La diffida ad adempiere: profili generali ed istituto

Profili generali Oggetto della trattazione è la diffida ad adempiere, istituto che si colloca nell’ambito di un rimedio generale di difesa per i contraenti, qual è la risoluzione del contratto.

La risolubilità del contratto, come modalità di scioglimento dello stesso, ricorre quando il programma contrattuale non è più in grado di assicurare il soddisfacimento degli interessi dei contraenti o a causa del comportamento delle parti o a causa di eventi a loro non imputabili e non prevedibili.

Viene turbato il sinallagma, cioè l’equilibrio delle prestazioni, poiché si incide sul rapporto, e quindi sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto.

Risulta ormai accolta l’idea della risoluzione come rimedio contrattuale [1]; anzi, essa rappresenta il paradigma di riferimento della categoria di matrice dottrinale dei “rimedi sinallagmatici”; emerge infatti l’idea che la risoluzion... _OMISSIS_ ...on solo un rimedio al mancato adempimento della prestazione, quanto piuttosto una forma di reazione al “malfunzionamento” del contratto [2].

Il codice civile, nel capo XIV del titolo II del libro IV, regolamenta separatamente tre casi di risoluzione del contratto accomunati sia sotto il profilo funzionale della eliminazione degli effetti a seguito della risoluzione sia sotto il profilo della tutela della interdipendenza delle attribuzioni corrispettive nella fase di esecuzione del contratto, ma con diversi presupposti e modalità: la risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss., sezione I), la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 e ss., sezione II), la risoluzione per eccessiva onerosità (artt. 1467 e ss., sezione III) [3].

L’istituto oggetto di trattazione, la diffida ad adempiere, si colloca nell’ambito della prima delle tre risoluzioni che il codice civile disciplina: la risoluzione per inadempi... _OMISSIS_ ...uzione per inadempimento è il rimedio che consente alla parte non inadempiente di sciogliersi dal rapporto contrattuale, a fronte di un inadempimento di non scarsa importanza imputabile alla controparte.

Fondamento di tale risoluzione è l’esigenza di tutelare l’interesse della parte adempiente a non essere più vincolata da un contratto la cui attuazione sia stata compromessa dal grave inadempimento della controparte (ad esempio, se il compratore non paga la merce venduta, al venditore conviene recuperare la merce e richiedere il risarcimento del danno costituito dal mancato guadagno anziché insistere per ottenere il pagamento del prezzo) [4].

Sul piano procedimentale, due sono i modi con cui nella pratica i contraenti attuano la risoluzione per inadempimento della controparte, a seconda che sia necessaria o meno una sentenza: si perviene alla risoluzione o tramite la pronuncia del giudice adito o per atto di parte. Si parla... _OMISSIS_ ...ivamente di risoluzione giudiziale e risoluzione di diritto (o stragiudiziale): il sistema del nostro ordinamento si caratterizza per l’alternativa offerta in generale al creditore tra questi due differenti rimedi.

Di regola la risoluzione per inadempimento ha luogo mediante l’azione dell’art. 1453 c.c., ma il suo esercizio richiede tempo notevole, in quanto rimedio giudiziale e in quanto le sorti della controversia dipenderanno dal convincimento che il giudice si formerà sulla gravità dell’inadempimento. Così, la legge consente che le lungaggini del processo di risoluzione possano essere evitate conferendo alla parte insoddisfatta un diritto potestativo di risoluzione, che si esplica utilizzando il mezzo della risoluzione stragiudiziale, senza che ci sia bisogno della pronuncia giudiziale, la quale, quindi, se successivamente richiesta, potrà servire solo ai fini dell’accertamento della risoluzione [5].

... _OMISSIS_ ...o della diffida ad adempiere Proprio quest’ultima considerazione permette di pervenire ad esaminare in modo particolare la risoluzione del contratto tramite diffida.

In termini generali una diffida (qualsiasi genere di diffida) è l’intimazione rivolta ad un soggetto di astenersi da un determinato comportamento o di esplicare una determinata attività, con l’avvertimento delle possibili conseguenze dell’inosservanza dell’intimazione [6]. Di regola essa trova la propria giustificazione nell’obbligo giuridico dell’intimato, il quale viene così formalmente chiamato alla sua osservanza.

Talvolta la diffida è l’espressione stessa di un comando concreto, emanato in base al potere giuridico inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica o privata.

In base al disposto dell’art. 1454 c.c., quando parliamo di diffida in senso civilistico, ci riferiamo al fatto che ... _OMISSIS_ ...te inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto». Al secondo comma dell’art. 1454 c.c. è precisato che «il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore».

Infine, il terzo comma mette in luce l’effetto che ne consegue: «decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto». La diffida, quindi, si identifica con la manifestazione unilaterale di volontà diretta a realizzare un determinato assetto di interessi, che riguarda il diffidante e il diffidato. L’avvertimento e la modifica automatica del rapporto, per inosservanza della diffida, permettono ai protagonisti della vicenda, dif... _OMISSIS_ ...dato, di decidere il da farsi, di assumere le proprie responsabilità [7].

Mediante la diffida il contraente più diligente (rectius “non inadempiente”) può conseguire la prestazione dovuta ed ottenere la conservazione del vincolo contrattuale se il debitore si adegua agli impegni pattuiti, oppure, trascorso invano il termine assegnato al debitore, ottenere la risoluzione ipso iure del vincolo.

La diffida rappresenta lo strumento che l’ordinamento mette a disposizione della parte non inadempiente tutte le volte in cui il contratto stesso non contenga alcuna pattuizione in proposito (quale la clausola risolutiva espressa), affinché questa possa ottenere una rapida risoluzione automatica del contratto, a fronte dell’inadempimento di non scarsa importanza dell’altro contraente che si protragga oltre il congruo termine stabilito nella monizione: si attribuisce in sostanza alla parte non inadempiente il potere, anzi un... _OMISSIS_ ...ativo ex lege, di provocare unilateralmente lo scioglimento del rapporto, senza ricorrere al giudice. In questo senso la risoluzione mediante diffida ad adempiere può essere considerata un rimedio generale e comunque alternativo alla domanda giudiziale [8].

Il fondamento economico delle reciproche attribuzioni patrimoniali previste dal contratto non è viziato ab origine, ma si altera a seguito di un fatto, l’inesatta o mancata esecuzione della prestazione, che priva di causa giustificatrice l’attribuzione stessa [9].

La diffida ad adempiere è dunque una dichiarazione unilaterale a carattere recettizio e di natura negoziale, il cui contenuto deve necessariamente prevedere: l’intimazione all’adempimento, la determinazione del termine congruo entro il quale l’esecuzione della prestazione deve avvenire, l’avvertenza dell’effetto risolutivo per il caso di protratto inadempimento dopo il periodo di tempo c... _OMISSIS_ ...onizione) [10]: con la diffida, il contraente introduce una nuova possibilità di sbocco nel rapporto, la risoluzione del contratto, che si profila come una possibile vicenda di quel rapporto.

L’altra prospettiva è quella di salvare il rapporto contrattuale per l’ipotesi che il debitore, cedendo allo stimolo della diffida, si decida ad adempiere [11].

L’istituto in esame apparentemente di semplice e sicura applicazione, rivela in realtà alcune problematiche sia a livello pratico sia a livello sistematico di non poco interesse nella quotidianità dei traffici commerciali.

L’attenzione dovrà rivolgersi proprio verso i profili strutturali o formali, al tipo di inadempienza necessaria per realizzare l’intimato effetto risolutivo, o ancora a quando un termine possa definirsi congruo.

Prima di procedere in tal senso, è opportuno dare conto dell’origine storica di tale strumento giurid... _OMISSIS_ ...nel tempo per vedere come era collocato prima che il codice civile intervenisse con la sua attuale sistemazione ex art. 1454 c.c..

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