Il termine della diffida ad adempiere

Il dies a quo L’analisi sul termine intimato ex art. 1454 c.c. porta ad analizzare anche altri aspetti, tra i quali quello relativo al momento in cui il termine inizi a decorrere. Poiché questo è previsto a favore del debitore, va calcolato dal momento in cui la diffida è da lui ricevuta, e non dalla spedizione, salvo che il creditore non abbia indicato un diverso momento[1]. È importante stabilire questo momento, specie se le due parti sono lontane l’una dall’altra.

Se si adottasse invece il criterio per il quale il decorso del termine indicato in diffida si computa dal giorno in cui la dichiarazione fu emessa, ne conseguirebbe che il debitore si vedrebbe ridotto il tempo utile per eseguire la prestazione[2]. Ecco dunque, che la soluzione esatta è la decorrenza del termine da quando la diffida è ricevuta dal destinatario; sicuramente ragionando così, il creditore, dal suo punto di vista, avrà interesse di servirsi del mezzo più ... _OMISSIS_ ...li pervenire la diffida.

Tale principio non è tuttavia applicabile ove il creditore abbia espressamente precisato il dies a quo, nel qual caso il termine decorrerebbe da tale giorno, salva la prova della impossibilità di adempiere tempestivamente la prestazione per forza maggiore (disguido o ritardo postale)[3].

La mancata indicazione del termine Un altro problema da esaminare è quello in cui il creditore si limiti ad intimare genericamente l’adempimento senza che, però, il termine sia specificamente determinato. Se si tiene presente lo scopo che la legge mira a perseguire con la fissazione del termine, quello cioè di condurre ad una semplice definizione della reciproca posizione delle parti, e se si considerano anche le espressioni utilizzate dalla stessa all’art. 1454 c.c., risulta ovvio propendere per una soluzione che sancisca l’inefficacia di una diffida con termine non determinato[4].

Lo scopo suddetto... _OMISSIS_ ...to se si ritenesse efficace una diffida formulata in tal modo: si creerebbe uno stato di incertezza del rapporto contrattuale, di dubbio sull’adeguatezza del termine[5], chiarito che la legge per “congruo termine” intende quello ben precisato, e non quello da determinare a posteriori[6].

La mancata precisazione del termine di adempimento farebbe parlare, anziché di diffida ad adempiere, di un invito ad adempiere, la cui inosservanza non determinerebbe l’automatico scioglimento del contratto[7].

Tali riflessioni appaiono condivise da una giurisprudenza consolidata, posto che già in pronunce risalenti la Cassazione affermava che la diffida ad adempiere “entro brevissimo tempo” violasse la disposizione dell’art. 1454 c.c.[8].

Al contrario, a favore dell’efficacia di una dichiarazione di diffida formulata in tal modo, secondo altra giurisprudenza, vi sarebbe il principio di conservaz... _OMISSIS_ ... c.c.), che suggerisce di scegliere, tra i più svariati significati di una dichiarazione, quello che le consente di esplicare qualche effetto giuridico utile. In applicazione di tale principio, di fronte ad una diffida che richiama senza ulteriori specificazioni alla congruità del termine, si dovrebbe concludere che questo risulti determinato a posteriori[9]. A ciò va obiettato che l’intimato potrebbe avvalersi della genericità delle espressioni usate dal creditore, in diffida, per pretendere che il diffidante accetti una prestazione oltre i quindici giorni.

Molto probabilmente a tale situazione potrebbe conseguire la necessità di richiedere un accertamento giudiziale per l’individuazione del termine, ma nello stesso tempo si priverebbe la diffida del suo carattere: uno scioglimento del rapporto contrattuale senza l’intervento del giudice[10].

Tuttavia, la questione si rivela più complessa se analizziamo un’altra prob... _OMISSIS_ ... quaestio se si è assegnato nella diffida il termine di legge e si è verificato che nel contratto non è stata stabilita una data diversa; ed essendo il termine deciso dalla legge nel rispetto delle scadenze fissate dai contraenti, il giudice non potrà sindacare l’esiguità dei quindici giorni assegnati per eseguire la prestazione dedotta in contratto, non potendosi sostituire al codice nella determinazione della sua misura[11].

La circostanza diversa che potrebbe verificarsi è quella ove i contraenti abbiano omesso di concordare nel contratto un tempo certo per l’adempimento.

Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione, «la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non sempre impone alla parte adempiente l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’a... _OMISSIS_ ...In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, può essere infatti sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza»[12]. Quindi, secondo tale massima, al creditore insoddisfatto non è imposto l’onere di fissare preliminarmente il termine al debitore per poi conseguire successivamente l’effetto risolutivo mediante diffida.

Secondo un altro filone giurisprudenziale, invece, nell’ipotesi di mancata previsione del termine certo per adempiere sarebbe consentita al creditore la scelta tra la richiesta di un adempimento immediato o entro breve termine, e quella costituita dall’intimazione ex art. 1454 c.c.[13].

Se la prestazione è subito esigibile, la diffida potrà venire comunicata senza problemi: quindi, se ad esempio il preliminare di vendita non contien... _OMISSIS_ ...r procedere alla stipula del definitivo, ogni contraente potrà avvalersi della diffida a fronte di una prestazione immediatamente esigibile ex art. 1183 c.c.[14].

Diverso sarà invece il caso in cui il contratto fissi un termine a favore della controparte, inteso come termine a favore del creditore ex art. 1183 c.c., vedendosi così quest’ultimo autorizzato ad esigere la prestazione prima della scadenza.

Se il termine è stato invece indicato volutamente come approssimativo, ad esempio si prevede che la costruzione di un complesso residenziale avvenga “circa” per il mese di gennaio di un certo anno, ciò indica trattasi di termine a favore anche del debitore, nel senso di consentirgli una dilazione non preventivamente concordata tra le parti. In tale ipotesi, al fine di rispettare il patto intercorso tra le parti ed evitare che a questo si sostituisca la diffida, la parte interessata all’adempimento dovrebbe chiede... _OMISSIS_ ...a fissazione del termine ex art. 1183 c.c.[15].

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