Lotta alla tratta degli esseri umani: la distinzione tra smuggling e trafficking

Le scelte di contenimento dei flussi migratori adottate pressoché in tutti i paesi occidentali hanno determinato al contempo, e come contrappasso, investimenti sempre più ingenti di risorse da parte della criminalità organizzata nella gestione illegale dei medesimi flussi migratori, con l’effetto di trasformare i gruppi criminali operanti in delle vere e proprie “società di servizi” operanti ad un livello transnazionale, poiché proprio in considerazione del servizio offerto vi è la necessità di attraversare clandestinamente ed illegalmente i confini di un altro Stato o di più Stati. [1]

In particolare, nel traffico dei migranti (c.d. smuggling) il soggetto criminale svolge una funzione assimilabile a quella di una agenzia che offre un servizio di trasporto disinteressandosi completamente del futuro della persona trasportata; viene così ad instaurarsi un rapporto “commerciale” tra il migrante che chiede un servizio, di n... _OMISSIS_ ...ed il criminale che glielo offre dietro adeguato compenso.

All’opposto, nella tratta degli esseri umani (cd. trafficking), di norma, non vi è alcuna pattuizione tra criminale e vittima ed il destino della “merce” ha una rilevanza fondamentale per il trafficante, poiché i reali guadagni derivano dal futuro impiego che il criminale ne farà (prostituzione, lavoro nero, pedopornografia, ecc.).

Tra traffico di migranti (sanzionato in Italia dall’art. 12 comma 3 e commi seguenti del D.Lgs. 286/1998) e tratta di persone (sanzionata in Italia dagli artt. 600, 601 e 602 c.p. nelle diverse condotte di riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani e commercio di schiavi) esistono differenze significative, anche se nel linguaggio comune le due figure tendono a confondersi, poiché spesso episodi di traffico in itinere divengono casi di tratta, o all’opposto la persona trasportata, inizialmente richiedente il solo servizio ... _OMISSIS_ ...ratorio illegale in uno Stato, diviene in un momento successivo vittima di tratta ed oggetto di condotte di sfruttamento.

Molti casi giudiziari hanno, infatti, dimostrato che inizialmente la persona si rivolge spontaneamente agli esponenti delle organizzazioni che gestiscono il servizio migratorio illegale per essere condotta in altro Stato ed in seguito, durante le fasi del viaggio, la condotta del trasportatore si modifica, facendo subentrare ipotesi di restrizione della libertà personale o comunque di coartazione della volontà e connotandosi progressivamente in finalità di sfruttamento e/o altre manifestazioni di prevaricazione proprie della tratta (minacce, violenze, frode con il disvelamento dell’inganno originario). [2]

In particolare, è doveroso sottolineare l’assoluta irrilevanza della volontà di migrare, di sottoporsi a pratiche immorali o addirittura di subire forme sfruttamento più o meno violente rispetto all’a... _OMISSIS_ ...uolo di vittima in relazione ad entrambi i fenomeni e, conseguentemente, la erroneità della distinzione tra vittime innocenti e vittime colpevoli.

Tale distinzione – rilevata talvolta in comportamenti anomali, e criticabili, da parte degli operatori del settore anche in fase di indagini e/o processuale – fa leva sull’idea non accettabile che le vittime colpevoli non siano meritevoli di protezione contro l’asservimento e lo sfruttamento, poiché gli abusi a cui sono sottoposte sarebbero da ricondurre ad una loro presunta colpa e comunque in una scelta di vita discutibile.

Secondo questo approccio, le vittime autentiche sarebbero solo quelle capaci di fornire la prova di essere state coartate (ad esempio per essere avviate alla prostituzione laddove le vittime colpevoli sarebbero coloro che erano già inserite in un circuito illecito prima ancora di essere trafficate, poiché queste ultime sarebbero a svolgere tali attiv... _OMISSIS_ ...to legali anche in condizioni non coercitive.

Secondo tale interpretazione purtroppo ancora molto diffusa, seppure recentemente rigettata in numerose decisioni giurisprudenziali nazionali [3], l’elemento di coercizione è erroneamente considerato in relazione alla volontà o meno della persona di svolgere dette attività, e non invece alle condizioni coercitive o schiavistiche alle quali può essere assoggettata in un secondo tempo. [4]

In realtà, detta impostazione, già criticabile sul piano socio-politico, è anche contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento, poiché in presenza di una situazione di vulnerabilità della vittima, di cui approfitta lo sfruttatore con determinate modalità e per specifiche finalità, il consenso originariamente o apparentemente prestato non può avere alcuna validità. Il consenso esiste se è libero, non condizionato e revocabile in qualunque momento, altrimenti deve essere considerato coercizione.|... _OMISSIS_ ...Orbene, a prescindere dal fatto che l’elemento della volontarietà della persona trasportata non ha la minima rilevanza nel traffico di migranti, dove rileva, invece, l’aver procurato l’ingresso di un migrante in uno Stato in violazione delle leggi in esso vigenti, per quanto riguarda la tratta la conseguenza diretta di questa distinzione consisterebbe nel paradosso che anziché essere il responsabile del reato ad essere perseguito, preliminarmente è la vittima a dover provare la sua “innocenza”, essendo colpevolizzata per la sua presunta immoralità, connessa a scelte di vita infauste, spesso legate ad un progetto migratorio, che hanno costituito il presupposto del suo successivo sfruttamento sessuale, lavorativo o altro. [5]

Schematizzando, traffico di migranti e tratta di esseri umani si differenziano:
per una condotta maggiormente aggressiva del soggetto attivo della tratta che sfrutta, attraverso lo strumento de... _OMISSIS_ ...sica e psicologica, persone vulnerabili e che articola la sua condotta in più fasi: reclutamento, gestione, sfruttamento intensivo delle persone trasportate;
per l’elemento temporale, poiché nel traffico il rapporto tra il migrante e il soggetto criminale si esaurisce generalmente nel tempo strettamente necessario per il trasporto, mentre nella tratta il rapporto non ha una durata prestabilita e solitamente tende ad essere particolarmente lungo (ad esempio nel caso dell’indebitamento in cui il rapporto si estingue solo con la restituzione del debito) se non addirittura a tempo indeterminato (ad esempio nei casi di rapimento, sequestro o inganno);
per la preoccupazione del buon fine della “merce”, vale a dire della cura che essa arrivi integra a destinazione, presente nei soli casi di tratta poiché l’esperienza giudiziaria dimostra che, all’opposto, i trafficanti, sovente, una volta incassato il compens... _OMISSIS_ ...mandano allo sbaraglio i migranti trafficati costringendoli a intraprendere viaggi pieni di rischi (come di frequente accade tra le coste africane e quelle italiane) che li possono anche condurre alla morte. Per tale ragione non esiste una maggiore gravità oggettiva delle condotte di tratta rispetto a quelle di traffico ed infatti, di norma, nella tratta si riscontrano violenze e sevizie di elevata efferatezza, ma è proprio nel traffico che si registrano i decessi più numerosi, per l’incuria e l’indifferenza dei trafficanti rispetto al buon esito del viaggio.
Tali caratteri distintivi appaiono, in linea di massima, patrimonio condiviso sia degli studiosi del settore che in ambito propriamente legislativo, come dimostrato dalla normativa sia sovranazionale che nazionale che si esaminerà in seguito. Del resto, un rapporto dell’United Nation Office for Drug and Crimes (UNODC) evidenzia che la vittima di smuggling è, in genere, consenziente ad es... _OMISSIS_ ...a anche in condizioni pericolose e degradanti, mentre la vittima di trafficking spesso non lo è e seppure lo è stata in un momento iniziale, lo stato di sottomissione si protrae in virtù della costrizione attuata dalla condotta del trafficante.

Inoltre, lo smuggling termina con l’(eventuale) arrivo a destinazione della persona, mentre il trafficking si protrae con lo sfruttamento, che ne costituisce l’essenza e la finalità. Infine, mentre lo smuggling è necessariamente transnazionale, il trafficking potrebbe anche non esserlo, riguardando vittime trafficate all’interno del medesimo Stato. [6]