Espropriazione per pubblica utilità e impianti di telecomunicazione

Altra norma interessante che conclude l’analisi di questo capitolo dedicato alle varianti speciali è l’art. 90 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, il cd. codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina un’ipotesi peculiare di realizzazione di un impianto di telecomunicazione, vale a dire quando detta realizzazione richieda una limitazione legale del diritto di proprietà altrui[1].

In questi casi «gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità», sicché nei loro confronti sarà applicabile l’espropriazione per pubblica utilità, secondo le regole previste dal d. lgs. n. 327/2001[2].

A tal fine il carattere di pubblica utilità dell’opera viene attribuito, a fronte di motivi di pubblico interesse, con decreto del Ministero delle comunicazi... _OMISSIS_ ...
Lo scopo di questa norma si concretizza nel garantire la realizzazione degli impianti anche per le ipotesi in cui questa dovesse incontrare l’ostacolo della proprietà altrui.

Il diritto di proprietà non può subire limitazioni se prima non previo fallimento dei tentativi di componimento bonario con i proprietari dei fondi concernenti il prezzo di vendita[4].