La proroga del termine fissato nella diffida
Può il creditore operare mutamenti sul termine già fissato nella diffida ad adempiere? La letteratura ha anzitutto ritenuto che il termine non può essere abbreviato per iniziativa del solo creditore, sul presupposto che il debitore, dal momento in cui gli viene notificata la diffida col termine più lungo, può aver deciso di utilizzare tutto il tempo che gli fu concesso per adempiere, creandosi un’aspettativa verso quel termine[1].
La dottrina maggioritaria ha pure escluso che il creditore possa unilateralmente allungare il termine dopo la scadenza, poiché la scadenza crea un’immediata risoluzione del rapporto[2] (invece prima della scadenza si ritiene certamente prorogabile, perché l’effetto risolutivo non si è ancora prodotto[3]).
Prorogando il termine, il diffidante differisce il momento della risoluzione, dilazionando nel tempo gli effetti del contratto. Così facendo,...
_OMISSIS_ ...o;incrementa a suo arbitrio il danno derivante dal ritardo che il debitore inadempiente è chiamato a risarcire; ed inoltre potrebbe accadere che per effetto della proroga il diffidato permanga titolare di diritti reali che scaduto il termine originariamente fissato sarebbero stati riacquistati dal diffidante».
Il termine fissato dalla diffida non può perciò essere prorogato, perché merita di essere tutelato l’affidamento che il debitore pone sul momento in cui la risoluzione del contratto si verificherà: tutela che non si realizzerebbe se la risoluzione fosse rinviata sine die dal creditore.
Ovviamente se l’intimato accettasse la proroga del termine, non vi sarebbe alcun problema, perché si tratterebbe pur sempre di un accordo (art. 1321 c.c.) intercorso tra le parti per regolare il loro rapporto giuridico[4].
Va comunque precisato che il problema qui trattato si colloca nell’ambito di un più ampio...
_OMISSIS_ ...tivo alla questione della disponibilità degli effetti nella risoluzione di diritto, di cui darò conto in modo più approfondito nella parte relativa agli effetti della diffida ad adempiere, limitandomi fin d’ora a chiarire, in linea generale, che la situazione creditoria, vincolata al rispetto degli obblighi ex art. 1375 c.c., deve tutelare i presupposti affinché il diffidato possa adempiere.
Sulla scorta di tale principio la Suprema Corte ha deciso che «è inidonea a determinare la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, la diffida con la quale il venditore intima genericamente al compratore di adempiere, nei quindici giorni, alle sue obbligazioni - la prima delle quali consista nella stipulazione dell’atto notarile di trasferimento - senza predisporre ed indicargli il luogo, il giorno e l’ora della stipulazione dell’atto innanzi al notaio»[5].
Il difetto dei requisiti
Nel corso della tra...
_OMISSIS_ ...ià detto a proposito della sorte dell’atto di diffida irregolare, in quanto privo dei requisiti necessari (intimazione ad adempiere senza termine o addirittura dichiarazione di risoluzione immediata; diffida con termine incongruo): l’atto inefficace non ha effetto risolutorio[6].
Nondimeno, si ritiene che l’intimazione potrà produrre gli altri effetti connessi alla diffida se vi siano i requisiti minimi dell’atto costitutivo della mora ex art. 1219 c.c., ovvero risulti la volontà dell’intimante di chiedere l’adempimento. Così, se la diffida ad adempiere, che non prefigge il preciso termine entro cui il contraente inadempiente deve adempiere sotto pena di risoluzione del contratto, è in contrasto con l’art. 1454 c.c., in quanto determina nel diffidato uno stato di incertezza che gli impedisce di giudicare la congruità o meno del termine, essa può mantenere efficacia in relazione alla costituzione in mora[7].|...
_OMISSIS_ ...Una diffida che non prefiggesse il termine di adempimento del diffidato non sarebbe quindi ammissibile, poiché «si esaurirebbe nella pretesa che spetti solo al contraente adempiente di giudicare ex post se la prestazione dell’altro contraente, successiva alla diffida, ottemperi o meno alla diffida quanto al termine di adempimento»[8].
Come inammissibili sarebbero le intimazioni “di comodo” ovvero fittizie, in quanto intrinsecamente inidonee ad assicurare la realizzazione del contratto e solo strumentali allo scioglimento unilaterale del vincolo, come nel caso in cui mediante la diffida il creditore chiedesse l’adempimento della prestazione in misura superiore a quella realmente dovuta[9].