Art. 635 c.p.: il reato di danneggiamento

Il bene giuridico tutelato La presente disamina dei reati attinenti ai beni pubblici non può prescindere da un riferimento al reato di danneggiamento [223].

La norma di cui all’art. 635 c.p. tutela il diritto del proprietario - o di chi eserciti sul bene un diritto di godimento o di uso - all’integrità della cosa nella sua sostanza ed utilizzabilità, ponendosi nel più ampio contesto della tutela approntata dall’ordinamento all’inviolabilità del patrimonio mobiliare o immobiliare [224].

Soggetto passivo del reato in esame può essere, di conseguenza, non solo il proprietario ma anche il titolare del diritto di godimento sul bene.

Pertanto, titolari del diritto di querela per il danneggiamento subìto possono essere sia il proprietario, sia il titolare di un diritto di godimento sul bene e, ai fini dell’operatività dell’esimente ex art. 50 c.p., il consenso dell’avente diritto dovr... _OMISSIS_ ... dal proprietario che dal possessore [225].

La possibilità che soggetto passivo del reato di danneggiamento sia il titolare del diritto di godimento sul bene, importa la conseguenza - secondo parte della dottrina - che possa rendersi responsabile del delitto in discorso anche il nudo proprietario del bene, qualora sia ad egli imputabile una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 635 c.p., posta in essere in danno del conduttore/concessionario [226].

In senso contrario risalente (e non numerosa) giurisprudenza, secondo la quale «non integra gli estremi del reato di danneggiamento la condotta di chi riduca la funzionalità della cosa propria, concessa in godimento a terzi, per recar loro danno» [227].

Soggetto attivo del reato può essere anche il comproprietario, che con la sua condotta danneggi il bene in condominio con altri soggetti che, conseguentemente, saranno ciascuno titolare del diritto di que... _OMISSIS_ ...F|
Stante l’ampiezza dell’argomento e la grande quantità di profili rilevanti, pare opportuno ai fini del presente studio concentrarsi prevalentemente sull’ipotesi aggravata di danneggiamento, cd. danneggiamento di beni pubblici, di cui al II comma, n. 3, dell’art. 635 c.p.

La ricorrenza di tale ipotesi aggravata determina due importanti conseguenze processuali: la procedibilità diviene d’ufficio [229] e la competenza passa al tribunale in composizione monocratica.

Inoltre, così come per tutte le ipotesi aggravate di danneggiamento di cui al II comma, vige la previsione di cui al III comma del medesimo art. 635 c.p., che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, «ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determin... _OMISSIS_ ...on superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».


L'elemento oggettivo Il reato di danneggiamento, anche in riferimento all’ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o destinati ad uso pubblico, è reato a forma libera, che può manifestarsi con la distruzione, il deterioramento, la dispersione del bene o con il rendere lo stesso inservibile, anche temporaneamente.

Tali diverse estrinsecazioni della condotta si devono risolvere, ciascuna, in una apprezzabile modificazione strutturale o funzionale della cosa; ove l’agire si risolva nel deterioramento del bene, esso deve avere una certa consistenza ed evidenza, ulteriore rispetto al normale deterioramento da uso [230].

In altre parole la diminuzione di valore, funzionalità o integrità del bene, per assumere rilevanza penale, deve essere comunque apprezzabile, assumendo una determinata cons... _OMISSIS_ ...nza, concretamente valutabile.

Nel carattere permanente del deterioramento, ossia nella sua non facile riparazione (che sia riduzione, rimozione o pulizia della causa del deterioramento) del bene danneggiato sta l’ulteriore elemento caratteristico del reato in esame, che vale a distinguere la condotta da quella rilevante ai sensi dell’art. 639 c.p.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che «l’elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza dell’illecito penale» [231].

Più genericamente, «in tema di danneggiamento, l’elemento oggettivo del reato è integrato in tutti i casi nei quali il valore o l’utilizzabilità della cosa vengano diminuiti, anche solo parzialmente, rendendo necessario sull’oggetto ... _OMISSIS_ ...tervento ripristinatorio della sua essenza e funzionalità» [232].

Oggetto materiale della condotta possono essere sia cose mobili che immobili; finanche le cose immateriali ma che abbiano valore economico e che si possano detenere, come le energie [233].

Non possono essere oggetto materiale della condotta di danneggiamento le cose prive del carattere dell’altruità, quali res nullius e res derelictae.

Pertanto, ben possono essere oggetto di danneggiamento i beni pubblici, anche appartenenti al patrimonio disponibile degli enti.

Tanto è vero che il legislatore, al n. 3 del II comma dell’art. 635 c.p., ha previsto l’aggravante speciale ove il reato sia commesso in danno di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, o ancora - mediante l’espresso richiamo al n. 7 dell’art. 625 c.p. - su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o destinate a pubblico servizio o a pubbli... _OMISSIS_ ...esa o reverenza, o ancora su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede.

La giurisprudenza è consolidata nell’affermare che la circostanza aggravante di cui all’art. 635, II comma, n. 3, c.p. formulata mediante richiamo all’ art. 625, n. 7, c.p. concerne anche le cose immobili [234].

Quanto agli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, secondo la giurisprudenza vanno intesi come tali non solo gli edifici in proprietà o conduzione dello Stato o di altro Ente pubblico, ma anche gli edifici appartenenti a privati e destinati a - ossia diretti alla soddisfazione di - interessi pubblici [235].

Rientrano pertanto tra i beni di cui all’aggravante speciale ex art. 635, II comma, n. 3 c.p. i beni del demanio e quelli del patrimonio indisponibile (ossia i “beni pubblici in senso stretto”).

Secondo la giurisprudenza rientrano tra tali beni, in ragione... _OMISSIS_ ...nza della destinazione pubblicistica del bene a prescindere dalle vicende circolatorie relative, anche i beni delle Ferrovie dello Stato: pur trattandosi di società per azioni, i beni appartenenti a tale ente - funzionali alla rete ferroviaria, come nel caso del casello ferroviario o casa cantoniera - rimangono destinati alla pubblica utilità [236].

Ma beni pubblici quali i fiumi, il lido del mare, la spiaggia e, in generale, i beni pubblici naturali, trovano rilievo ai fini dell’operatività dell’aggravante in esame mediante il richiamo all’art. 625, n. 7, c.p., ove si fa riferimento alle cose destinate alla pubblica utilità [237].

Cose “destinate alla pubblica utilità” che possono non essere beni pubblici, ma comunque rilevare ai fini dell’aggravante in esame: si pensi al fondo e al sottofondo marino, beni esclusi dalla categoria dei beni pubblici, in quanto appartenenti alla comunità internazionale [238]... _OMISSIS_ ... In particolare, in una fattispecie di scarico di olii idrocarburi da una petroliera mediante lavaggio dei serbatoi nel tratto di mare tra Ustica e Palermo, è stato ritenuto integrarsi il reato di danneggiamento mediante «il deterioramento e la contaminazione non solo del demanio marittimo ma anche del mare territoriale, del quale vengano pregiudicati aspetto, composizione, risorse biologiche e ricchezze ittiche; invero, anche il mare territoriale è res communis omnium soggetta alla sovranità dello Stato, portatore di un interesse diretto alla sua integrità [239].

A medesime conclusioni si è giunti nelle ipotesi di pesca con motobarca munita di rastrello in aria diversa da quella consentita e l’utilizzazione per la pesca di una "draga vibrante" al di fuori delle zone consentite [240].


L'elemento soggettivo Il reato di danneggiamento è punibile a titolo di dolo generico, a nulla rilevando il movente o le finali... _OMISSIS_ ...gisce [241].

Secondo la giurisprudenza sussiste il reato di danneggiamento in tutte quelle ipotesi in cui l’agente ponga in essere la condotta dannosa senza il fine di nuocere, essendo sufficienti la coscienza e la volontà di danneggiare, distruggere, deteriorare, disperdere o comunque rendere inservibili i beni, oggetto materiale della condotta [242].

L’elemento soggettivo del reato in esame sussiste anche qualora l’agente agisca accettando il rischio che la propria condotta possa cagionare un danno rilevante ai sensi dell’art. 635 c.p.; la giurisprudenza ammette quindi che l’elemento soggettivo del reato di danneggiamento possa sostanziarsi nel dolo eventuale [243].

Tali arresti non trovano unanime e costante riscontro nella giurisprudenza di merito, che ha escluso la sussistenza del dolo, «necessario per la configurabilità del delitto di danneggiamento aggravato, di cui all’art. 635... _OMISSIS_ ...3, c.p., nel fatto dell’assessore ai lavori pubblici, degli appartenenti agli organi tecnici comunali, agli organi centrali e locali dell’amministrazione dei beni culturali, i quali per il restauro-ripristino di una piazza monumentale hanno impiegato modalità d’intervento rivelatesi tecnicamente ed esteticamente inidonee, trattandosi di opera non riconducibile a schemi collaudati e necessitante un iter sperimentale» [244].

Per altro verso, la giurisprudenza di merito ha affermato che «la mancata adozione, da parte dell’ente gestore degli impianti fognanti, dei necessari presidi previsti dalla buona tecnica di smaltimento dei liquami e la conseguente, consapevole, assunzione del rischio del verificarsi dell’evento dannoso in pregiudizio dell’ambiente configurano le ipotesi di reato di cui agli art. 81 e 635, I e II comma, n. 3 e 5, c.p.» [245].

Si tenga a mente che il delitto di danneggiam... _OMISSIS_ ...n è previsto dall’ordinamento e, pertanto, la relativa fattispecie può rilevare solo a titolo di responsabilità civile [246].


Il momento consumativo Quello di danneggiamento è un reato di danno. Si tratta pertanto di un reato istantaneo; solo in relazione a ipotesi di danneggiamento strutturate su base omissiva, la giurisprudenza ne ammette il carattere permanente [247].

Risulta pertanto ammissibile il tentativo, che la giurisprudenza ravvede in tutte quelle ipotesi in cui la condotta sia dotata dell’idoneità ad arrecare danno all’altrui proprietà [248].

Quanto al «termine di prescrizione del reato di danneggiamento, che pure ha natura di reato istantaneo, ha inizio, nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, dalla commissione dell’ultima condotta, configurandosi nella specie come reato a consumazione p... _OMISSIS_ ...ondotta frazionata» [249].


Rapporti con altre fattispecie di reato Osservando la casistica relativa alle ipotesi - in senso ampio - di danneggiamento, la fattispecie di cui all’art. 635 c.p. assume carattere residuale rispetto alla miriade di ipotesi speciali previste dall’ordinamento, in cui il danneggiamento è elemento costitutivo di altra fattispecie di reato [250].
...