Diffida ad adempiere: posizione dell'intimante e revoca

La disponibilità degli effetti della diffida da parte dell’intimante Si è visto che la risoluzione del contratto opera automaticamente, secondo il dettato della legge, se il contraente intimato non esegue la prestazione nel termine fissato dal creditore. Ma la questione che richiede ora d’essere analizzata è quella relativa alla possibile sussistenza di un potere dispositivo in capo al diffidante circa la sorte finale del vincolo contrattuale: ergo, l’attribuzione di un “privilegio” in capo al creditore circa l’opportunità di conseguire l’effetto risolutivo ovvero di beneficiare il debitore consentendo la sopravvivenza del rapporto.

Sul lato passivo è certo che alla diffida consegua un’immediata situazione di soggezione del debitore di fronte al diritto potestativo esercitato dal creditore diffidante; inoltre, un simile “privilegio” sembrerebbe eccessivo nel caso di diffida ad adempiere per il fa... _OMISSIS_ ...ice non risulta vincolato da alcuna predeterminazione legale circa la gravità dell’inadempimento. Ecco allora che la giurisprudenza sancisce la “libera disponibilità” dell’effetto risolutivo in capo al diffidante in riferimento all’intimazione ex art. 1454 c.c. : «… non gli è negato il diritto di non avvalersi della risoluzione già verificatasi o già dichiarata e di ripristinare consensualmente l’obbligazione rimasta inadempiuta» [1].

Va però fin da ora anticipato che la dottrina [2] si pone in antitesi con la tesi giurisprudenziale e quindi osteggia questa disponibilità degli effetti in capo all’intimante (malgrado l’indirizzo giurisprudenziale favorevole in tal senso risulti decisamente consolidato [3]).

La dottrina si mostra rigidamente ancorata al principio che l’infruttuosa scadenza del termine indicato dal creditore provoca - secondo l’espressa previsione di... _OMISSIS_ ...oluzione di diritto del contratto precludendo alle parti, rispettivamente, di chiedere l’adempimento e di adempiere.

La giurisprudenza, al contrario, muove da un’impostazione che valorizza l’importanza e l’efficacia della diffida ad adempiere come istituto dotato di un’estrema flessibilità, finalizzato alla conservazione del sinallagma contrattuale, consentendo così al creditore soddisfatto (pur tardivamente [4]) di impedire che il contrasto con la controparte giunga alle estreme conseguenze. In questo senso l’istituto ex art 1454 c.c. viene visto come un incentivo diretto a sollecitare il ravvedimento del debitore pur dopo la scadenza del termine di adempimento: ciò rappresenterebbe una piena disponibilità in capo al diffidante, che può decidere a priori se effettuare o meno la diffida (essendo una facoltà e non un onere), ma anche rinunciare, a posteriori, ad avvalersi della risoluzione di diritto.

... _OMISSIS_ ...iurisprudenza - sul presupposto che il termine contenuto nella diffida è posto nell’interesse esclusivo del creditore e che compete a costui di far valere l’inutile suo decorso - ritiene che la parte adempiente possa rinunziare agli effetti della diffida già notificata e chiedere l’adempimento; ed altresì che essa possa notificare una nuova diffida, revocando implicitamente la prima [5].

Appare quindi opportuno esaminare ora le singole ipotesi in cui si può esplicare tale predetta disponibilità degli effetti della diffida da parte del diffidante, mettendo in evidenza di conseguenza il già accennato contrasto che intercorre tra la giurisprudenza e la dottrina sul punto.

Revoca della diffida Nel precedente capitolo ho già avuto modo di trattare una delle ipotesi di disponibilità degli effetti nella risoluzione di diritto: mi riferisco alla prorogabilità del termine indicato in diffida da parte del creditore. Qui invec... _OMISSIS_ ...uoverà verso l’analisi di ulteriori situazioni rilevanti.

Anzitutto, si è ritenuto che la diffida non è revocabile a piacimento della parte intimante [6].

Più correttamente, la revoca è ammissibile, ma solo a condizione che pervenga a conoscenza del debitore prima della diffida stessa. Ma non in seguito alla recezione, e questo per due motivi.

Il primo motivo è dato dal fatto che tale atto crea vincoli o impegni sia per il diffidato sia per lo stesso diffidante, il quale, pendente il termine, non può chiedere l’adempimento, né la risoluzione con la normale azione ex art. 1453 c.c., che altrimenti avrebbe potuto esperire [7], o l’esecuzione forzata: infatti il termine indicato mediante l’intimazione risulterebbe fissato a favore del debitore [8] e pertanto neppure sarebbero esperibili ulteriori mezzi diretti a soddisfare diversamente il proprio interesse, quali ad esempio l’esecuzione coattiva ex a... _OMISSIS_ ...6 c.c. [9].

Si può dubitare dell’applicabilità di tale principio almeno nell’ipotesi in cui il debitore abbia già dichiarato per iscritto che non intende adempiere: secondo la Suprema Corte in simili circostanze il contratto sarebbe da intendersi già risolto [10]; tuttavia ho già avuto modo di precisare a suo tempo come la dottrina opportunamente sottolinei la possibilità che, malgrado il rifiuto, il diffidato possa successivamente decidersi per l’adempimento entro il termine assegnato con la diffida.

Viene in tal modo tutelato sia l’interesse dell’inadempiente a non restare indefinitivamente esposto all’arbitrio del suo creditore, sia quello di carattere generale a che le risorse, coinvolte nella vicenda contrattuale non andata a buon fine, siano al più presto reimmesse nella circolazione economica: obiettivo che risulterebbe pregiudicato, ove si consentisse a colui che agisce con l’azione di riso... _OMISSIS_ ...re la domanda in quella di adempimento [11].

Il contegno del diffidante può essere peraltro desunto dalla disciplina generale sulla pendenza del termine (art. 1185 c.c.), secondo cui il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, se detto termine non è stato stabilito in suo esclusivo favore [12].

Il secondo motivo va colto nella necessità di tenere in considerazione l’affidamento del contraente inadempiente, il quale, ricevuta l’intimazione, legittimamente può valutare che, decorso vanamente il termine, il contratto si risolverà e pertanto egli sarà liberato dagli obblighi contrattuali [13]: il debitore non può essere costretto a subire gli oneri imprevisti che potrebbero sorgere a suo carico se si concedesse al creditore di ritornare sul fatto proprio e di impedire il prodursi degli effetti finali della propria dichiarazione, rimangiandosela [14].

Peraltro, una lettura costituzionalmente orient... _OMISSIS_ ... civilistiche, in particolare alla luce degli artt. 2 e 3 della Costituzione, potrebbe suscitare delle perplessità circa la prevalenza di uno solo degli interessi coinvolti, dato che anche l’interesse dell’inadempiente a non restare in balia dell’arbitrio dell’altra parte è meritevole di considerazione e tutela [15].

Sussiste quindi un’esigenza di certezza della situazione, che non è stata invece colta da quella dottrina che ritiene che il debitore non è titolare di tale diritto poiché il suo interesse alla certezza non può conferirgli l’ulteriore pretesa alla risoluzione del contratto, ossia la pretesa ad un rimedio che è previsto nell’interesse esclusivo del creditore [16].

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