crimini contro l’umanità siano commessi nel corso di un conflitto armato, anche se è ovvio che la maggior parte dei crimini contro l’umanità (persecuzioni, stermini, torture su vasta scala) viene di norma realizzato nel corso di una guerra, internazionale o interna. [6]

La definizione di crimini contro l’umanità è sancita dall’articolo 7 dello Statuto che include un elenco di atti e condotte che qualora ricorrano i due presupposti sopra menzionati – esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e consapevolezza che tale forma di aggressione si rivolge alla popolazione civile – costituiranno un crimine contro l’umanità.

L’elemento caratteristico di tale definizione è dunque l’esistenza di un attacco diffuso o sistematico contro qualsiasi popolazione civile, in attuazione o in applicazione della decisione di uno Stato o di una organizzazione politica.

... _OMISSIS_ ... indicazione è di significativa importanza poiché si riferisce non solo alle politiche degli Stati, ma anche alle politiche delle organizzazioni in senso ampio e pertanto, per tornare all’ambito che ci occupa, si è ritenuto che anche le organizzazioni criminali, sia che operino congiuntamente che indipendentemente dagli Stati, possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, purché l’attività dell’organizzazione possa essere caratterizzata come un attacco diffuso o sistematico nei confronti di gruppi di civili. [7]

È ancora troppo presto per valutare come la giurisprudenza della Corte penale internazionale tratterà la problematica, poiché praticamente finora non esiste giurisprudenza sul punto, tuttavia, è evidente che l’interpretazione che la Corte darà del concetto di “organizzazione politica” e di quello di “attacco diffuso o sistematico” avrà un impatto significativo sulla (poss... _OMISSIS_ ...one della tratta di esseri umani come crimine internazionale poiché non vi è dubbio che le condotte di riduzione in schiavitù, prostituzione deportazione o trasferimento forzato, schiavitù sessuale e la “clausola di chiusura” (altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale) previste dall’articolo 7 dello Statuto di Roma, possano essere tutte considerate come sintomatiche e significative di un fenomeno di tratta di esseri umani. [8]

Peraltro, la giurisprudenza dei Tribunali Internazionali (primo tra tutti l’ICTY), ha considerato condotte assimilabili alla tratta e commesse nel corso dei conflitti oggetto della loro giurisdizione dei veri e primi crimini contro l’umanità.

Ad esempio, in un caso celebrato davanti l’ICTY si è ritenuta riconducibile alla tratta commessa in tempo di guerra, ... _OMISSIS_ ... schiavitù di prigioniere destinate, peraltro, alla prostituzione, anche se le vittime potevano godere de jure di una certa libertà di movimento, ma la situazione in cui si trovavano le lasciava senza una reale ed effettiva possibilità di scelta (di fuga), non essendovi una reale prospettiva di condurre una vita indipendente. [9]

Una ulteriore conseguenza della natura universale dei crimini contro l’umanità, come crimini di diritto internazionale, è l’obbligo per tutti gli Stati di adottare una legislazione adeguata per prevenirli e reprimerli; obbligo che comporta anche il dovere di individuare le caratteristiche dei soggetti che possono ritenersi responsabili del traffico e della tratta di esseri umani, al fine di definire e armonizzare i reati tra le diverse giurisdizioni nazionali, così rafforzando la cooperazione internazionale e prevenire e reprimere un fenomeno che, come detto, per la sua gravità e le sue ramificazioni internazion... _OMISSIS_ ...può essere affrontato solo attraverso lo sforzo coordinato di tutti gli Stati.