Attuazione della Convenzione PIF in Italia: la legge 300/2000

La legge fondamentale di attuazione delle norme della Convenzione nell’ordinamento italiano è stata la L.300/2000, assai articolata. Essa ha per una parte apportato modifiche al codice penale e di procedura penale introducendo nuove figure di reato e nuovi strumenti processuali; per altro verso, la legge ha operato quale legge delega, affidando al governo il compito di scrivere norme attuative in materia di responsabilità degli enti sulla base di linee guida indicate nella legge stessa; il Governo ha poi provveduto con il D.P.R. 231/2001.

Peraltro, va detto subito che la L. 300 non attua soltanto la Convenzione PIF, il suo primo protocollo e il protocollo sulla interpretazione della Corte di Giustizia, ma anche altre Convenzioni. Si tratta, in particolare, della Convenzione della U.E. sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della U.E. o degli Stati membri, siglata a Bruxelles il 26.5.1997 e anch’essa redatta in base a... _OMISSIS_ ...l Trattato sulla U.E., nonché della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali siglata a Parigi il 17.12.1997.

Sostanzialmente, la L. 300/2000 ha apportato le seguenti modifiche al sistema penale nazionale:


ha introdotto gli artt. 322 bis, 322 ter, 640 quater, 316 ter del codice penale
ha modificato gli artt. 9, 10, 32 quater e 323 bis del codice penale
ha modificato gli artt. 295, 295 bis e 297 del dpr 43/73 in materia di contrabbando
ha modificato l’art. 2 della l. 23.12.1986 n. 898 in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA)
ha delegato il Governo ad emanare un decreto per disciplinare la materia della responsabilità amministrativa degli enti
ha delegato il Governo ad emanare un decreto per disciplinare le modalit... _OMISSIS_ ...rgani giurisdizionali possano adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia delle Comunità Europee per l’interpretazione della Convenzione PIF.

Con le nuove disposizioni introdotte nel codice penale è stata estesa la punibilità per i reati di peculato, concussione e corruzione ai funzionari e agenti comunitari, ma anche ai membri della Commissione, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Europea; è stata poi introdotta la possibilità di confisca, anche per equivalente, non solo per i suddetti reati contro la PA, ma anche per i reati di truffa ai danni dello Stato e delle Comunità Europee; infine, è stato previsto il nuovo reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e/o delle Comunità Europee mediante la presentazione di documenti falsi.

L’art. 316 ter c.p. prevede il nuovo reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e delle Comunità Europee.

... _OMISSIS_ ... appare nella sua configurazione assai simile all’ipotesi di truffa contro lo Stato e la Comunità Europea di cui all’art. 640 bis c.p., esistente nel nostro ordinamento fin dal 1990 e non frutto di attuazione della presente Convenzione. Come si vedrà in seguito, la similarità tra le due norme ha dato vita a notevoli problemi interpretativi su cui ha dibattuto per molti anni la giurisprudenza.

Le previsioni degli artt. 9 e 10 sui delitti comuni commessi all’estero dettanti le norme per la procedibilità sono state estese anche ai delitti commessi contro le Comunità Europee.

Particolarmente problematiche si presentano le norme sulla confisca, anche per equivalente, (artt. 322 ter e 640 quater c.p.) per quanto oggi sia unanimemente riconosciuto che è proprio tale strumento, più ancora che la mera pena detentiva, ad essere uno dei più efficaci mezzi di contrasto a questi reati, anche quando commessi dalla criminalità organizzata... _OMISSIS_ ...ormulazione piuttosto elaborata della norma di cui all’art. 322 ter c.p. e la distinzione, nel comma 1, tra “profitto e prezzo” nel caso di confisca di beni direttamente ricollegabili al reato e di solo “prezzo” nel caso di confisca per equivalente ha creato dubbi interpretativi e applicativi.

Anche sul concetto stesso di “profitto” peraltro sono sorti dubbi interpretativi, con particolare riferimento alle ipotesi di profitti da reato conseguiti però nell’ambito di una attività più generale del tutto lecita, soprattutto nello svolgimento di attività imprenditoriali. La tematica ha quindi riguardato specificamente il concetto di profitto nel D.P.R. 231/01 sulla responsabilità degli enti, di cui si parlerà sotto, seppure il principio affermato valga ovviamente anche per il concetto di profitto di cui all’art. 640 quater e 332 ter c.p.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in una nota vice... _OMISSIS_ ...affermato che occorre distinguere tra condotta inserita in un contesto di attività totalmente illecita e quella inserita in una attività lecita, nel cui ambito occasionalmente e strumentalmente viene consumato il reato, e ha quindi ulteriormente distinto tra “reato contratto” dove l’illecito è la stessa conclusione del contratto, e “reato in contratto” dove il comportamento penalmente rilevante non si perfeziona con la stipula del contratto, ma incide nella fase di esecuzione dello stesso.

Nel primo caso il profitto è la immediata e diretta conseguenza del contratto, mentre nel secondo caso va distinto il profitto ottenuto dall’attività lecita da quello derivante dal reato.

In caso di truffa derivante da contratto, in particolare, occorre differenziare il vantaggio economico derivante direttamente dal reato, dall’incremento economico determinato da una prestazione lecita eseguita in favore della cont... _OMISSIS_ ...so del rapporto contrattuale che rappresenta profitto non confiscabile, nella misura in cui e’ estraneo alla attività illecita posta in essere. Il profitto del reato deve avere sempre e comunque una diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto della effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell’ambito del rapporto sinallagmatico. [1]

Nella pratica, tra i campi di applicazione della norma sul sequestro e confisca anche per equivalente predominano certamente le ipotesi di truffa contro la C.E., non solo nei settori delle spese (fondi strutturali o agricoltura) ma anche in quelli delle entrate. A titolo di esempio, una recente pronuncia in materia di asserita truffa nel settore delle quote latte, emessa dal Tribunale di Pordenone [2] ha riconosciuto l’ipotesi delittuosa di truffa ed ha ordinato la confisca per equivalente del profitto del reato, dopo che, nel corso delle indagini... _OMISSIS_ ...ordinato il sequestro preventivo ed il provvedimento era stato confermato dalla Corte di Cassazione [3].

Le applicazioni del sequestro per equivalente in materia di reati che colpiscono gli interessi finanziari della U.E. sono diventati comunque oggi molto frequenti in Italia e coprono anche le aree delle spese, come in particolare le frodi nell’utilizzo di fondi strutturali (per esempio i fondi di cui alla legge 488/92), di fondi per l’agricoltura o di fondi erogati direttamente dagli uffici comunitari, quali quelli per la ricerca scientifica.

L’articolo 3 della L. n. 300/2000 ha inserito nel codice penale l’art. 322-bis che dispone l’applicazione degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma (che prevedono peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione), ad un’ampia gamma di soggetti elencati al comma 1 dell’art. 322-bis.

L’allargamento della ... _OMISSIS_ ...delitti di corruzione a tali soggetti è certamente un fatto importante, dato che prima della L. 300/2000 la possibilità di una simile estensione trovava un limite invalicabile nel divieto di analogia in materia penale di cui all’art. 25 Cost. Com’è noto, infatti, i tradizionali delitti di corruzione previsti dal codice penale italiano agli artt. 318, 319 e 320 sono reati propri nei quali soggetti attivi possono essere solo i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio di cui agli artt. 357 e 358 c. p..

La prima categoria di soggetti, contemplata al n. 1 dell’art. 322-bis comma 1, ricomprende i membri degli organi delle Comunità europee: si tratta dei membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee. I successivi numeri 2, 3 e 4 dell’art. 322-bis si riferiscono a quei soggetti che rivestono la qualifica di funzionari o agenti delle Comunità... _OMISSIS_ ... ad essi siano assimilati in quanto distaccati da uno Stato membro o da altro organismo pubblico o privato presso le Comunità ovvero in quanto impiegati presso altri enti creati in applicazione dei trattati comunitari.

Gli agenti degli altri Stati esteri, terza categoria a venire in considerazione, sono invece quelli che “nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio” così come disposto dal n. 5 dell’art. 322-bis comma 1. Le qualifiche soggettive dei tre gruppi ora elencati rilevano tanto nell’ipotesi di corruzione passiva (oltre che peculato, concussione e istigazione attiva alla corruzione) quanto per le condotte di corruzione attiva e di istigazione passiva.

Per queste ultime due fattispecie vengono però in rilievo due differenze significative che derivano dalla diversa d... _OMISSIS_ ...dotta dalla Convenzione O. C. S. E., la quale ha ad esclusivo oggetto di disciplina la corruzione attiva. Innanzitutto, il funzionario straniero viene preso in considerazione qualunque sia lo Stato di appartenenza (art. 1 comma 4 lett. a prima parte Convenzione O. C. S. E.). In secondo luogo, si introduce un’ulteriore categoria di soggetti intranei: coloro che lavorano alle dipendenze di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie (art. 1 comma 4 lett. a seconda parte Convenzione O. C. S. E.).

Per citare le principali: le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Bisogna sottolineare che tale norma ha un ambito di applicazione alquanto ristretto, trovando applicazione solo allorquando &ld...