Adesione ed entrata in vigore della Convenzione PIF

Adesione e entrata in vigore La Convenzione determina alcuni obblighi di comunicazione in capo agli Stati Membri.

In primo luogo, un obbligo di comunicazione alla Commissione Europea del testo delle norme con cui hanno attuato la Convenzione stessa; inoltre la Convenzione richiede agli Stati di definire le informazioni da scambiarsi tra loro e con la Commissione nonché le modalità di trasmissione.

Le comunicazioni hanno rilievo in quanto da esse decorrono dei termini rilevanti; in particolare da quando l’ultimo Stato che ha attuato la Convenzione lo ha comunicato al segretario generale della U.E. è decorso il termine di 90 giorni per la sua entrata in vigore.

Bisogna dire che l’ultimo Stato Membro, tra quelli dell’epoca, ad avere comunicato l’attuazione della Convenzione è stato proprio l’Italia il 19.7.2002; la Convenzione è pertanto entrata in vigore il 17.10.2002.

Il primo Stat... _OMISSIS_ ...nicato l’attuazione è stato invece la Germania il 24.11.1998, seguito dalla Finlandia nello stesso anno.

Austria, Svezia e Regno Unito hanno notificato l’attuazione nel 1999.

Danimarca, Grecia, Spagna e Francia nel 2000, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo nel 2001, Belgio, Irlanda e Italia nel 2002, ma il Belgio in marzo, l’Irlanda in giugno e l’Italia in luglio, diventando così l’ultimo Stato Membro ad avere attuato la Convenzione.

Ovviamente la Convenzione lascia aperta l’adesione di eventuali nuovi membri dell’Unione Europea, e ciò è avvenuto, come noto, nel 2004 con dieci nuovi Stati (i tre paesi baltici, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, la Slovenia, Malta e Cipro) cui nel 2007 si sono aggiunte Romania e Bulgaria così da portare la U.E. agli attuali 27 Stati Membri.

E’ interessante notare che, proprio a causa del... _OMISSIS_ ...i tempi di attuazione da parte degli Stati Membri, nel 2001 la Commissione prese l’iniziativa, assolutamente rilevante all’epoca, di provare a includere disposizioni analoghe a quelle della Convenzione e dei suoi protocolli in un atto di “primo pilastro”, una direttiva [1].

In sostanza, la Commissione tentò di legiferare anche in materia penale, seppure in maniera limitata, con gli strumenti del primo pilastro, basandosi sulla formulazione dell’art. 280 del Trattato di Amsterdam. Tale iniziativa però non si tradusse mai in un atto effettivo e nel frattempo gli Stati membri adottarono la Convenzione PIF.

Come si vedrà in seguito, sulla base di tale articolo la Commissione ha monitorato nel corso degli anni l’attuazione della Convenzione e dei protocolli negli ordinamenti nazionali, con la redazione di rapporti che hanno analizzato la legislazione nazionale nel frattempo emanata o, in alcuni casi, anche la ... _OMISSIS_ ...ne della normativa europea nel diritto interno.


L’attuazione della Convenzione nell’ordinamento italiano A proposito della attuazione della Convenzione da parte dell’Italia, la stessa è essenzialmente avvenuta con una legge, la L. 300/2000, assai articolata, contenente in parte disposizioni immediatamente operative, mentre per altra parte le stessa ha operato come legge delega, e ha quindi avuto bisogno di un ulteriore decreto legislativo per avere piena e completa attuazione.

Nel complesso, però, si può affermare che la maniera in cui la Convenzione è stata attuata in Italia ha permesso oggi al nostro Paese di avere una normativa nazionale che offre vari strumenti sia di diritto sostanziale che processuale nel campo della protezione degli interessi finanziari della U.E.

Per contro, esistono ombre di non poco rilievo nel complesso della normativa italiana che hanno diretta incidenza anche sui reati ... _OMISSIS_ ...interessi finanziari della U.E.