La convenzione PIF: persone giuridiche, competenza territoriale, estradizione

Responsabilità delle persone giuridiche Il principio sancito dall’art. 3 sulle responsabilità penale dei dirigenti delle imprese ha comportato una significativa svolta in diritto penale, avendo aperto la strada negli ordinamenti interni all’affermazione delle responsabilità da reato degli enti, in apparente contraddizione con un principio storico del diritto penale secondo il quale “societas delinquere non potest”.

D’altra parte l’affermazione del ruolo fondamentale delle imprese nel sistema delle finanze comunitarie, sia in quanto beneficiarie di fondi sia in quanto soggetti su cui gravano obbligazioni collegate ad entrate comunitarie, si trova già nel preambolo della Convenzione, a chiara dimostrazione della sua importanza.

Come si vedrà in seguito, l’Italia ha adempiuto a tale obbligo dapprima con una legge che in tale parte ha costituito una legge delega (L. 300/2000), sia con l’emanazione... _OMISSIS_ ...ecreto delegato, il D.P.R. 231/2001, divenuto di fondamentale importanza nel diritto penale italiano.


Competenza territoriale La Convenzione prevede poi alcune regole procedurali in materia di competenza ed estradizione per rendere effettivo il sistema sanzionatorio previsto nei primi articoli.

Si pensi in particolare a quei casi, ai quali si dirige principalmente la Convenzione, in cui la frode riguarda due o più Paesi, caso frequente nelle frodi comunitarie.

Lo sviluppo dell’economia e soprattutto la disponibilità di nuovi mercati fino a non molti anni fa di difficile accesso, ed oggi invece divenuti parte della stessa Unione Europea, ha reso molto frequenti le frodi transnazionali; si pensi, per esempio, all’impresa italiana che apre una filiale in un altro Stato Membro della U.E., diretta da personale italiano e locale, attraverso la quale partecipa a gare per l’ottenimento di fondi europei gest... _OMISSIS_ ...ente nazionale.

In caso di eventuali frodi commesse, per esempio, attraverso documenti falsi predisposti in Italia ma utilizzati nell’altro Paese, dove vengono ottenuti i fondi che, in ipotesi, vengono poi trasmessi alla casa madre italiana dalla filiale, si pone evidentemente un problema di competenza per il perseguimento della eventuale frode. In un caso simile, sia l’Italia che l’altro paese comunitario avrebbero buoni motivi per invocare la propria giurisdizione, in quanto la autorità giudiziaria italiana potrebbe addurre che il reato è stato ideato, parzialmente messo in atto in Italia e che l’Italia è stata poi la destinazione finale dei fondi, ma le autorità giudiziarie dell’altro Stato membro potrebbero invocare il fatto che la condotta si è concretizzata prevalentemente nel loro paese e che in esso si è ottenuto il profitto materiale con l’aggiudicazione dei fondi stessi.

La Convenzione non dett... _OMISSIS_ ...r risolvere tali potenziali conflitti di giurisdizione, ma si raccomanda che tutti gli Stati della U.E. adottino regole il più possibile ampie per estendere la propria giurisdizione, in modo da evitare che restino aree scoperte di cui potrebbero subito approfittare gli autori dei reati, spostando la commissione degli stessi nei Paesi che offrono meno prospettive di perseguimento penale. A costo di generare potenziali conflitti di giurisdizione, quindi, è bene che in primo luogo condotte come quella descritta sopra possano essere perseguite penalmente sia in uno che nell’altro Stato, mentre gli eventuali conflitti saranno poi risolti dalle rispettive autorità giudiziarie anche attraverso l’opera degli organismi internazionali di cooperazione giudiziaria (Eurojust, la rete giudiziaria europea e lo stesso OLAF).

Da notare che la Convenzione contempla anche la possibilità che la legislazione di uno Stato Membro permetta la punibilità di un proprio ... _OMISSIS_ ...olto in questi casi anche nell’altro Stato, dando peraltro al singolo Stato Membro la possibilità di non optare per tale regola.


Estradizione Corollario, se così si può’ dire, di tale regola è il principio per cui qualora una frode transnazionale sia stata commessa dal cittadino di uno Stato Membro in un altro Stato Membro, e lo Stato di nazionalità dello stesso non preveda la estradizione dei propri cittadini, questo Stato Membro si deve impegnare a creare una legislazione che preveda la punibilità dei propri nazionali per le frodi contro gli interessi finanziari della U.E. commesse all’estero.

In altre parole, come si diceva in precedenza, non deve esistere un’area grigia: o il cittadino di uno Stato Membro che ha commesso una frode in un altro Stato Membro può essere ivi estradato, o altrimenti lo Stato di cui egli è cittadino deve adottare misure effettive per perseguirlo al proprio interno, anche... _OMISSIS_ ...stato commesso all’estero.

Non si può sfuggire a questa alternativa.

Lo stesso Stato che non estradi i propri cittadini deve quindi impegnarsi a sottoporre la questione della presunta colpevolezza degli stessi per tali reati alle proprie giurisdizioni al fine dell’eventuale esercizio dell’azione penale. In tal caso, potrà richiedere allo Stato in cui è stato commesso il presunto reato gli atti istruttori già compiuti, i quali saranno trasmessi con le modalità di cui all’art. 6 della Convenzione europea di estradizione.

Anche questi principi ribadiscono che la materia della estradizione, con le sue difficoltà giuridiche, non può risultare indirettamente in uno strumento che non permetta una piena ed effettiva tutela dell’interesse in gioco, gli interessi finanziari della U.E. in questo caso.

I principi espressi dalla Convenzione PIF in materia di estradizione non si discostano da qu... _OMISSIS_ ...i cui alla Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957; in particolare, per stabilire quando un soggetto può definirsi “cittadino” di uno Stato membro ci si deve necessariamente rifare alla normativa interna di tale Stato.

Come noto, poi, la materia della consegna tra Stati di soggetti sottoposti a procedimenti penali o condannati ha subito profonde novità con l’attuazione negli Stati membri della decisione 2002/584/GAI, generalmente nota come decisione quadro sul mandato di arresto europeo.

Ai nostri fini è fondamentale notare che la frode, e in particolare proprio la frode contro gli interessi finanziari della U.E. ai sensi della Convenzione PIF, è uno dei reati compresi nella lista di illeciti ai quali si possono applicare i principi e le procedure del mandato di arresto europeo previste dalla suddetta decisione quadro e per i quali, in sostanza, non si richiede più il principio della doppia incriminazione, fi... _OMISSIS_ ...ndamentale in materia di estradizione.

Tale normativa, nella pratica, sta sostanzialmente sostituendo la Convenzione di estradizione ed è un ulteriore tassello per tutelare le finanze comunitarie con normativa processuale, atteso che oggi gli autori di frodi contro la U.E., anche se si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui la frode è stata commessa, sono soggetti alle procedure molto più snelle e veloci di cui alla suddetta decisione quadro.

L’Italia ha attuato la normativa europea, come noto, con L. 12.4.2005 n. 69 la quale, all’art. 8 lett. h), menziona la frode contro gli interessi finanziari della U.E. come uno dei casi di “consegna obbligatoria” per i quali si prescinde dalla doppia incriminazione.