Art. 1454 c.c. e tipologie contrattuali: contratti con comunione di scopo e contratti collegati

uo;interrogativo circa l’estendibilità dell’istituto ex art. 1454 c.c. può porsi anche con riferimento ad altri rapporti contrattuali.

Si pensi ai contratti plurilaterali con comunione di scopo (associazione, società ecc.) ove la valutazione deve incentrarsi sulla gravità della mancata proporzionalità fra la partecipazione ai vantaggi derivanti dal perseguimento dello scopo comune ed i sacrifici effettivamente sostenuti da ciascuna parte; senza peraltro trascurare un’ulteriore circostanza che determina lo scioglimento del contratto anche rispetto alle parti adempienti, oltre che nei confronti dell’inadempiente: cioè l’essenzialità della prestazione mancante, che evidenzia la speciale natura e funzione del vincolo che lega i contraenti (questo è lo stesso criterio che si applica, ex artt. 1420 e 1446 c.c., per i casi di nullità e di annullamento di un contratto) [1].

Riguardo a tale categoria contrattuale t... _OMISSIS_ ...ione le stesse regole valevoli per la risoluzione giudiziale: appare appropriato il rimedio dello scioglimento del vincolo contrattuale nei confronti della parte inadempiente, poiché anche se le prestazioni tra le parti non sono in rapporto sinallagmatico è pur sempre vero che l’utilità attesa da ciascuna parte dipende dalla partecipazione delle altre, per cui l’inadempimento di una pregiudica le altre e giustifica il rimedio risolutorio [2].

In realtà va anche detto che la nozione di contratto con comunione di scopo è più che altro descrittiva, non essendoci nel codice civile una disciplina unitaria che fissi i tratti identificativi di tale categoria, ma che si concentra invece soprattutto a sottolineare la collaborazione tra i contraenti verso un comune obiettivo [3].

Circa la legittimazione passiva, la risoluzione può quindi essere chiesta nei confronti delle singole parti inadempienti, ma l’effetto risolutorio coinvolg... _OMISSIS_ ...apporti se il venir meno della parte risolta incide gravemente sull’affare [4].

Nel caso opposto, ovvero di contratti plurilaterali senza comunione di scopo, ciascuna parte non inadempiente può avvalersi del rimedio della risoluzione per inadempimento, ma applicando in via analogica il principio che vale per quelli con comunione di scopo (art. 1459 c.c.), e con la possibilità di estendere la risoluzione all’intero contratto solo se la prestazione inadempiuta abbia importanza rilevante per l’affare [5].

Anche di fronte a operazioni contrattuali intercorrenti tra due parti soltanto ma caratterizzate da un certo grado di complessità è interessante l’ipotesi del ricorso al mezzo di tutela ex art. 1454 c.c. da parte del creditore non inadempiente, in relazione all’interesse leso dall’inadempimento, nell’ambito dei contratti collegati funzionalmente da un nesso di interdipendenza reciproca in vista di una ... _OMISSIS_ ...lessa operazione economica; ad esempio, la locazione con la quale un datore di lavoro conceda in godimento un appartamento ad un proprio dipendente.

Il reciproco collegamento fa sì che le vicende di uno di essi si possono ripercuotere anche sulla validità o sull’esecuzione dell’altro [6]. Sul punto non vi sono decisioni giurisprudenziali in materia di diffida ad adempiere, tuttavia, si può risolvere la questione in senso affermativo a fronte di recenti decisioni del giudice di legittimità prese a proposito della possibilità di opporre l’eccezione di inadempimento: «L’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall’esigenza di simultaneità nell’inadempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinal... _OMISSIS_ ...anto, affinché questa eccezione possa essere sollevata in riferimento ad inadempimenti concernenti rapporti sostanzialmente diversi, occorre che le parti, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano inteso configurare detti rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati e posti in relazione di reciproca interdipendenza» [7].

Quindi, la diffida si ritiene essere ammessa anche nei contratti collegati, purché si tratti di un inadempimento relativo a contratti funzionalmente collegati da un nesso di interdipendenza reciproca, in base a come le parti abbiano in concreto configurato l’operazione economica [8]. Si può ipotizzare il contratto di somministrazione di gas collegato al comodato della bombola per contenerlo: la risoluzione della somministrazione comporterà la risoluzione del comodato, dato che è un non senso mantenere l’uso gratuito di un bene che non è utilizzato per il fine a cui era destinato al momento del sorger... _OMISSIS_ ...contrattuale.

La situazione risulta diversa se il somministrante vuole la risoluzione del solo comodato, ma non anche della somministrazione del gas, se per esempio non è fatto un adeguato uso della bombola. In linea di massima si dovrebbe comunque propendere per uno scioglimento che si estende anche al contratto collegato, all’intero vincolo contrattuale, essendo l’operazione unitaria; ma non va sottovalutato il tipo di gravità dell’inadempimento che sottende al rapporto, poiché l’unicità del rapporto, la funzionalità del collegamento, può rendere marginale e quindi inidoneo quell’inadempimento ai fini della risoluzione.

La gravità ex art. 1455 c.c. andrebbe cioè parametrata in relazione all’economia complessiva del rapporto; così una scarsa importanza dell’inadempimento potrebbe invece consentire il solo risarcimento del danno [9].

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