Diffida ad adempiere: la risoluzione di diritto del contratto

Il terzo comma dell’art. 1454 c.c. In quest’ultima parte della trattazione, la mia attenzione si concentrerà sugli effetti che l’istituto in esame produce, e sul contegno che le parti interessate possono avere in ordine al verificarsi degli effetti stessi.

Gli effetti che scaturiscono dall’intimazione della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. si possono suddividere in due categorie.

La prima categoria è quella relativa agli effetti immediati, che vengono in essere non appena la diffida è conosciuta dal diffidato. Essi consistono innanzitutto nel dare corso al computo del termine entro il quale il contraente diffidato deve adempiere [1]; nel rimettere in termini l’inadempiente, così da precludere alla parte fedele le azioni, sia di adempimento sia di risoluzione, di cui all’art. 1453 c.c., essendo la diffida un atto impegnativo anche per il creditore [2]; infine, si ritiene consistano anche ... _OMISSIS_ ...al creditore di modificare o revocare la sua intimazione, stante la necessità di tutelare l’interesse del debitore ad una situazione certa, cioè senza oneri ed imprevisti a suo carico, che potrebbero sorgere se si concedesse al creditore di ritornare sul fatto proprio [3] (la questione è trattata in modo più approfondito più avanti).

L’altra categoria di effetti concerne invece il c.d. effetto dilazionato, finale e principale che le è proprio, che si realizza solo quando scade il congruo termine fissato nell’intimazione, senza che il debitore abbia adempiuto alla sua prestazione. L’effetto risolutivo ipso iure va collegato solo all’inutile decorso della dilazione concessagli per adempiere, e non alla ricezione dell’intimazione [4].

È proprio il terzo comma della disposizione in commento ad indicare questa seconda categoria di effetti della diffida: «Decorso il termine senza che il contratto sia stato... _OMISSIS_ ...sto è risoluto di diritto».

Va inevitabilmente sottolineato l’automatismo e l’irreversibilità dell’effetto risolutorio: una volta scaduto infruttuosamente il termine, l’inadempiente non potrà salvare il contratto adempiendo tardivamente, e il diffidante non potrà, a rigore, prorogarlo (come invece avrebbe potuto fare prima della scadenza) [5].

Va, tuttavia, ribadito che, allorquando anche il diffidante sia inadempiente, dalla diffida rimasta infruttuosa, non scaturisce di solito [6] la risoluzione del contratto, poiché in tal caso perderebbe rilevanza giuridica l’inadempimento del diffidato, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, recepito dall’art. 1460 c.c..

Rapporto tra la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. e la risoluzione per diffida Come ho già avuto modo di osservare, la diffida ad adempiere costituisce soltanto una facoltà, e non già un obbligo o un oner... _OMISSIS_ ... adempiente. Verrebbe allora da chiedersi perché, a parità di requisiti, la parte legittimata dovrebbe scegliere la risoluzione giudiziale, che implica i tempi e i costi di un processo, anziché la più comoda e rapida via della diffida ex art. 1454 c.c..

Invero l’intimazione di una diffida ad adempiere e la proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione si pongono su piani radicalmente diversi sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista degli effetti. Con la domanda giudiziale, il creditore, come si è visto, manifesta in modo definitivo la scelta di affrancarsi dal vincolo contrattuale, precludendosi la possibilità di agire per l’adempimento nel corso del giudizio di risoluzione (art. 1453, secondo comma, c.c.).

Il contraente che, invece, opta per la diffida, sollecita l’altra parte ad adempiere entro un termine congruo, scaduto il quale il contratto si risolve di diritto (cioè senza l’intervento d... _OMISSIS_ ..., come conseguenza del mancato adempimento richiesto con l’intimazione: il contraente fedele ha interesse ad affrancarsi dal rapporto contrattuale, evitando gli inconvenienti che conseguono all’aggravarsi dell’inadempimento. Quando è già maturato un inadempimento “grave” (in quanto relativo ad una prestazione rilevante nell’economia del contratto) ed attuale (protrattosi nel tempo in modo tale da pregiudicare seriamente l’interesse del creditore), è probabile che il creditore non conceda all’inadempiente alcuna possibilità di recupero del rapporto, optando, allora, per la via giudiziale.

Quindi, in brevi termini, per rispondere alla domanda posta all’inizio del discorso, mentre se si opta per la risoluzione ex art. 1453 c.c. il contratto non può più salvarsi, nella diffida, al contrario, la parte diffidata può adempiere e quindi salvare il contratto. La vittima dell’inadempimento sceglie di conseg... _OMISSIS_ ... della risoluzione ex art. 1453 c.c. se è fortemente intenzionata a liberarsi del contratto.

La natura retroattiva (efficacia ex tunc) della risoluzione giudiziale [8] (art. 1458 c.c.) sembra accomunare le due ipotesi risolutive, dovendosi comunque ricollegare lo scioglimento del contatto al verificarsi di un inadempimento di non scarsa importanza, anche se in un caso la sentenza produce tale conseguenza, mentre nell’altro si limita ad accertarla.

Lo scioglimento retroattivo del contratto comporta il sorgere di obblighi di restituzione: «La retroattività fra le parti della risoluzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 1458 c.c., impone, al fine del ripristino della precedente situazione economica, che ciascuno dei contraenti, responsabile o meno della risoluzione stessa, debba restituire e ricevere in restituzione, rispettivamente, la prestazione ricevuta e quella eseguita, ovvero, ove ciò risulti concretamente impossib... _OMISSIS_ ...quivalente somma di denaro» [9].

Anche gli effetti della risoluzione di diritto rispetto alle parti e rispetto ai terzi sono gli stessi della risoluzione giudiziale [10].

Un’importante differenza tra i due rimedi si coglie sul piano processuale, ove, mentre l’azione di risoluzione è volta ad ottenere una pronuncia di natura costitutiva, al contrario, in caso di diffida ad adempiere, essendo di per sé idonea a produrre automaticamente la risoluzione di diritto alla scadenza del termine, l’eventuale giudizio instaurato, in caso di contestazioni, si concluderà con una sentenza dichiarativa [11], di accertamento, o della avvenuta risoluzione o della insussistenza dei presupposti della diffida [12]: c’è dunque una diversità di petitum [13].

In particolare, il carattere facoltativo dell’impiego del mezzo stragiudiziale in commento aveva condotto inizialmente a ritenere l’intimazione della di... _OMISSIS_ ...uo;preliminare” rispetto alla proposizione della domanda di risoluzione giudiziale [14], configurando erronee commistioni tra la sentenza che accoglie la domanda di risoluzione, determinandone lo scioglimento del vincolo contrattuale, e la sentenza che accerta la sussistenza dei presupposti per l’operatività della risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. [15].

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