Costituzione in mora, imputabilità e colpevolezza nell'inadempimento

Rapporto con la costituzione in mora: il contegno della parte inadempiente Se la sopravvenuta impossibilità o l’inutilità della prestazione sono rilevanti per determinare se l’inadempimento è irreversibile, vi sono anche altre situazioni, a cui la dottrina fa riferimento, come esempi di inadempimento definitivo.

Si tratta di comportamenti del debitore fonte di una situazione di incertezza circa il buon esito dello scambio o perché sono espressivi della volontà di non adempiere o perché fanno presumere l’inettitudine dello stesso a svolgere certe prestazioni, addirittura solo preparatorie (la maggior parte delle obbligazioni sorge da un rapporto negoziale complesso, dove il debitore non si limita a un dare o a un fare, ma ad eseguire più prestazioni, alcune delle quali sono inquadrabili nell’ambito delle attività preparatorie e strumentali rispetto alla realizzazione del risultato finale): le due situazioni esprimono un rifiuto di a... _OMISSIS_ ...ericolo dell’inadempimento futuro.

Ci si può allora chiedere quale utilità possa esserci in una richiesta di adempimento di cui all’art. 1454 c.c. da parte del creditore nel caso in cui il debitore abbia già dichiarato di non volere adempiere.

La dottrina ritiene che il richiamo all’art. 1219 c.c. sia fuorviante [1], e che i due istituti vadano tenuti distinti, poiché i presupposti e le finalità della diffida ad adempiere sono differenti rispetto a quelli relativi alla costituzione in mora. Infatti, nella disciplina della diffida, l’aspetto principale non è rendere evidente l’inadempimento che deve essersi già compiuto prima dell’emanazione dell’intimazione, ma la possibilità che il debitore adempia, così da realizzare il duplice obiettivo di garantire al creditore la soddisfazione del suo interesse, e al contratto di realizzare la sua finalità, anche se con un adempimento tardivo [2].
... _OMISSIS_ ...iarazione preventiva del debitore, cioè anteriore alla diffida, con cui manifesta di non voler adempiere, non dà quindi luogo ad una situazione definitiva; conseguentemente, il debitore può mutare opinione ed adempiere, non essendoci ostacoli in tal senso all’operatività dell’art. 1454 c.c. [3].

Va dato conto anche di un avviso contrario proveniente dal prevalente indirizzo giurisprudenziale, il quale ritiene che l’univoca manifestazione da parte del debitore dell’intenzione di non adempiere un’obbligazione equivalga ad inadempimento, anche se il termine di adempimento non sia ancora scaduto [4].

Certa dottrina esclude che sia necessario notificare una diffida nelle ipotesi in cui il rifiuto documenti una situazione in cui il conseguimento tardivo della prestazione non sia proprio più possibile: solo in tali casi potrebbe qualificarsi come definitivo l’inadempimento della controparte [5].

An... _OMISSIS_ ...successivo alla diffida viene ritenuto privo di effetti e non preclusivo per il debitore che lo abbia espresso, in quanto egli potrà poi, a seguito di un migliore esame delle sue possibilità, decidere di adempiere validamente, entro il termine fissato [6].

Circa la relazione tra la diffida ad adempiere e l’intimazione prevista dall’art. 1219 c.c. per la costituzione in mora del debitore, la giurisprudenza ha evidenziato come la costituzione in mora non sia indispensabile per produrre l’effetto risolutivo, escludendo perciò un nesso tra i due istituti.

Ha espresso il suo convincimento nel corso di una controversia sorta per inadempimento all’obbligo di trasferire in proprietà un appartamento posto in fabbricato di nuova realizzazione, nel termine di trenta mesi dalla data in cui il promittente venditore avesse ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative: ha ritenuto non necessaria una preventiva messa in mora... _OMISSIS_ ... inadempiente essendo sufficiente il fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza, ed ha reputato che l’intimazione ad adempiere ha la medesima efficacia della costituzione in mora, e che «la necessità della costituzione in mora ai fini della risoluzione per inadempimento può concepirsi soltanto se la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, cioè su di un inadempimento temporaneo e quindi non definitivo del debitore» [7].

La costituzione in mora non rappresenta, quindi, un presupposto per l’applicazione dell’art. 1454 c.c., in cui l’elemento essenziale è proprio una preventiva intimazione ad adempiere.

Circa la questione distinta, anche se collegata, in cui ci si può chiedere se l’atto di diffida possa valere anche come atto di costituzione in mora del debitore, si deve propendere per una soluzione positiva, secondo cui la diffida, che già contiene un’intimazione ad... _OMISSIS_ ...re ad esplicare gli effetti a lei propri, è di per sé atto idoneo a costituire in mora il debitore, essendo anche superfluo l’invio al debitore di due distinte dichiarazioni [8].

Imputabilità e colpevolezza nell’inadempimento Per gli Autori che ricostruiscono l’effetto risolutivo in una prospettiva sanzionatoria, come reazione all’illegittimo comportamento tenuto dalla controparte, è necessario che l’inadempimento sia imputabile al debitore a titolo di dolo o colpa [9]. Opposta a questa prospettiva si pone la dottrina dominante, che ritiene l’imputabilità confinata al solo profilo del risarcimento dei danni subiti dal creditore diffidante e che considera lo scioglimento del vincolo contrattuale come un mero rimedio ai difetti funzionali del rapporto sinallagmatico, e non un privilegio per il creditore insoddisfatto [10].

Tuttavia, anche chi contesta che l’imputabilità dell’inadempimento costit... _OMISSIS_ ...ito di efficacia per la diffida, sottolinea che l’intimazione effettuata dal creditore valga come mezzo di costituzione in mora del debitore, riversandogli il rischio del protrarsi del ritardo: ovvero il rischio per l’eventuale perdita della cosa oggetto di prestazione e per l’impossibilità della prestazione, secondo la regola enunciata all’art. 1221 c.c. [11], con la conseguenza che, da quel momento, la colpa del diffidato sarà presunta, gravando sul debitore inadempiente l’onere di fornire la prova contraria [12].

Il giudice di legittimità richiede spesso la sussistenza di una colpa contrattuale del diffidato per la produzione degli effetti risolutivi conseguenti alla diffida [13]; una responsabilità contrattuale che deve peraltro risultare da un complessivo ed approfondito accertamento, coinvolgente, oltre all’elemento oggettivo della mancata prestazione, anche «gli elementi soggettivi, rilevabili tramite u... _OMISSIS_ ...uardante il comportamento del debitore desumibile sia dalla durata della mora sia dal suo eventuale protrarsi sia dalla ritardata o mancata prestazione, e l’interesse del creditore all’esatto adempimento» [14].

Un giudizio svolto non in termini esclusivamente soggettivistici, altrimenti non si considererebbe il concreto contegno tenuto dai contraenti per rispettare gli obblighi contrattuali, ma operato anche tramite un’indagine sull’eventuale attività svolta dal debitore per rimuovere o superare l’ostacolo che gli impedisce di adempiere: «La colpa dell’inadempiente è presunta sino a prova contraria, e la presunzione cade se il debitore porta a suo favore delle circostanze che dimostrano che, egli, nonostante l’uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per causa a lui non imputabile» [15].

La colpevolezza è comunque una sit... _OMISSIS_ ...iva distinta dall’imputabilità, che andrebbe invece valutata in termini solo oggettivi: conseguentemente non sussiste una “colpa imputabile” in ipotesi di circostanza sopravvenuta, non prevedibile al momento del perfezionamento del contratto e consistente in un impedimento assoluto ed oggettivo [16].

Trascurata dalla dottrina è l’ipotesi in cui la prestazione a carico di una delle parti divenga impossibile non per colpa di questa, bensì per un fatto del quale sia chiamato a rispondere l’altro contraente.

Le soluzioni possono essere due: o ritenere che il contratto si risolva, con conseguente diritto al risarcimento per il contraente incolpevole, o ritenere che il contratto non si sciolga ed il contraente liberato mantenga il diritto a ricevere la prestazione.

La giurisprudenza di merito opta per la risoluzione del vincolo (in ossequio ai principi in tema di mora credendi ex art. 1207 c.c. e... _OMISSIS_ ...contrattuale) e per la condanna al risarcimento dei danni in favore dell’altro contraente incolpevole [17].

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