La Decisione Quadro 2002/629/GAI: la lotta alla tratta degli esseri umani

Immigrazione e trattamento dei migranti rappresentano senza dubbio uno dei regimi giuridici di maggiore complessità con cui l’interprete e l’operatore sono chiamati a misurarsi.

Tale complessità risiede in due ordini di ragioni: da un lato, l’immigrazione è un fenomeno profondamente intrecciato con profili di tipo giuridico, economico e sociale che rendono le questioni in gioco (ed i diritti potenzialmente coinvolti) particolarmente controverse; d’altra parte in questo settore, più che in altri, si sovrappongono, si integrano e competono tra loro fonti normative diverse, internazionali, europee e nazionali.

Ebbene, seppure in teoria tutte le norme in oggetto, indipendentemente dalla loro provenienza, dovrebbero ispirarsi al principio inderogabile di tutela dei diritti umani (nel senso ampio di tutela della dignità di ogni essere umano indipendentemente dalla sua origine e dal suo status), l’esperienza concreta... _OMISSIS_ ...trema problematicità del bilanciamento tra tali diritti ed altre esigenze, di tipo latu sensu preventivo, connesse alla tutela della sovranità dello Stato, alla sicurezza interna, alla protezione dell’ordine pubblico, interno ed internazionale, alla necessità della lotta contro il traffico di esseri umani o di stupefacenti, e così via. [1]

In sintesi, il contesto globale di popoli (e di corrispondenti flussi economico-sociali) in continuo movimento costituisce terreno fertile per la realizzazione di nuove forme di vera e propria schiavitù, grazie ad una domanda e ad un’offerta praticamente inesauribili.

Da un parte, la “merce persona” è una risorsa di cui non mancherà mai la disponibilità, dall’altra le “spinte economiche” che incrementano questo mercato possiedono una forza e un potere in continua espansione: ed invero, sia le analisi economico-sociali che i casi giudiziari dimostrano che le... _OMISSIS_ ...ofitto delle organizzazioni criminali trovano piena corrispondenza nei diversi fattori che alimentano il commercio di esseri umani, tra cui (ad esempio) la domanda di prestazioni sessuali, lo sfruttamento del lavoro nero, la ricerca di manodopera più disponibile, meno costosa e meno garantita, il traffico di organi e così via. [2]

Da un punto di vista strettamente giudiziario, poi, il traffico di migranti e la tratta di persone (secondo le accezioni mutuate dalla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, aperta alla firma a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000, nonché dai Protocolli Addizionali contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti [3]), per le loro caratteristiche e peculiarità costituiscono fenomeni nuovi, i cui elementi distintivi sono ancora non del tutto conosciuti, in costante aumento e le cui dimensioni desta costante preoccupazione sia a livello istituzionale che di ... _OMISSIS_ ...ca.

Peraltro, è stato sottolineato come, nonostante la grande attenzione che il fenomeno ha suscitato nell’ultimo decennio, ancora ora non vi sono sufficienti fonti informative che forniscano dati statistici (nazionali ed internazionali) sia per il traffico che per la tratta, né per quanto concerne la dimensione numerica né rispetto alle modalità utilizzate nella prassi dalle organizzazioni criminali.

Questa difficoltà deriva principalmente dalla continua mutevolezza di tali fenomeni che cercano costantemente di adattarsi alle diverse condizioni materiali e normative con cui si interfacciano: il variare delle legislazioni preventive e repressive degli Stati nei quali si manifestano queste forme criminali, o delle azioni transnazionali di contrasto registra, corrispondentemente, una rapida mutazione dei soggetti, dei mezzi, delle destinazioni, delle modalità di reclutamento e/o di “erogazione del servizio”.

... _OMISSIS_ ...e, una efficace repressione del fenomeno richiede, necessariamente, un monitoraggio costante della sua evoluzione e la introduzione di strumenti normativi capaci di affrontarlo nei suoi continui e rapidi cambiamenti e dotati di validità in tutti i territori in cui operano le organizzazioni criminali o in cui si manifestato gli effetti di tali illecite attività. [4]

È proprio questa l’ottica in cui ha cercato di porsi l’Unione Europea con la adozione della Decisione-Quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI), recentemente sostituita dalla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, prevedendo, in linea generale, una serie di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della tratta, introducendo disposizioni comuni fi... _OMISSIS_ ...forzare la prevenzione delle relative attività criminali ed ampliare il quadro delle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime, fermo restando il principio di non respingimento («non refoulement»), in conformità alla Convenzione del 1951 relativa allo stato dei rifugiati (Convenzione di Ginevra), ed agli articoli 4 e 19, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea