Art. 423 c.p.: il reato di incendio; il bene giuridico tutelato; l’aggravante ex art. 425 c.p.
Proseguendo nella rassegna dei reati che possono riguardare beni pubblici, occorre soffermarsi sul reato di incendio, di cui all’art. 423 c.p. [144]
Come tutti i reati collocati nel titolo rubricato “Dei delitti contro l’incolumità pubblica”, il delitto di incendio intende sanzionare la condotta di chi - mediante un incendio, appunto - metta a rischio l’incolumità pubblica, determinando un pericolo per un gruppo indeterminato di persone.
L’art. 423 c.p. tutela infatti la vita e la salute della collettività da un pericolo astratto - o concreto, nel caso dell’incendio della cosa propria, di cui al II comma della norma in...
_OMISSIS_ ...chè naturalisticamente idoneo a prendere fuoco, diverso regime sanzionatorio verrà applicato a seconda che il bene in questione sia riconducibile al novero dei beni pubblici.
L’art. 425 c.p. prevede infatti un aumento di pena ove il fatto sia commesso su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, monumenti, miniere, cave, sorgenti, acquedotti e altri beni pubblici [145].
L’art. 425 c.p. prevedeva un’ulteriore circostanza aggravante del reato di incendio, al n. 5, per l’ipotesi in cui il delitto fosse commesso su «boschi, selve, foreste».
Tale previsione è stata abrogata dalla legge-quadro in materia di incendi boschivi L. 21/11/2000, n. 353, che ha contestualmente introdotto la fattispecie autonoma di reato...
_OMISSIS_ ...tendersi a particolari beni, quali boschi, selve, foreste e vivai forestali; cosicché l’incendio boschivo è ora configurato come reato autonomo sia nell’ipotesi dolosa, sia colposa, mentre anteriormente l’incendio su «boschi, selve e foreste» era previsto come circostanza aggravante del reato di incendio (art. 423 c.p.), rispetto al quale si pone ora come norma speciale.
L’elemento di distinzione tra i due reati (incendio e incendio boschivo) è dato dalle cose alle quali l’incendio è appiccato: per sussistere la fattispecie di cui all’art. 423bis c.p., esso deve insistere su boschi, selve, foreste o vivai forestali.
In questo senso, quindi, si comprende come il bene giuridico tutelato dall’art. 423bis c.p. ...
_OMISSIS_ ...ma).
L'elemento oggettivo
Elemento caratterizzante la condotta sanzionata dall’art. 423 c.p. è l’incendio, considerato dalla giurisprudenza maggioritaria come «un fuoco di grandi proporzioni, dotato di incontrollabile forza espansiva, di notevoli capacità distruttive, caratterizzato da una inarrestabile potenzialità offensiva» [147].
Quello di incendio è reato a forma libera. La condotta consiste indifferentemente in comportamenti attivi od omissivi (come il mancato controllo di reazioni chimiche), che sfocino in un incendio.
L’art. 423 c.p. sanziona la condotta dolosa, mentre l’incendio colposo è oggetto della norma di cui al successivo art. 449 c.p.
Nell’ambito dell’ipotes...
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Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il pericolo per la collettività può derivare anche da elementi che si pongono in un rapporto di conseguenzialità fattuale rispetto all’incendio, come il fumo, le nubi tossiche, la cenere [148].
Di contro, stante il tenore testuale della norma, occorrerà un pericolo concreto per la pubblica incolumità per integrarsi la fattispecie di reato, sanzionata dal II comma, di “incendio di cosa propria”.
Va precisato che l’incendio di cosa propria può aversi solo in caso di rapporto di piena proprietà tra l’autore dell’incendio e la cosa, a nulla rilevando rapporti di possesso o detenzione, né di concessione o amministrazione [149].
Per quanto attiene allo sp...
_OMISSIS_ ...a da tale norma e, conseguentemente, il relativo aumento di pena.
Ancora in relazione all’elemento oggettivo del reato di incendio, ove il fuoco sia appiccato, in via dolosa o colposa, su boschi, selve, foreste o vivai forestali - di appartenenza pubblica o privata, indifferentemente - sarà integrata l’ipotesi di incendio boschivo di cui all’art. 423bis c.p.
La condotta rilevante è la medesima richiesta per integrarsi il reato di incendio ex art. 423 c.p., con le sole differenze date dall’oggetto dell’azione e dall’irrilevanza dell’aspetto della proprietà del bene; secondo la giurisprudenza, infatti, «per incendio boschivo si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, opp...
_OMISSIS_ ...chi cagioni dolosamente un incendio. In entrambe le figure criminose ivi previste (incendio ci cosa altrui e incendio di cosa propria), per la sussistenza del dolo è necessaria la volontà di cagionare un evento con le caratteristiche dell’incendio.
L’elemento psicologico del delitto in esame consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tenda ad espandersi e non possa facilmente essere contenuta e spenta [151].
Il pericolo concreto per l’incolumità pubblica, con particolare riferimento all’ipotesi di incendio di cosa propria, forma oggetto del dolo, posto che il pericolo forma oggetto di presunzione solo in caso di incendio di cosa altrui, e tenendo a mente...
_OMISSIS_ ... comma, c.p. - deve sussistere la volontà di cagionare un evento con le caratteristiche dell’incendio (o la condotta omissiva che ne sia causa); viceversa, per integrarsi la fattispecie di incendio di cosa propria di cui al II comma dell’art. 423 c.p. l’agente deve volere l’evento incendiario e rappresentarsi la situazione di concreto pericolo per l’incolumità pubblica che ne possa derivare [152].
Il delitto di incendio colposo è previsto dall’art. 449 c.p.
Per aversi il delitto di incendio nella forma aggravata di cui all’art. 425 c.p., da un punto di vista soggettivo, non occorrono elementi ulteriori o diversi rispetto a quanto richiesto dall’art. 423 c.p.; come già ampiamente discorso, per aversi l’appli...
_OMISSIS_ ... è già precisato come tale norma sanzioni sia la condotta dolosa che quella colposa, applicandovi un diverso trattamento sanzionatorio.
L’ipotesi dolosa, prevista dal I comma dell’art. 423bis c.p., richiede la volontà di cagionare un evento con le caratteristiche dell’incendio.
Quanto al pericolo per l’incolumità pubblica, esso è in re ipsa per quanto attiene alle fattispecie di cui al I e II comma.
Viceversa, il “pericolo per gli edifici” di cui al III comma è circostanza di fatto e condizione per l’applicazione della circostanza aggravante ivi prevista, al pari del “danno su aree protette”; medesimo discorso quanto alla circostanza aggravante di cui al IV comma, con aumento di pena della me...
_OMISSIS_ ...à, la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, per cui occorre un comportamento contrario alle norme di perizia, prudenza e diligenza cui debba conformarsi la condotta dell’agente, o la violazione di specifiche prescrizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline [153].
Il momento consumativo
Il delitto di incendio si consuma al verificarsi dell’evento che, per le sue caratteristiche, possa assumere i connotati dell’incendio.
La giurisprudenza dominante ritiene che il tentativo sia ammissibile nel caso di incendio di cosa altrui; infatti «integra il delitto di incendio tentato l’appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si ...
_OMISSIS_ ...e la punibilità per il tentativo di incendio di cosa propria; in tale ipotesi «l’esclusione del tentativo è giustificata dalla circostanza che, diversamente, si anticiperebbe irrazionalmente la soglia di punibilità, reprimendo il pericolo di un pericolo» [155].
Ciò in quanto l’incendio di cosa propria è punibile solo se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica, mentre l’incendio di cosa altrui porta con sé, in re ipsa, la pericolosità per la collettività; di qui l’ammissibilità del tentativo solo in quest’ultima fattispecie di reato.
Il tentativo è parimenti ipotizzabile per la fattispecie ex art. 423bis c.p.: ciò in quanto il reato di incendio boschivo è costruito sullo schema dell’incendio di cosa altrui (con l’unica differenza, rispetto alla norma di cui al I comma dell’art. 423 c.p. - si ripete - data dall’oggettività dei beni incendiati).