Diffida ad adempiere e rapporto tra l’esecuzione, la difformità, i vizi dell’opera

Desta ora interesse soffermarsi nello specifico sull’ipotesi dei vizi e delle difformità dell’opera.

Viene pertanto da chiedersi se la disciplina ex art 1454 c.c. sia di automatica applicazione anche in tali casi o se, al contrario, essa non appaia opportuna, essendo previsti appositi rimedi di tutela a disposizione della parte adempiente: quello che occorre garantire è dunque l’esistenza in capo al contraente non inadempiente del diritto di pretendere l’adempimento della prestazione dell’altro contraente.

Rimanendo nell’ambito dell’appalto, l’art. 1668 c.c., rubricato «Contenuto della garanzia per difetti dell’opera», concede al committente di chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito (salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore e la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto s... _OMISSIS_ ... o i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione), dopo che nell’art. 1667 c.c. è stato preventivamente specificato che l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.

Ancora, l’art. 2226 c.c., in materia di contratto d’opera [12] prevede al primo comma che «l’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per i vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati», mentre al secondo comma fa un rinvio all’art. 1668 c.c. circa la regolamentazione dei diritti del committente nel caso di difformità o vizi dell’opera.

Vedendo, invece, uno dei contratti più diffusi, la compravendita [13], il venditore è tenuto a gar... _OMISSIS_ ...osa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). Il contenuto di questa garanzia si differenzia da quello della garanzia per evizione, perché riguarda i vizi della cosa nella sua entità materiale o nella sua funzione, mentre l’evizione riguarda la situazione giuridica della cosa stessa.

Si parla tradizionalmente di garanzia per vizi occulti, perché la garanzia non è dovuta se, nel momento in cui il contratto veniva concluso, i vizi erano effettivamente noti al compratore o erano comunque facilmente riconoscibili da parte di quest’ultimo (lo stesso, si è visto, si verifica per esempio anche nel contratto d’opera).

La garanzia per vizi costituisce un effetto naturale del contratto di vendita, che le parti sono tuttavia libere di escludere o modificare, ampliandone o riducendone i contenuti (ad esempio includendovi difetti ma... _OMISSIS_ ... sarebbero suscettibili di essere considerati vizi, ovvero escludendo dal suo ambito di operatività categorie più o meno ampie di vizi), ovvero derogando alla disciplina del codice civile, in senso più favorevole o sfavorevole al compratore (per la prima ipotesi si pensi alla concessione all’acquirente di rimedi diversi ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dal codice, mentre per la seconda ipotesi si pensi ad una più gravosa regolamentazione dell’onere di denuncia del vizio). Tuttavia, tali patti di esclusione o di limitazione della garanzia non hanno effetto se il venditore li stipulò tacendo in mala fede al compratore i vizi della cosa (art. 1491, secondo comma, c.c.).

Qualora la cosa consegnata al compratore in esecuzione del contratto di compravendita si riveli affetta da un vizio, il compratore può esperire nei confronti del venditore la cosiddetta azione redibitoria o quella estimatoria. Con la prima si domanda la risoluzione del co... _OMISSIS_ ...le comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale cui consegue, per il venditore, l’obbligo di rimborsare integralmente le somme di denaro versategli dal compratore a titolo di prezzo e, per il compratore, l’obbligo di riconsegnare al venditore la cosa viziata (art. 1493 c.c.), e tutto ciò indipendentemente dalla colpa del venditore (l’obbligo del risarcimento a carico di questi è infatti una conseguenza ulteriore, prevista solo nel caso in cui egli non provi di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa ex art. 1494 c.c.). Con l’azione estimatoria, invece, si domanda la riduzione del prezzo in misura corrispondente alla diminuzione del valore e dell’utilità della cosa, cagionata dal vizio.

In linea di principio (e salvo che si tratti di una tipologia di vizio per la quale gli usi escludano la redibitoria: primo comma dell’art. 1492 c.c.) il compratore è libero di scegliere se esercitare l’azione redibitoria ... _OMISSIS_ ...azione estimatoria, quali che siano la natura e l’entità del vizio [14].

Questa figura, tra l’altro, è anomala rispetto alle altre figure di risoluzione, anche perché lo squilibrio tra prestazione e controprestazione incide non sul momento funzionale del sinallagma, bensì su quello genetico, dato che il vizio della cosa che inficia il rapporto deve essere già presente al momento della stipulazione del contratto (è solo la sua conoscenza da parte del compratore che interviene successivamente: art. 1491 c.c.).

Il codice civile non accorda al compratore (in alternativa alle sopra menzionate azioni) la possibilità di esperire nei confronti del venditore l’azione di esatto adempimento, cioè pretendere la riparazione della cosa viziata ovvero la consegna di un’altra cosa in sostituzione di quella rivelatasi affetta da vizi; il compratore ha però il diritto al risarcimento dei danni, sia quelli che ha sofferto per ave... _OMISSIS_ ...onsegna una cosa di valore inferiore rispetto a quello previsto dal contratto [15], sia quelli che siano derivati dai vizi [16] della cosa a persone o ad altre cose diverse da quella venduta.

Dalla disamina di tali rimedi che il codice civile appresta a favore del contraente fedele sembra non apparire necessario l’impiego del mezzo stragiudiziale ex art. 1454 c.c.; l’alternativa sarebbe, quindi, quella di avvalersi della risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., anche se in certi casi (ad esempio se la cosa affetta da vizio è un semplice bene mobile) essa non appare opportuna (comportando un dispendio di tempo e di denaro).

Peraltro, anche se da una parte si può ritenere che, in tema di azione redibitoria per vizi della cosa venduta, la gravità dell’inadempimento debba essere valutata non secondo la norma generale dell’art. 1455 c.c., bensì secondo la norma speciale dell’art. 1490 c.c. (per cui occorre ac... _OMISSIS_ ...zi denunziati dal compratore rendano la cosa venduta inidonea all’uso ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore), dall’altra parte, e in senso diverso, viene affermato che le disposizioni contenute negli artt. 1490 e 1492 c.c. vanno interpretate restrittivamente con riferimento al principio generale sancito all’art. 1455, nel senso che non ogni vizio della cosa oggetto della vendita legittima l’esercizio dell’azione redibitoria, con conseguente risoluzione del contratto in danno del venditore, ma soltanto quei vizi per effetto dei quali l’inadempimento, nell’economia generale del negozio, avuto riguardo all’interesse del compratore, risulti di non scarsa importanza [17].

Inoltre, la speciale disciplina della garanzia per i vizi non si applica nel caso in cui le parti abbiano previsto convenzionalmente o l’azione di esatto adempimento in favore del compratore o la sostituzione della cosa vend... _OMISSIS_ ...vizi: ipotesi che quindi, benché non rientrino nel contenuto normale della garanzia disciplinata dagli artt. 1490 c.c. ss., possono invece eventualmente formare oggetto di una garanzia espressamente prevista dal venditore [18].

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

pdf 155 pagine in formato A4

25,00 €