Art. 1454 c.c. e tipologie contrattuali: i contratti sinallagmatici

La funzione svolta dalla diffida ad adempiere rende questo istituto applicabile ai contratti sinallagmatici, cioè ai contratti con prestazioni corrispettive, bilaterali (art. 1453 c.c. che espressamente si riferisce a tale tipologia di contratti), oppure plurilaterali (art. 1459 c.c., che richiama l’art. 1420 c.c.).

Nei contratti a prestazioni corrispettive sorgono contemporaneamente nell’una e nell’altra parte obblighi e diritti a prestazioni reciproche, collegate tra loro da un rapporto di interdipendenza (come ad esempio nel contratto di compravendita ove il venditore è contemporaneamente creditore e debitore, infatti ha diritto al prezzo, ma ha pure gli obblighi relativi alla consegna, o ancora nel contratto di locazione). Gli altri contratti (ad esempio la donazione, il deposito gratuito) sono detti unilaterali, o con prestazioni di una sola parte.

Gli eventi che giustificano l’esperimento del rimedio della risol... _OMISSIS_ ...ano un malfunzionamento del contratto, poiché perturbano il rapporto contrattuale, il “sinallagma”, a danno di uno dei contraenti: viene così lesa la corrispettività fra prestazione e controprestazione [1].

Si distingue, correntemente, fra sinallagma genetico e funzionale. Con la prima espressione, si vuole esprimere l’interdipendenza iniziale delle prestazioni, nel senso che l’impossibilità iniziale dell’una rende non dovuta l’altra. Con la seconda si vuole contrassegnare, invece, l’interdipendenza delle prestazioni nello svolgimento del rapporto, che sta alla base, in particolare, degli istituti della risoluzione per inadempimento. Se si guardasse il solo sinallagma genetico, le due obbligazioni che sorgono dal contratto si priverebbero del reciproco legame, e ciascuna vivrebbe con le proprie vicende in modo indipendente dall’altra.

La letteratura sottolinea come la sfera di operativit... _OMISSIS_ ...t. 1454 c.c. sia oggi molto più ampia di quanto non fosse quella dell’art. 67 cod. comm. dettata solo per la compravendita di cose mobili: non vi è perciò nell’ordinamento odierno alcuna limitazione dal punto di vista del bene oggetto del contratto, sia esso mobiliare o immobiliare o un facere. Di qui, allora, l’immediata riferibilità a ogni contratto di scambio. Si può dunque ricorrere alla diffida anche per risolvere rapporti ove una delle prestazioni sia costituita dal trasferimento della proprietà ovvero di un diritto reale o personale su un bene immobile [2].

Proprio dalla logica traslativa che caratterizza i contratti a prestazioni corrispettive e da questa evoluzione che ha caratterizzato il campo di applicazione del rimedio stragiudiziale in esame, l’uso dell’espressione “diffida ad adempiere”, richiede una breve osservazione a proposito del verbo “adempiere”.

Nella prassi commerc... _OMISSIS_ ...ttutto, nella disamina delle decisioni giurisprudenziali, viene fatto rifermento al contratto di compravendita, ovverosia a quel contratto che si caratterizza per essere il principale e più frequente strumento di scambio, tipicamente consensuale e ad efficacia reale: i suoi elementi essenziali sono, da un lato, il trasferimento di un diritto, dal venditore al compratore, dall’altro, l’obbligazione corrispettiva del compratore di pagare al venditore un prezzo.

E con riferimento a tali caratteri della vendita si palesa sensato l’utilizzo del verbo “adempiere”, che una parte può intimare all’altra inadempiente, all’esecuzione della prestazione. Invece, in altre tipologie contrattuali, magari meno citate della vendita, ma che inevitabilmente condizionano i traffici commerciali, si dovrebbe più che altro fare un’intimazione a “correggere” le inesattezze, le irregolarità che inficiano la prestazione, p... _OMISSIS_ ... di contratti che si caratterizzano al loro interno per tutta una serie di singole prestazioni (che non si esauriscono nel binomio consegna-pagamento), aventi ognuna una certa rilevanza.

Ci si può riferire ad esempio alle obbligazione di fare (che si distinguono al loro interno tra quelle di natura intellettuale - si pensi al contratto d’opera intellettuale (art. 2237 c.c.), qual è quello tipico dell’avvocato - e quelle di natura materiale - si pensi, per esempio, a un servizio di catering richiesto ad un convegno -), o ai contratti di durata (a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita), in cui il tempo gioca un ruolo essenziale (si pensi al contratto di somministrazione).

Nel concreto può sorgere, di conseguenza, il dubbio se appaia più opportuno ricorrere alle previsioni speciali previste per ogni singola tipologia contrattuale (che spesso prevede il rimedio del recesso, magari qualificato dal requisito dell... _OMISSIS_ ..., o a quello della diffida ad adempiere, che risulta, invece, automaticamente applicabile al contratto di compravendita.

Nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive non va dimenticata quella situazione che spesso precede la conclusione del contratto: questa è, infatti, preceduta da una serie di trattative tra le future parti.

Tra le varie fattispecie, importante e frequente è la formazione di un vero contratto obbligatorio, che ha come oggetto l’obbligo di un futuro contrahere: il c.d. contratto preliminare.

Le parti ne fanno uso quando hanno interesse a vincolarsi l’una verso l’altra, e intendono formare in modo vincolante i termini dell’affare, senza tuttavia arrivare alla conclusione del contratto: per esempio se le parti sono d’accordo su alcuni punti essenziali, ma non su aspetti secondari, o se si vuole accertare il diritto del dante causa o la libertà da vincoli o se non si ... _OMISSIS_ ...ato l’oggetto, ecc...

Le parti addivengono così alla conclusione del preliminare, con il quale assumono l’una verso l’altra l’obbligo di stipulare, entro un dato temine, il contratto definitivo.

Il codice commina la nullità per il caso di preliminare avente forma diversa da quella che la legge prescrive per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.), dato che l’impegno a concludere l’affare nasce infatti con il preliminare. Inoltre, il legislatore non si è dimenticato di prevedere uno strumento di tutela nel caso di inosservanza dell’obbligo assunto nel contratto preliminare: per cui, se una delle parti non adempie all’obbligo e si rifiuta di stipulare il contratto definitivo, l’altra parte può rivolgersi al giudice e chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.).

Risulta consolidato che, proprio per effetto di una costante g... _OMISSIS_ ...la diffida ad adempiere può essere giustamente esperita anche per chiedere l’adempimento di un contratto preliminare. Questi rimedi codicistici (artt. 2932 e 1454 c.c.) ben convivono tra di loro, infatti, «la diffida ad adempiere, costituente una facoltà e non già un onere della parte adempiente, ha la solo funzione di determinare lo scioglimento di diritto del rapporto, sicché in caso di contratto preliminare, non condiziona in alcun modo l’esercizio dell’azione prevista dall’art. 2932 c.c., intesa ad ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto promesso (e non stipulato) » [3].

Il giudice di legittimità ha anche sottolineato la rilevanza che il comportamento secondo buona fede deve avere nell’esecuzione del preliminare, per cui la risoluzione ipso iure del preliminare non può conseguire all’infruttuoso decorso del termine fissato nella diffida per adempiere all’o... _OMISSIS_ ...lare il contratto definitivo se l’intimante non ha ottemperato ai doveri di collaborazione (nella specie è stata cassata con rinvio la sentenza d’appello, secondo cui la diffida avrebbe dovuto indicare non solo il termine perentorio per la conclusione del definitivo, ma anche il giorno, l’ora, il luogo della stipula del definitivo, laddove, secondo buona fede, tali determinazioni spettavano alla parte intimata - promissario acquirente -, quale corollario della facoltà di scelta del notaio rogante, già esercitata in sede di conclusione del contratto preliminare) [4].

La sentenza in esame ha il pregio di individuare, in modo puntuale, i requisiti di validità dell’atto di diffida ad adempiere, distinguendolo dagli oneri, intimamente connessi all’esecuzione del contratto, il cui assolvimento da parte del diffidante è presupposto necessario affinché possono validamente esplicarsi gli effetti risolutivi ad essa collegati.

... _OMISSIS_ ...ter logico rinvenibile nella motivazione della pronuncia in oggetto conferma proprio quello che si è detto in precedenza circa la funzione della diffida: la sua esigenza di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del contratto.

Da tale sentenza si deduce bene il carattere della reciprocità dell’adempimento delle prestazioni derivanti dall’accordo; l’indagine circa l’adempimento delle controprestazioni a carico del diffidante viene condotta in relazione agli effetti che scaturiscono dalla conclusione del contratto preliminare, individuabili da un lato nell’obbligo di prestare il proprio consenso alla stipula dell’atto pubblico, dall’altro nel dovere di collaborare alla sua esecuzione.

Va, inoltre, segnalata una recente decisione che sottolinea come, in tema di preliminare di vendita di cosa altrui, il rapporto giuridico rimane giustamente sempre tra gli originari p... _OMISSIS_ ...ero il promittente venditore ed il promittente acquirente, anche ove si fosse pattuito che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato tra il soggetto proprietario ed i promittente acquirente; se il proprietario effettivo aderisce a tale preliminare di vendita del suo bene effettuato dal promittente alienante, egli non avrà obblighi diretti verso il promittente acquirente, ma solo verso il promittente alienante.

Il promittente acquirente non potrà effettuare una diffida ex art. 1454 c.c. o un’intimazione al terzo proprietario, ma sarà il promittente alienante che potrà esperire nei confronti dell’effettivo proprietario i rimedi di legge, se quest’ultimo non vuole prestare il suo consenso al trasferimento del bene [5].

La stessa estensione dell’istituto ex art 1454 c.c. si ha verso il preliminare di preliminare considerato dalle più recenti decisioni un procedimento di formazione progressiva del contratto: il preli... _OMISSIS_ ...minare indica infatti «i soli elementi strettamente essenziali alla stipulanda vendita», cui dovrebbe seguire il preliminare in senso proprio, che ne «puntualizzi dettagliatamente e con precisione tutti gli elementi» [6].

A conclusioni opposte pervenivano precedenti pronunce perché ravvisavano nel preliminare di preliminare l’assenza di una causa - di una funzione tipica economica meritevole di tutela secondo i principi dell’ordinamento giuridico [7].

Da queste ulteriori precisazioni non può che ritenersi indiscutibile il fatto che l’ambito operativo dell’istituto in esame includa tutti i contratti a prestazioni corrispettive, senza limitazioni, quando l’obbligazione inadempiuta sia rilevante nell’economia dell’affare (come risulta peraltro condiviso da parte della dottrina passata, anche se in via minoritaria [8], ma soprattutto da parte di posizioni più recenti [9]), proprio... _OMISSIS_ ...e se la parte adempiente decidesse, invece, di domandare la risoluzione giudiziale.

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